Cassazione Civile, Ordinanza n. 21697/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia riguarda un appartamento in Milano. Un soggetto aveva donato la nuda proprietà dell'immobile a un ente religioso con riserva di usufrutto, ma la donazione era stata poi contestata perché l'accettazione del donatario non era stata notificata al donante nelle forme richieste dall'art. 782, comma 2, c.c. L'attore, quale erede dell'originario donante, ha chiesto l'accertamento della propria proprietà e il rilascio dell'immobile. La convenuta ha resistito sostenendo la validità ed efficacia della donazione, l'avvenuto acquisto per usucapione e, in via riconvenzionale, il rimborso di somme asseritamente dovute per mutuo, spese straordinarie, imposte e oneri di manutenzione. In cassazione la Provincia ha dedotto: 1) violazione dell'art. 799 c.c., sostenendo che una dichiarazione dell'erede del donante avrebbe sanato la nullità della donazione; 2) violazione degli artt. 2697 e 1813 c.c. e seguenti, per il mancato riconoscimento del credito da mutuo di euro 100.000 e per la mancata ammissione di prove orali; 3) violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., per il rigetto delle ulteriori pretese restitutorie fondate su un documento ricognitivo di debito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decisiva della sentenza impugnata, fondata sul principio che, nella donazione inter absentes, la notificazione dell'accettazione è requisito costitutivo e non ammette equipollenti, sicché la donazione non si era mai perfezionata e il bene non era uscito dal patrimonio del donante. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e non censurava correttamente il vizio di legittimità; ha inoltre rilevato che la doglianza sulla prova testimoniale non rientrava nei casi di denunciabile violazione del diritto alla prova. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il documento ricognitivo non poteva prevalere poiché la Corte d'appello aveva escluso l'esistenza del rapporto fondamentale o comunque la riferibilità dei debiti alla Provincia; inoltre una parte delle pretese era stata respinta per difetto di legittimazione passiva o per mancata impugnazione specifica. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 782, comma 2, c.c.
Nella donazione non contestuale l'accettazione deve rivestire la forma dell'atto pubblico e la notificazione dell'atto di accettazione al donante è elemento costitutivo del contratto; prima di tale notifica non si produce alcun effetto traslativo e non sono ammessi equipollenti.
art. 799 c.c.
La previsione sulla donazione nulla eseguita volontariamente non può prevalere sul difetto originario di perfezionamento della donazione, quando manca la notificazione dell'accettazione richiesta per la conclusione del contratto.
art. 2697 c.c.
La norma sull'onere della prova non consente, in cassazione, di ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie; la censura deve investire un errore di diritto o un vizio di motivazione nei limiti consentiti.
art. 1813 c.c.
Richiamato in tema di mutuo, ma la censura è stata respinta perché mirava a contestare l'accertamento di fatto sulla natura della dazione come liberalità e non come prestito.
art. 1988 c.c.
La ricognizione di debito ha efficacia confermativa di un rapporto fondamentale già esistente e non costituisce fonte autonoma di obbligazione; se il rapporto fondamentale non è sorto o non riguarda il soggetto indicato, il documento non è decisivo.
art. 365 c.p.c.
La specialità della procura alle liti non richiede contestualità con il ricorso, ma solo il suo valido e tempestivo conferimento nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 83, comma 3, c.p.c.
La procura speciale può essere anche anteriore alla redazione del ricorso, purché sia congiunta al ricorso e non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento impugnato né successiva alla notifica del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio del provvedimento sulle prove è denunciabile solo quando vi sia violazione del diritto alla prova per preclusioni o decadenze inesistenti o per una dichiarazione di inammissibilità sganciata dalla rilevanza del mezzo istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo di legittimità sulla valutazione delle prove è circoscritto nei limiti del vizio motivazionale, non potendo la cassazione sostituirsi al giudice di merito nel riesame del compendio probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per l'ulteriore contributo unificato richiamato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella donazione di beni immobili tra presenti o inter absentes, quando l'accettazione non è contestuale, la notificazione dell'accettazione al donante è requisito costitutivo del contratto e non può essere sostituita da equipollenti o dalla mera conoscenza di fatto dell'accettazione.
- Finché non interviene la notificazione dell'accettazione nelle forme di legge, la donazione non si perfeziona e il bene resta nel patrimonio del donante, con conseguente impossibilità di invocare usucapione sulla base di una mera disponibilità materiale derivante dal titolo non perfezionato.
- La sanatoria o l'esecuzione volontaria di una donazione nulla presuppone che la nullità sia già rilevante sul piano del negozio perfezionato; non può operare per colmare il difetto originario di perfezionamento derivante dalla mancata notifica dell'accettazione.
- In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri soltanto a ottenere un nuovo esame delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La ricognizione di debito ha efficacia probatoria solo rispetto a un rapporto fondamentale effettivamente esistente; se il rapporto non è sorto o non è riferibile alla parte obbligata, il documento ricognitivo non è idoneo a fondare il credito.
- La denuncia di un vizio relativo all'ammissione delle prove è ammissibile solo se il giudice abbia erroneamente negato il diritto alla prova per ragioni processuali o di inammissibilità non pertinenti alla rilevanza del mezzo istruttorio.
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