Cassazione Civile, Sentenza n. 16856/2020 del 07/08/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva annullato il licenziamento intimato il 5/4/2016 a Francesco Bignamini da ACSM-AGAM in conseguenza della perdita dell'appalto per la distribuzione del gas. La questione centrale è l'interpretazione del d.m. 21/4/2011 che disciplina il passaggio del personale in caso di subentro e se l'atto dell'impresa uscente debba qualificarsi come licenziamento soggetto alle tutele di legge. La Corte territoriale aveva ritenuto che il decreto identifica il presupposto che legittima il recesso per giustificato motivo oggettivo, ma che il licenziamento era illegittimo perché violati i criteri di buona fede e correttezza nella scelta fra lavoratori con mansioni fungibili. ACSM ha impugnato in Cassazione contestando (i) la qualificazione dell'atto come licenziamento, (ii) l'uso analogico dei criteri della legge n. 223/1991 e (iii) l'omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di ACSM-AGAM. Ha confermato i principi seguenti: il d.m. 21/4/2011 non deroga alle tutele inerenti ai licenziamenti e non trasforma il passaggio in una causa estintiva automatica del rapporto; l'atto dell'impresa uscente si qualifica come licenziamento per giustificato motivo oggettivo e pertanto il datore deve provare il presupposto organizzativo/ produttivo (perdita dell'appalto e appartenenza del lavoratore alle categorie previste dal d.m.) nonché l'impossibilità di reimpiego. Quando la scelta riguarda lavoratori omogenei e pienamente fungibili, la selezione del soggetto da licenziare deve rispettare criteri di correttezza e buona fede; in tale situazione possono essere assunti, in via analoga, criteri quali carichi di famiglia e anzianità (art.5 L. 223/1991). La Cassazione ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sull'omesso esame di fatti decisivi, richiamando i limiti del giudice di legittimità nel riesame del merito probatorio. Il ricorso è pertanto respinto e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
Decreto Ministeriale 21 aprile 2011
Art. 1—Definizioni; Art. 2—Tutela dell'occupazione del personale: il personale addetto alla gestione degli impianti e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto e' soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, al passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento
Il d.m. individua le categorie di personale suscettibili di passaggio diretto al subentrante e individua il presupposto che legittima il recesso dell'impresa uscente (perdita dell'appalto e appartenenza alle categorie indicate). Tuttavia non abroga né esclude le tutele sostanziali dei licenziamenti: l'atto dell'impresa uscente va qualificato come licenziamento per giustificato motivo oggettivo e sottoposto ai relativi limiti e controlli.
Richiede che il datore di lavoro dimostri la sussistenza di ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro e l'impossibilità di reimpiego del lavoratore; tali oneri valgono anche nel caso di licenziamento conseguente al subentro nella concessione.
I criteri di scelta (es. carichi di famiglia, anzianità) previsti per i licenziamenti collettivi possono essere presi in considerazione in via analogica come parametri standard idonei a garantire correttezza e buona fede nella selezione dei lavoratori tra soggetti omogenei e fungibili.
Legge n. 164 del 2000, art. 28, comma 6
Ha delegato i Ministeri ad adottare misure per governare gli effetti occupazionali della liberalizzazione del mercato del gas, ma non contiene norme che consentano di derogare al principio della tipicità delle cause estintive del rapporto di lavoro.
Codice civile, artt. 1175 e 1375
Imposizione generale di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'esercizio dei rapporti obbligatori: tali principi vincolano anche la scelta datoriale nel recesso per giustificato motivo oggettivo.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3 e n. 5
Fondi di gravame in Cassazione: le censure di violazione di norme e di omesso esame di fatti decisivi sono disciplinate dagli specifici motivi di cui all'art. 360; la Corte precisa i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione del merito (particolarmente restrittivo dopo le novità del 2012).
Codice di procedura civile, art. 91
Norma sul criterio di ripartizione delle spese di lite, applicata per liquidare le spese del giudizio di legittimità.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
Prevede l'ulteriore contributo unificato da versare in caso di determinate condizioni processuali; la Corte ha dato atto dell'esistenza dei presupposti per il relativo versamento da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Il d.m. che disciplina il passaggio di personale in caso di subentro non annulla le tutele contro il licenziamento: l'atto dell'impresa uscente deve essere valutato come licenziamento per giustificato motivo oggettivo e sottoposto agli oneri probatori e ai limiti di legge.
- Quando la scelta riguarda lavoratori omogenei e pienamente fungibili, il datore non ha libertà assoluta: deve rispettare i principi di buona fede e correttezza e può ispirarsi, anche in via analogica, ai criteri di selezione previsti per i licenziamenti collettivi (es. carichi di famiglia, anzianità).
- Il datore deve dimostrare non solo la perdita dell'appalto e l'appartenenza del lavoratore alle categorie previste dal regolamento, ma anche l'impossibilità di reimpiego in altre mansioni compatibili.
- In sede di Cassazione il controllo sulla motivazione di fatto è limitato: non è consentito un nuovo esame delle prove, salvo vizio di motivazione manifestamente assente, illogico o contraddittorio nei termini ristretti previsti dalla legge.
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