Sentenza n. 11155/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l’annullamento dei seguenti atti: A) Decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; B) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; C) “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022; D) Accordo rep.attin.181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (doc. 4); E) Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. N. 5496 (doc. 5); F) Decreto n° 29985/GRFVG del 14/12/2022, a firma del Direttore Centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, atto conseguenziale ai provvedimenti sopra gravati ed avente ad oggetto “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” (doc.6); G) Allegato A al Decreto n° 29985/GRFVG del 14/12/2022, recante l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano (doc.7); H) Nota, ignoti data e numero, del medesimo Ente Regionale resistente (doc.8), con la quale è stata comunicata ai fornitori di dispositivi medici l’intervenuta pubblicazione degli atti sopra gravati ed indicate le modalità ed i tempi di versamento dello somme loro imputate; K) Ogni ulteriore atto preordinato, connesso e conseguenziale, tra i quali, qua tenus opus, Nota a firma del Direttore Centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia GiuliaProt.n.0239210/P/GEN del14/11/2022, recante comunicazione di avvio del procedimento preordinato alla adozione dell’atto impugnato sub F).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali, regionali e della Conferenza Stato-Regioni concernenti la determinazione dei tetti di spesa per dispositivi medici e il payback per gli anni 2015-2018, inclusi il provvedimento regionale di individuazione della quota di ripiano e il relativo elenco delle aziende obbligate
Esito
La controversia
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, l'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, l'accordo del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 26 febbraio 2020, il decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 14 dicembre 2022 con il relativo allegato contenente l'elenco delle aziende e le quote di ripiano, nonché gli ulteriori atti connessi, contestando sia l'illegittimità delle norme primarie disciplinanti il meccanismo del payback sia vizi propri degli atti impugnati. Il testo non specifica le singole censure articolate.
La decisione
Nel corso del giudizio è sopravvenuto l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento della quota ridotta; la Regione ha confermato l'intervenuto versamento. Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ex lege, senza esaminare le censure di legittimità dedotte. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È richiamato quale fondamento della disciplina degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
È richiamato quale disposizione relativa ai provvedimenti regionali e provinciali di determinazione degli importi dovuti dalle aziende fornitrici.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali.
Il versamento della quota ridotta del 25 per cento, nei termini previsti, estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determina ex lege la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti regionali e provinciali di payback.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato quale disposizione relativa alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il versamento, nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, della quota del 25 per cento degli importi di payback relativi agli anni 2015-2018 estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per tali annualità.
- Quando l'azienda fornitrice effettua il versamento integrale della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta e la Regione ne dà atto, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di payback, senza procedere all'esame delle censure originarie.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dalla disciplina sopravvenuta sul payback dei dispositivi medici, le spese di lite possono essere integralmente compensate, anche in considerazione della complessità della materia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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