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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16543/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dirigente)

La controversia

La controversia nasce da una riunione del Comitato di Sicurezza Operativa di un aeroporto, nella quale il direttore operativo avrebbe criticato la condotta del presidente del Comitato Utenti, accusandolo di aver parcheggiato il proprio aeromobile nella zona della viabilità e di reiterare comportamenti pericolosi per la sicurezza aeroportuale. Il soggetto critico non presente alla riunione agì per il risarcimento del danno non patrimoniale assumendo una lesione della reputazione e dell'onore. In primo grado la domanda fu rigettata. In appello fu accolto l'atto di impugnazione e fu affermata la responsabilità del convenuto, con liquidazione del danno. Nel successivo giudizio di legittimità, la prima cassazione aveva censurato la decisione d'appello per avere ritenuto non bisognoso di prova, per mancata contestazione, il fatto decisivo dell'ordine impartito dal 'marshall' al danneggiato, senza verificare se il convenuto ne fosse a conoscenza. Riassunto il giudizio, la Corte d'appello ha poi rigettato la domanda ritenendo non provata la conoscenza da parte del convenuto dell'ordine del 'marshall' e, quindi, insussistente l'ingiustizia della critica specifica; ha anche escluso che le ulteriori espressioni generiche fossero rivolte alla persona dell'attore, con conseguente mancanza di attacco personale e di animus iniuriandi. Con il ricorso per cassazione l'attore ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio non avrebbe esaminato l'intera domanda risarcitoria, in particolare le frasi generiche e reiterative pronunciate nella riunione; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso di poter desumere per presunzioni la conoscenza del convenuto dell'ordine impartito al danneggiato, valorizzando il ruolo del convenuto nella gestione aeroportuale e la distanza temporale dall'evento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata aveva preso in considerazione tutti i fatti costitutivi della domanda, esaminando sia l'accusa specifica relativa al parcheggio dell'aeromobile, sia le ulteriori frasi generiche sulle 'solite persone' e sul 'continuare di episodi'; ha quindi escluso che vi fosse omessa pronuncia, avendo il giudice di merito deciso sull'intera domanda e, implicitamente, reputato non offensivo nei confronti dell'attore il resto delle espressioni, in quanto riferite ad altri soggetti aeroportuali. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione delle regole sulle presunzioni, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito delle prove e degli indizi, attività riservata al giudice di merito. Sono state poste le spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda proposta e nei limiti di essa; non vi è omessa pronuncia quando la sentenza di merito prende in esame tutti i fatti costitutivi della causa petendi e decide sull'intera pretesa.

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia è sindacabile in cassazione solo se effettivamente riscontrabile; nel caso concreto non lo è stato.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    La dedotta violazione di legge sulle presunzioni è inammissibile quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere apprezzate dal giudice di merito, ma la loro valutazione in ordine a gravità, precisione e concordanza non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata e non si traduce in un nuovo giudizio di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito, anche implicitamente, esamina tutti gli elementi costitutivi della domanda e ne rigetta la pretesa per difetto di uno dei presupposti della responsabilità.
  • La risarcibilità della lesione dell'onore e della reputazione richiede l'inequivoca riferibilità delle espressioni offensive alla persona che assume di essere lesa; la valutazione di tale riferibilità è riservata al giudice di merito sulla base dell'esame complessivo del contesto.
  • Il principio di non contestazione non può operare rispetto a fatti non conosciuti dalla parte cui si pretende di opporlo.
  • La deduzione del vizio di violazione delle regole sulle presunzioni è inammissibile se, sotto tale veste, mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove da parte della Cassazione.
  • La prova di un fatto decisivo può essere richiesta per presunzioni, ma l'apprezzamento della gravità, precisione e concordanza degli indizi resta riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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