Sentenza n. 1600/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, secondo la prospettazione iniziale, del giudicato relativo all’attivazione della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Padova, sezione lavoro, n. 706/2024. Nel corso del giudizio le amministrazioni resistenti hanno dedotto e documentato di avere attivato la carta elettronica del docente il 23 dicembre 2025, anteriormente alla notificazione del ricorso, avvenuta il 5 gennaio 2026. La ricorrente ha preso atto dell’adempimento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per originaria carenza di interesse ad agire. L’attivazione della carta docente era infatti già avvenuta il 23 dicembre 2025, mentre il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 5 gennaio 2026; al momento della proposizione dell’azione non residuava quindi alcun obbligo giudiziale da adempiere. Il giudice ha ritenuto applicabile la soccombenza in rito e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
L’azione di ottemperanza presuppone la persistente inosservanza del giudicato; se l’amministrazione ha già adempiuto prima della proposizione del ricorso, manca ab origine l’interesse ad agire e il ricorso è inammissibile.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è inammissibile per originaria carenza di interesse quando, prima della notificazione del ricorso, l’amministrazione abbia integralmente adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato, poiché al momento della proposizione della domanda non residua alcuna attività esecutiva da compiere.
- L’adempimento intervenuto prima della proposizione del ricorso per ottemperanza si distingue dalla sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio: nel primo caso l’interesse ad agire manca originariamente e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
- La soccombenza in rito derivante dall’inammissibilità per originaria carenza di interesse giustifica la condanna del ricorrente alle spese di lite, anche quando l’amministrazione abbia adempiuto spontaneamente prima dell’instaurazione del giudizio.
Come è indicizzato
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