Sentenza n. 784/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del Questore di Brescia Cat. -OMISSIS- del 7 ottobre 2022, con cui è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato già rilasciato al ricorrente, più volte rinnovato, e avente scadenza il 31 maggio 2023; - di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno, disposta dal Questore sulla base di una condanna, anche se non definitiva, alla pena di quattro anni di reclusione e a una multa per plurime condotte di detenzione illecita di stupefacenti ai fini di spaccio, nonché di ulteriori precedenti di polizia e provvedimenti cautelari per reati in materia di stupefacenti. Ha dedotto, da un lato, la violazione della presunzione di non colpevolezza, sostenendo che la condanna non fosse ancora definitiva; dall'altro, l'omessa considerazione della possibilità di rilascio di un permesso per protezione speciale, assumendo che l'allontanamento avrebbe leso la sua vita privata e familiare e richiamando il proprio percorso scolastico, lavorativo e il presunto radicamento sociale in Italia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le condanne per reati in materia di stupefacenti siano automaticamente ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, salvo le deroghe relative alla fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e agli stranieri ricongiunti o familiari ricongiunti, per i quali occorre una valutazione comparativa tra sicurezza pubblica e rapporti familiari. Nessuna deroga ricorreva: la condanna non riguardava l'ipotesi di lieve entità e il ricorrente risultava vivere da solo, senza rapporti familiari meritevoli di specifica tutela. Il carattere ostativo opera anche in presenza di una sentenza non definitiva, sicché è stata respinta la censura fondata sulla presunzione di non colpevolezza. Quanto alla protezione speciale, il giudice ha rilevato che il ricorrente non aveva mai presentato una relativa domanda e che il mero radicamento scolastico, lavorativo e sociale non dimostrava un fondato rischio di persecuzione, tortura, trattamenti inumani o degradanti o violazione dei diritti umani nel Paese d'origine. Inoltre, la controversia relativa al diritto alla protezione umanitaria appartiene alla giurisdizione ordinaria, trattandosi di diritto soggettivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Il carattere automaticamente ostativo della predetta tipologia di condanna penale è stabilito per legge anche in presenza di una “sentenza non definitiva”.
Le condanne per reati in materia di stupefacenti ostano al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno anche quando non siano ancora definitive, nei limiti e salvo le deroghe previste dalla legge.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Costituisce la base normativa del potere di revoca del permesso di soggiorno in presenza dei presupposti ostativi richiamati dall'amministrazione.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
La condanna riguardava la detenzione illecita di stupefacenti ai fini di spaccio, fattispecie ritenuta automaticamente ostativa.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Per la fattispecie di lieve entità opera un'eccezione al carattere automatico dell'ostatività, imponendo all'amministrazione una valutazione concreta della pericolosità sociale; l'eccezione non era applicabile nel caso deciso.
art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 286/1998
La protezione speciale richiede la prova di un fondato pericolo di persecuzione, tortura, trattamenti inumani o degradanti o violazione dei diritti umani in caso di rientro nel Paese d'origine; il mero radicamento sociale e lavorativo non è sufficiente.
art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
Massime di principio
- Le condanne per reati in materia di stupefacenti costituiscono, ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, causa automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno anche quando la sentenza non sia definitiva, salvo le specifiche deroghe previste dall'ordinamento.
- La condanna per la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non opera automaticamente come causa ostativa: in tal caso l'amministrazione deve valutare in concreto la pericolosità sociale dello straniero.
- Quando lo straniero abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o sia familiare ricongiunto, l'amministrazione deve comparare discrezionalmente l'interesse alla sicurezza pubblica con la tutela dei rapporti familiari, anche in presenza di una condanna ostativa.
- Il rilascio del permesso per protezione speciale presuppone la prova di un fondato pericolo di persecuzione, tortura, trattamenti inumani o degradanti o violazione dei diritti umani in caso di rimpatrio; il solo radicamento scolastico, lavorativo o sociale non è sufficiente.
- Le controversie aventi ad oggetto il diritto alla protezione umanitaria o speciale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché tale posizione è qualificata come diritto soggettivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1233/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 219/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1242/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 3 giu 2026Sentenza n. 1243/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →