Ordinanza n. 122/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n. 108 del 3 marzo 2026, dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, a firma della Responsabile del Servizio Associato Gare della predetta Unione, comunicata ex art. 90, D.Lgs. 36/2023 in data 3 marzo 2026, con cui è stata disposta l’aggiudicazione efficace, in favore della Traffic Tecnology S.p.a., della procedura aperta per l’affidamento di “fornitura e installazione a noleggio di apparati e servizi connessi alle telecamere, poste sul territorio dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, destinate al controllo in forma fissa delle viola-zioni alle norme previste dal codice della strada” (CIG B804AEE971); - di ogni atto e provvedimento, comunque denominato, con cui la Stazione appaltante ha disposto in favore della Traffic Tecnology S.p.a., l’aggiudicazione del predetto appalto; - della comunicazione dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia del 3 marzo 2026, inviata tramite PEC, con cui la Responsabile del Settore Associato Gare ha reso noto che, con determinazione n. 108 in pari data, si è provveduto all’aggiudicazione in favore della Traffic Tecnology S.p.a.; - dell’avviso di aggiudicazione efficace prot. uvcs_03/CMSAM GE/2026/0007610 del 3 marzo 2026, a firma della Responsabile del Settore Associato Gare della predetta Unione dei Comuni; - della proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto in favore della Traffic Tecnology S.p.a., di cui al verbale di gara n. 4 del 10 dicembre 2025; - della graduatoria approvata con verbale di gara n. 4 del 10 dicembre 2025 e degli esiti finali della procedura e degli atti, comunque denominati, di approvazione degli stessi; - della mancata esclusione dalla gara de qua della Traffic Tecnology S.p.a.; - di tutti i verbali delle sedute di gara, e segnatamente del verbale n. 1 relativo alla prima seduta del seggio di gara del 30 ottobre 2025, del verbale n. 2 relativo alla seconda seduta del seggio di gara del 10 novembre 2025, del verbale n. 3 relativo alla seduta della commissione giudicatrice del 2 dicembre 2025, del verbale n. 4 relativo alla seduta della commissione giudicatrice del 10 dicembre 2025, limitatamente alle parti di interesse; - delle tabelle di valutazione e di attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche, sottoscritte dalla Commissione giudicatrice, limitatamente alle parti di interesse; - degli eventuali ulteriori verbali delle sedute di gara, riservate e pubbliche, delle determine, o atti comunque denominati, di approvazione dei verbali, nei limiti dell’interesse; - della comunicazione relativa alla richiesta di verifica di congruità al RUP, da parte del Servizio Associato Gare dell’Unione prot. 39205 del 12 dicembre 2025, atto non noto; - della nota di risposta del RUP prot. 5902 del 18 febbraio 2026, con cui si esprimeva parere positivo di congruità dell’offerta aggiudicataria, atto non noto; - del Bando, del Disciplinare, del Capitolato speciale e relativi allegati, nella denegata ipotesi in cui siano interpretati in senso difforme da quanto in questa sede argomentato e censurato; - di ogni atto ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale, e per l’accertamento, ex art. 116, c. 2, CPA in accoglimento della relativa istanza ex art. 116, c. 2 CPA, del diritto di accesso della ricorrente ai richiesti atti e documenti di gara di cui in narrativa (in primis, offerta tecnica integrale della controinteressata), con relativa condanna dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e consequenziale ordine alla stessa Amministrazione di esibire e/o di consentire l’accesso integrale ai documenti, nonché per la condanna dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia al risarcimento in forma specifica mediante l’adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore della Engine S.p.a. e, in subordine, per la condanna della stessa Unione al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per la mancata aggiudicazione, con espressa riserva di quantificarli in corso di causa, e per la dichiarazione dell’inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato medio tempore dall’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia con la Traffic Tecnology S.p.a., per il quale la ricorrente formula espressa domanda di subentro, e per la condanna, anche in detta eventualità, della citata Unione dei Comuni alla tutela in forma specifica, mediante l’adozione del provvedimento d’aggiudicazione e dei consequenziali atti, incluso il subentro nel contratto, in favore della Engine S.p.a., nonché, in subordine, per la condanna dall’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi, con espressa riserva di quantificarli in corso di causa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti per l’annullamento, previa adozione di opportune misure cautelari, degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione efficace dell’appalto per la fornitura, installazione a noleggio e servizi connessi alle telecamere per il controllo delle violazioni del codice della strada
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa concorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore dell’aggiudicataria, unitamente agli atti della procedura, alla mancata esclusione della controinteressata, ai verbali di gara, alle valutazioni delle offerte tecniche e agli atti relativi alla verifica di congruità dell’offerta. Ha chiesto, inoltre, l’accesso agli atti di gara, il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro nel contratto eventualmente stipulato, ovvero il risarcimento per equivalente. In sede cautelare il TAR ha rilevato che le doglianze necessitano di un approfondimento proprio della fase di merito, senza anticipare la valutazione sulla loro fondatezza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione. La misura è stata giustificata dal bilanciamento degli interessi: l’installazione degli apparati avrebbe reso complessa la loro successiva rimozione e sostituzione in caso di accoglimento del ricorso, mentre l’amministrazione dispone già di apparati utilizzati per il medesimo servizio, attualmente gestito in proroga dalla controinteressata. La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente ha ottenuto gli atti mancanti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della tutela cautelare e consente la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato in presenza dei relativi presupposti, valutati anche mediante il bilanciamento degli interessi.
art. 90 d.lgs. 36/2023
È richiamato in relazione alla comunicazione dell’aggiudicazione efficace alle parti della procedura.
art. 116, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda di accesso agli atti di gara proposta nel giudizio; la domanda è stata poi dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa all’impugnazione dell’aggiudicazione, quando le censure richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può fondare la misura cautelare sul bilanciamento degli interessi e sull’esigenza di preservare l’utilità pratica della decisione di merito.
- La sospensione dell’aggiudicazione può essere giustificata dal rischio che l’esecuzione immediata, con installazione di apparati e successiva necessità di rimozione e sostituzione, renda più complessa o meno efficace la tutela eventualmente conseguibile con la sentenza di merito.
- Nel bilanciamento cautelare rileva anche la disponibilità, da parte dell’amministrazione, di apparati già utilizzati per il medesimo servizio, poiché tale circostanza attenua il pregiudizio derivante dalla sospensione dell’aggiudicazione.
- La domanda di accesso proposta nel giudizio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more, l’amministrazione abbia messo a disposizione del ricorrente gli atti e i documenti richiesti.
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