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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5171/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (vizio di motivazione apparente/contraddittoria), ritenendolo assorbente, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla stessa Corte regionale in diversa composizione. Sono stati assorbiti gli altri mezzi di impugnazione e rimessa alla Corte di merito la regolazione delle spese.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

A seguito di un p.v.c. dell'Ufficio Centrale Antifrode fu notificato un atto di ripresa a tassazione per il 2007 volto a ricostruire una catena fittizia di cooperative atta a fornire illecite somministrazioni di lavoro, con omissioni contributive e artifici IVA. L'atto impositivo imputava inoltre la responsabilità ai soci di fatto (Tiraboschi, Salvoni, Marchesi). La cooperativa e il suo liquidatore contestarono la legittimazione passiva e la responsabilità, sostenendo che l'atto doveva rivolgersi solo ai tre soci di fatto. La CTP e la CTR avevano dato ragione alla cooperativa escludendo la responsabilità del liquidatore; l'Agenzia impugnò in Cassazione deducendo, tra l'altro, la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria (art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992), in quanto il giudice di merito avrebbe dichiarato contemporaneamente l'estraneità del Mazzucchetti come soggetto fittizio e la sua qualità di rappresentante legale pro-tempore senza spiegare adeguatamente il ragionamento.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2

    Invocato per denunciare la nullità della sentenza di merito per motivazione apparente o contraddittoria; la norma è utilizzata quale parametro di correttezza del procedimento decisorio nel giudizio tributario

  • codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Riferimento alla nullità della sentenza quando manca l'esposizione dei motivi o la motivazione sia meramente apparente, principio richiamato dalla Corte per valutare la legittimità della decisione di merito

  • Cass. Sez. Unite, sent. n. 8053/2014

    Richiamata per il principio del 'minimo costituzionale' della motivazione: la sentenza deve esporre gli elementi e il ragionamento che consentono il controllo della decisione

  • Cass. sez. VI-5, n. 9105/2017

    Punto di giurisprudenza richiamato a conferma che la sentenza è viziata se omette gli elementi dai quali il giudice trae il suo convincimento o li esprime senza adeguata disamina

  • Cass. sez. VI-5, n. 5209/2018

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale sul dovere del giudice di motivare in modo approfondito per evitare la declaratoria di motivazione apparente

  • Cass. sez. V, n. 24313/2018

    Richiamata quale precedente che conferma la nullità per motivazione priva della ratio decidendi o meramente apparente

  • Cass. Sez. L, sent. n. 161/2009

    Cass. Sez. L, sent. n. 161/2009

    Citata per sottolineare che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132 c.p.c. quando risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi o la motivazione sia solo apparente

Massime di principio

  • Se la motivazione della decisione di merito è contraddittoria o meramente apparente la Corte di Cassazione può annullare e rinviare la causa; la validità della motivazione è requisito essenziale del giudizio
  • Il principio del cosiddetto 'minimo costituzionale' della motivazione impone che il giudice indichi gli elementi fattuali e giuridici che hanno formato il suo convincimento e li esamini con adeguata logica
  • Quando l'amministrazione imputa responsabilità sia alla società sia a persone fisiche (es. soci di fatto o presunti prestanome), il giudice deve chiarire in modo esplicito come e perché attribuisce la responsabilità a ciascuno, evitando affermazioni contraddittorie
  • L'accertamento basato su un p.v.c. richiede che il giudice valuti e renda espliciti i collegamenti tra gli elementi istruttori e le conclusioni sulla fittizietà o sul ruolo di prestanome
  • In caso di cassazione per motivazione insufficiente, il giudice di rinvio deve riesaminare la vicenda e motivare puntualmente le ragioni per accogliere o respingere l'eccezione di legittimazione passiva e la qualificazione dei soggetti coinvolti

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