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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16851/2020 del 07/08/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Recupero di C 4.165,11 erogati a titolo di integrazione salariale (CIG) per il periodo 14 giugno - 30 ottobre 2010. L'INPS deduceva che l'erogazione era indebita perché la lavoratrice era stata licenziata prima della decorrenza della cassa integrazione e pertanto non aveva diritto al trattamento; i giudici di merito avevano invece ritenuto irripetibile la somma perché la beneficiaria, al momento dello svolgimento di attività lavorativa nei giorni contestati, non era a conoscenza della concessione della CIG (deliberata retroattivamente dalla Regione Umbria il 30 giugno 2010) e avevano escluso la decadenza invocata dall'INPS.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo secondo cui la pretesa difesa dell'istituto (che la CIG non spettava perché il rapporto era cessato prima della sua efficacia) non costituiva nuova eccezione, essendo fondata su fatti già allegati nel ricorso introduttivo dalla Coppola. La Cassazione ha inoltre ribadito che, in tema di indennità previdenziali, il percipiente ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione (tra cui la sospensione del rapporto di lavoro). Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda di Coppola e dichiarando indebito il trattamento; le spese processuali sono compensate tra le parti e non è dovuto il maggior contributo unificato previsto per il ricorrente vittorioso.

Norme richiamate

  • art. 8 comma 5 del d.l. n. 86 del 1988

    Citato come norma richiamata dall'INPS a fondamento del recupero per decadenza; i giudici di merito l'avevano ritenuta inapplicabile nella fattispecie perché la beneficiaria non era a conoscenza della concessione al momento dei giorni lavorati; la Cassazione non ha fondato il suo deciso su tale disposizione.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla correttezza delle difese introdotte in sede d'appello; la Corte ha rilevato che la questione sollevata dall'INPS era fondata su fatti già nel materiale di causa e pertanto non preclusa.

  • art. 437 c.p.c. (secondo comma)

    Riferimento alla disciplina della novità nella decisione e del divieto di introdurre nuovo thema decidendi in appello; la Cassazione ha ritenuto che l'eccezione proposta dall'INPS non violava tale divieto perché basata su fatti già allegati dalle parti.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato unitamente ad altre norme civili in tema di indebito; nella decisione è stato considerato nel quadro della normativa riguardante l'indebito e i rimedi, con riferimento all'onere di prova circa l'esistenza dei presupposti per la prestazione.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova; la Corte la evoca per affermare che il percipiente ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in connessione alle regole probatorie e alla valutazione del materiale probatorio; usato per sostenere la necessità della prova dei requisiti da parte della beneficiaria.

  • art. 1 legge 20 maggio 1975 n. 164

    Parte del quadro normativo sulla disciplina dei trattamenti previdenziali e assistenziali, richiamata per definire i presupposti dell'erogazione.

  • art. 1 legge 23 luglio 1991 n. 223

    Norma richiamata nell'ambito della disciplina della integrazione salariale (CIG), utile per verificare i requisiti di spettanza.

  • art. 2 comma 36 della legge 22 dicembre 2008 n. 203

    Parte del complesso normativo vigente ratione temporis in materia di integrazione salariale, richiamata per la valutazione dei requisiti.

  • art. 19 del DL n. 185 del 2008 (conv. L. 28 gennaio 2009 n. 2)

    Richiamato come elemento del quadro normativo sulla CIG e sulle relative condizioni di erogazione.

  • art. 7-ter del decreto-legge n. 5 del 2009 (conv. L. 9 aprile 2009 n. 33)

    Parte del riferimento legislativo sulla disciplina dell'integrazione salariale invocata dalle parti per valutare la spettanza del trattamento.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater

    Norma sul contributo unificato; la Corte ha ritenuto non dovuto l'ulteriore importo previsto a carico del ricorrente vittorioso.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. U. n. 18046 del 04/08/2010; Cass. n. 1228 del 20/01/2011; Cass. n. 2739 del 11/02/2016

    Giurisprudenza richiamata per affermare il principio secondo cui, in tema di indebito previdenziale, il percipiente ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione.

Massime di principio

  • In materia di indebiti previdenziali il percipiente ha l'onere di provare i requisiti che legittimano la prestazione (es. sospensione del rapporto di lavoro per CIG); se non prova tali requisiti, la prestazione è indebitamente percepita.
  • Una difesa dell'ente (INPS) fondata su fatti già presenti nel materiale di causa non rappresenta necessariamente una "nuova" eccezione preclusa in appello ai sensi dell'art. 437 c.p.c.; va valutato se il fatto era già allegato e dunque conoscibile dalle parti.
  • Quando il diritto alla prestazione dipende da eventi temporali (es. data di licenziamento rispetto alla data di decorrenza della CIG), è essenziale accertare le date e la loro prova: tali elementi possono essere decisivi e permettere la decisione nel merito senza nuovi accertamenti.
  • La compensazione delle spese può essere disposta anche quando il ricorrente ha fornito elementi tali da consentire una completa valutazione della vicenda, evitando oneri di soccombenza economica per la parte vittoriosa.
  • Per le amministrazioni pubbliche richiedenti il recupero di somme, è strategico valorizzare in giudizio fatti documentali e allegati già presenti nel fascicolo per sostenere l'indebitamento delle somme erogate.

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