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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25730/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da uno sfratto per morosità e dal conseguente decreto ingiuntivo ottenuto dal locatore per canoni insoluti e somme ulteriori fino al rilascio. La società conduttrice si oppose sostenendo, da un lato, di non dover corrispondere integralmente i canoni perché il godimento dei locali era stato fortemente limitato da lavori di ristrutturazione condominiale; dall'altro, di avere diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti per effetto di tali lavori, che il locatore avrebbe conosciuto o dovuto conoscere senza informarne la controparte al momento della stipula. Nei gradi di merito furono chieste prove orali, interrogatorio formale, CTU contabile, esibizione di documenti condominiali e valorizzazione della documentazione fotografica. Dopo un primo ricorso per cassazione definito con ordinanza che aveva dichiarato inammissibili due motivi e accolto il terzo per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione del canone, la causa fu riassunta. La Corte d'appello, in sede di rinvio, rigettò l'appello ritenendo formato il giudicato sulla mancata ammissione delle prove e negando la sospensione del giudizio nonostante la pendenza del ricorso per revocazione dell'ordinanza di cassazione. Nel successivo ricorso per cassazione la società conduttrice dedusse: 1) nullità della sentenza per violazione del giudicato e del giusto processo, perché il giudice del rinvio aveva considerato preclusa la disamina delle prove nonostante la pendenza della revocazione; 2) violazione degli artt. 295, 337 e 115 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio, in presenza di un procedimento pregiudiziale di revocazione e di un fatto non contestato; 3) nullità per violazione dell'art. 394 c.p.c., perché il giudice del rinvio aveva rigettato la domanda subordinata di riduzione del canone oltre i limiti del rinvio e senza poter ritenere inammissibili le istanze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi: ha escluso che si fosse formato il giudicato sulla mancata ammissione delle prove, poiché l'ordinanza precedente della Cassazione era stata impugnata per revocazione; ha censurato il diniego di sospensione del giudizio di rinvio, rilevando che la pendenza del procedimento di revocazione era stata allegata e sostanzialmente non contestata; ha infine affermato che, nel rinvio improprio o restitutorio, la Corte territoriale conservava il potere-dovere di esaminare la domanda subordinata di riduzione del canone e non poteva ritenere precluse le istanze istruttorie per effetto del solo precedente giudicato processuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la riunione con il giudizio di rinvio già pendente a seguito della successiva revocazione accolta, e per la eventuale rinnovazione dell'istruttoria omessa; le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato non si forma quando il provvedimento è ancora soggetto a revocazione per i motivi previsti dall'art. 395 c.p.c.; non può quindi considerarsi preclusa la trattazione di questioni collegate a quel provvedimento.

  • art. 295 c.p.c.

    Il giudice del rinvio deve sospendere il giudizio quando la decisione dipende dall'esito di un procedimento pregiudiziale pendente, se ne sia provata la pendenza.

  • art. 337 c.p.c.

    In presenza di impugnazione di un provvedimento richiamato come presupposto in altro giudizio, il giudice può disporre la sospensione del procedimento in attesa della definizione dell'impugnazione.

  • art. 115 c.p.c.

    I fatti allegati e non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a base della decisione; la non contestazione rileva anche quanto alla pendenza del procedimento pregiudiziale dedotto.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio improprio o restitutorio la corte territoriale conserva i poteri di giudice dell'impugnazione e deve esaminare le questioni ritualmente proposte che non contrastino con il principio di diritto fissato dalla Cassazione.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità per violazione di norme processuali è utilizzabile per denunciare omessa pronuncia, violazione dei limiti del giudizio di rinvio e mancata sospensione doverosa.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato nei precedenti gradi per escludere la sospensione integrale del pagamento del canone in presenza di godimento, sia pure ridotto, dell'immobile; può giustificare al più una riduzione proporzionata.

  • art. 210 c.p.c.

    L'ordine di esibizione deve essere specifico e non meramente esplorativo; la richiesta generica di 'tutta la documentazione' non è sufficiente.

  • art. 2712 c.c.

    La documentazione fotografica è valutabile come prova solo nei limiti in cui sia idonea a dimostrare i fatti rappresentati; da sola non basta, secondo la motivazione censurata, a provare il ridotto godimento dell'immobile.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per sostenere l'esigenza di un'effettiva decisione sul merito e di un processo giusto.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro del giusto processo e dell'effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto esclude il consolidarsi del giudicato sul provvedimento impugnato fino alla definizione del relativo giudizio.

  • art. 391-bis c.p.c.

    È lo strumento processuale attraverso cui è stata proposta la revocazione dell'ordinanza di cassazione poi rilevante nel presente giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio non può essere dichiarata preclusa la trattazione di questioni fondate su un provvedimento ancora impugnabile con revocazione o già sottoposto a revocazione, poiché in tal caso manca il giudicato sul punto.
  • La pendenza di un procedimento pregiudiziale allegata in modo specifico e non contestata dalla controparte può essere posta a base della decisione sulla sospensione del processo, senza necessità di un rigorismo probatorio incompatibile con l'art. 115 c.p.c.
  • Nel rinvio improprio o restitutorio il giudice di appello conserva i poteri decisori ordinari e deve esaminare tutte le domande e questioni non precluse dal principio di diritto fissato dalla Cassazione; non può auto-limitarsi richiamando una preclusione inesistente.
  • In presenza di mancato godimento solo parziale dell'immobile locato, la questione della riduzione del canone e delle correlate prove deve essere scrutinata nel merito, non potendo essere elusa per effetto di un giudicato processuale inesistente.
  • L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. deve essere puntuale e circoscritto, mentre richieste generiche o esplorative non sono ammissibili; tuttavia tale valutazione deve essere svolta dal giudice competente e nei limiti effettivi delle preclusioni processuali.
  • La documentazione fotografica può costituire elemento probatorio, ma la sua idoneità va apprezzata in concreto rispetto al fatto da provare; non può essere automaticamente esclusa né considerata, da sola, sempre sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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