Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45192/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della revoca, disposta dal Tribunale di sorveglianza, della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a febbraio 2020 per l'esecuzione di una pena (SIEP n. 74/2019). Il ricorrente censura: 1) la decorrenza apodittica della revoca (contestata decorrenza dal 29/09/2021) senza valutazione adeguata della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti; 2) l'omessa considerazione che la condotta contestata era del 22/11/2021; 3) l'erroneo rifiuto di sostituire il beneficio con la detenzione domiciliare per un presunto residuo di pena superiore a due anni, quando il residuo era in realtà pari a 11 mesi e 13 giorni.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza circa la legittimità della revoca dell'affidamento in prova, motivata sulla base del comportamento del condannato (arresto e contestazione di reati, possesso di hashish e armi, tentativo di fuga) e della valutazione complessiva dell'andamento della prova fino all'ultima relazione UEPE (28/09/2021). Tuttavia la Corte ha annullato l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto, contrariamente al vero, che fosse impossibile sostituire la misura con la detenzione domiciliare per via di una pena residua ritenuta superiore a due anni; la Corte ha rilevato l'errore nella valutazione della sussistenza della condizione ostativa e nella mancata verifica dell'idoneità della detenzione domiciliare. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Taranto per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 47

    Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale e prevede la revoca quando il comportamento del beneficiario sia incompatibile con la prosecuzione della misura; il Tribunale deve verificare la prognosi favorevole e l'effettività del percorso di risocializzazione.

  • Ordinamento penitenziario, art. 47-ter, comma 1-ter

    Riferimento alla condizione ostativa che può impedire la sostituzione della misura alternativa con altra misura limitativa della libertà; la Corte ha rilevato che il giudice di merito ha valutato erroneamente la sussistenza di tale condizione senza esaminare l'idoneità della detenzione domiciliare.

  • Ordinamento penitenziario, art. 47, comma 11

    Stabilisce che la misura alternativa deve essere revocata se il comportamento del soggetto è contrario alla legge o alle prescrizioni e appare incompatibile con la prosecuzione della prova; richiede motivazione adeguata sulla decorrenza della revoca e sulla sua incidenza.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 343/1987

    Attribuisce al Tribunale di sorveglianza ampia discrezionalità nella determinazione della residua pena da espiare, compatibilmente con l'obbligo di fornire adeguata motivazione.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli; Sez. 1, n. 9314 del 19/12/2014, Attianese)

    Ribadiscono la necessità di una prognosi favorevole per l'affidamento in prova e l'obbligo del giudice di valutare la condotta complessiva del periodo di prova quando si decide sulla revoca e sulla decorrenza della stessa.

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova è legittima quando il comportamento del beneficiario dimostra l'assenza di un reale processo di risocializzazione; il giudice deve motivare la compatibilità o meno della condotta con la prosecuzione del beneficio.
  • Se si dispone la revoca, il Tribunale deve motivare la decorrenza della revoca tenendo conto della gravità dell'infrazione che l'ha determinata, del comportamento complessivo tenuto durante il periodo di prova e dell'ultima relazione favorevole eventualmente acquisita.
  • Prima di escludere la sostituzione con altra misura alternativa (es. detenzione domiciliare), il giudice è tenuto a verificare espressamente la sussistenza delle condizioni ostative e l'idoneità della misura sostitutiva; un errore nel calcolo del residuo di pena può rendere nulla tale valutazione.
  • Le censure meramente di fatto o che non si confrontano criticamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato possono essere dichiarate inammissibili; il ricorso deve affrontare specificamente la motivazione del giudice di merito.
  • Il Tribunale di sorveglianza dispone di ampia discrezionalità nella valutazione prognostica e nella determinazione della residua pena, ma tale potere richiede sempre adeguata e specifica motivazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.