Cassazione Penale, Ordinanza n. 39079/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla ripetitività e indeducibilità di parte delle censure, nonché sulla loro manifesta infondatezza; la Corte ha altresì escluso che vi fosse prescrizione già maturata alla data della decisione impugnata.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato improcedibile il reato di truffa per difetto di valida querela, ma ha confermato la responsabilità dell'imputata per il reato di cui all'art. 494 c.p. (sostituzione di persona) a lei ascritto al capo A). L'imputata ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: ha dedotto la violazione di legge, l'inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione quanto all'idoneità ingannatoria della condotta, alla sussistenza di una condotta concorsuale riferibile a lei, alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., all'applicabilità della recidiva, all'intervenuta prescrizione del reato, alle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi non deducibili perché ripetitivi di questioni già vagliate e correttamente disattese in appello, oltre che manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale valorizzato la partecipazione dell'imputata, la capacità ingannatoria della condotta anche in ragione dei rapporti con la persona offesa e l'errore che ne era derivato. Anche i motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono stati reputati manifestamente infondati, poiché la Corte di merito aveva escluso l'art. 131-bis c.p. per l'abitualità della condotta, aveva motivato sulla pena in misura inferiore al medio edittale tenendo conto della recidiva specifica e infraquinquennale, e aveva negato le attenuanti generiche. Le censure sulla recidiva sono state anch'esse considerate non deducibili e comunque infondate, perché già formulate in appello e respinte con richiamo al rapporto tra precedenti e reato oggetto del giudizio, nonché alla maggiore pericolosità dell'imputata. Quanto alla prescrizione, la Corte ha rilevato che non era maturata prima della decisione impugnata, tenuto conto della data del fatto, del termine massimo di prescrizione, della recidiva e dei 197 giorni di sospensione; ha inoltre precisato che l'inammissibilità dei motivi impediva di rilevare un'eventuale prescrizione successiva.
Norme richiamate
art. 494 c.p.
È il reato per cui è stata confermata la responsabilità dell'imputata in appello; la Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure sull'idoneità ingannatoria e sulla partecipazione concorsuale alla condotta.
art. 131-bis c.p.
La Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della causa di non punibilità, valorizzando l'abitualità della condotta.
art. 157 c.p.
La Corte ha escluso che la prescrizione fosse già maturata prima della decisione impugnata, calcolando il termine massimo anche in ragione della recidiva e dei giorni di sospensione del processo.
art. 99 c.p.
La recidiva specifica e infraquinquennale è stata considerata ai fini del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione.
Massime di principio
- Le censure di ricorso che si limitano a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata, sono indeducibili in cassazione.
- In tema di sostituzione di persona, la sussistenza della condotta partecipativa e la sua idoneità ingannatoria possono essere desunte anche dal contesto relazionale con la persona offesa e dall'errore concretamente ingenerato.
- La non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito valorizzi l'abitualità della condotta come elemento ostativo, purché la motivazione sia specifica e non illogica.
- La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione sufficiente e non arbitraria.
- La recidiva, ove ritenuta sussistente in rapporto ai precedenti dell'imputato e al reato oggetto del giudizio, può incidere sia sulla valutazione della pericolosità sia sul trattamento sanzionatorio e sul calcolo della prescrizione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non può rilevare eventuali cause estintive maturate successivamente alla sentenza impugnata, salvo che siano già maturate e deducibili prima della decisione.
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