Cassazione Penale, Sentenza n. 17375/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (anche con controllo elettronico). Due motivi principali: 1) violazione dell'art. 274 c.p.p. per mancata considerazione dell'affievolimento delle esigenze cautelari dovuto al tempo trascorso in carcere (2 anni e 8 mesi) rispetto alla pena definitiva (7 anni e 6 mesi), e per la condotta ritenuta irreprensibile durante l'esecuzione della misura; richiesta di tener conto anche dell'eventuale liberazione anticipata ai sensi dell'art. 656 c.p.p.; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova perché il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sussistente il pericolo di recidiva, mentre in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza i domiciliari con controllo avrebbero dovuto essere la regola (richiamata la sentenza n. 20769/2016).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il Tribunale in sede di appello cautelare non doveva riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni legittimanti la misura ma verificare solo la correttezza giuridica e la motivazione in ordine a nuovi elementi sopravvenuti. Nessun elemento nuovo e rilevante era stato allegato. Il mero decorso del tempo trascorso in carcere e la buona condotta non assumono di per sé rilievo ai fini della sostituzione o revoca della custodia (tale valutazione compete al giudice che dispone la misura ai sensi dell'art. 292 c.p.p.); inoltre il richiamo alle disposizioni sull'eventuale beneficio di scarcerazione non era pertinente dato che il reato (rapina aggravata) rientra nelle fattispecie del regime dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Conseguentemente il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma sul contenuto della motivazione della misura cautelare; la Corte non ritiene sufficiente l'invocazione senza nuovi elementi sopravvenuti.
art. 292 cod. proc. pen.
Norma cui la Corte afferma che il giudice che emette la custodia cautelare deve valutare il tempo trascorso dalla commissione del reato; tale valutazione compete all'atto originario e non automaticamente alla revoca/sostituzione.
art. 299 cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina della revoca o sostituzione della misura: non richiede la stessa valutazione temporale richiesta al momento dell'applicazione della custodia cautelare.
art. 656 cod. proc. pen. (commi 4-bis / 4-quater)
Il ricorrente aveva evocato possibili benefici di liberazione anticipata; la Corte rileva l'inconferenza della richiamata norma dato che il reato contestato rientra nelle ipotesi di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, che limitano tali benefici.
art. 4-bis ordinamento penitenziario
Norma che individua reati e regime di sorveglianza speciale/limiti alla concessione di benefici; la Corte la richiama per escludere la rilevanza di alcune agevolazioni per il ricorrente condannato per rapina aggravata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna per spese e per il versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso giudicato infondato o manifestamente infondato; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000,00.
Cass. sent. n. 20769/2016
Giurisprudenza richiamata dal ricorrente per sostenere che gli arresti domiciliari con controlli dovrebbero essere la regola in assenza di esigenze cautelari eccezionali; la Corte osserva comunque che l'assenza di nuovi elementi sopravvenuti rende inidoneo il richiamo a detta pronuncia nel caso concreto.
Massime di principio
- In appello cautelare il tribunale non può riesaminare integralmente la sussistenza della misura: il controllo riguarda la correttezza giuridica e la motivazione rispetto a fatti nuovi o sopravvenuti che possano modificare il quadro cautelare.
- Il mero decorso del tempo trascorso in custodia cautelare e la buona condotta del detenuto non sono di per sé elementi sufficienti per ottenere la revoca o la sostituzione della misura; tali profili devono essere valutati al momento dell'applicazione della misura o corredati da fatti nuovi e rilevanti.
- L'istanza di sostituzione con arresti domiciliari (anche con controllo elettronico) richiede l'allegazione e la prova di elementi concreti e attuali che escludano il pericolo di recidiva o di inquinamento probatorio; non è automatica in assenza di esigenze cautelari eccezionali.
- Il richiamo a benefici di esecuzione (es. liberazione anticipata) non incide se il reato rientra nelle fattispecie che limitano tali benefici (es. art. 4-bis o.p.); occorre verificare l'effettiva applicabilità normativa al caso concreto.
- Presentare in cassazione un ricorso senza nuovi elementi sostanziali rispetto all'originaria decisione comporta alto rischio di inammissibilità e di condanna alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.); è quindi consigliabile produrre in grado d'appello o in cassazione fatti nuovi documentati che giustifichino la modifica della misura.
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