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Sentenza

Sentenza del 04/10/2017 n. 23138 - Corte di Cassazione

Tributi - Credito d'imposta - Atto di recupero a seguito di indagini penali per operazioni fittizie - Decadenza - Proroga biennale del termine - Art. 10, della Legge n. 289/2002 - Applicazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un atto di recupero per il credito d'imposta indebitamente utilizzato in compensazione negli anni 1999 e 2000, sulla base di indagini della Guardia di Finanza relative a operazioni finanziarie e societarie fittizie. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendo, da un lato, insufficiente la motivazione per la mancata allegazione o notificazione della segnalazione della Guardia di Finanza e, dall'altro, maturata la decadenza dell'Ufficio, escludendo l'applicazione della proroga biennale prevista dall'art. 10 della legge n. 289/2002 agli atti di recupero del credito d'imposta. L'Agenzia ha impugnato la sentenza sostenendo che l'atto riportava comunque il contenuto essenziale della segnalazione e che l'atto di recupero costituisce un atto impositivo, soggetto alla proroga dei termini.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza regionale, che non aveva esaminato adeguatamente se l'atto di recupero riproducesse il contenuto essenziale della segnalazione della Guardia di Finanza. Ha inoltre stabilito che l'avviso di recupero del credito d'imposta illegittimamente compensato è una manifestazione della potestà impositiva, assimilabile agli avvisi di accertamento o di liquidazione; pertanto, beneficia della proroga biennale dei termini prevista dall'art. 10 della legge n. 289/2002. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 10, legge n. 289/2002

    Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni di cui agli artt. da 7 a 9, i termini di cui agli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 56 del D.P.R. n. 633/1972 sono prorogati di due anni.

    La proroga biennale dei termini si applica anche agli atti di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati, perché tali atti hanno natura impositiva e non sono meri atti di riscossione.

  • Art. 43, D.P.R. n. 600/1973

    Individua i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi; tali termini, nel caso esaminato, sono soggetti alla proroga biennale prevista dall'art. 10 della legge n. 289/2002.

  • Art. 56, D.P.R. n. 633/1972

    Disciplina i termini per gli accertamenti in materia di IVA; anche questi termini rientrano nella proroga biennale quando ricorrono i presupposti dell'art. 10 della legge n. 289/2002.

  • Art. 1, comma 421, legge n. 311/2004

    Costituisce il riferimento normativo per l'adozione degli atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati in compensazione.

  • Art. 7, legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    Richiede che l'atto impositivo sia adeguatamente motivato e che, quando richiama atti non conosciuti dal contribuente, questi siano allegati o ne sia riprodotto il contenuto essenziale. Nel caso concreto, la Cassazione ha ritenuto insufficiente la valutazione della CTR su tale profilo.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato richiamato per denunciare l'omesso o insufficiente esame motivazionale della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Un atto di recupero di un credito d'imposta indebitamente compensato ha natura sostanzialmente impositiva e, quando la legge lo prevede, è soggetto alle stesse regole sui termini applicabili agli avvisi di accertamento.
  • La proroga biennale prevista dall'art. 10 della legge n. 289/2002 può applicarsi agli atti di recupero, anche se questi non sono formalmente denominati avvisi di accertamento o liquidazione.
  • Ai fini della motivazione dell'atto, l'Amministrazione non deve necessariamente allegare integralmente ogni documento richiamato, purché l'atto riproduca il contenuto essenziale degli elementi necessari a consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.
  • La mancata allegazione di un documento richiamato non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto: occorre verificare se il suo contenuto essenziale sia stato riportato nell'atto e se il contribuente abbia avuto una conoscenza effettiva e sufficiente della contestazione.
  • In presenza di indagini penali o di polizia tributaria su operazioni fittizie, l'Amministrazione può fondare l'atto di recupero sugli elementi raccolti, purché la pretesa sia adeguatamente descritta e motivata.
  • La decisione della Cassazione non ha definito definitivamente la debenza del credito, ma ha eliminato la sentenza regionale e disposto un nuovo esame da parte della Commissione tributaria regionale in diversa composizione.

Testo integrale

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