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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01871/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 22/05/2025 che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Milano del 25/05/1994. Il ricorrente deduceva che la pena risultava estinta per prescrizione ai sensi dell'art. 172 cod. pen., essendo decorso il termine decennale dalla data di irrevocabilità della sentenza che aveva accertato il reato presupposto per la revoca (12/02/2014 → 12/02/2024). Inoltre la difesa sosteneva che la dichiarazione di recidiva specifica (sentenza irrevocabile 18/04/2012) non poteva interrompere o impedire la prescrizione perché intervenuta prima dell'inizio del termine rilevante, e che le successive condanne per reati della stessa indole riguardavano fatti del 2003, quindi anteriori al dies a quo della prescrizione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto. La Corte ha confermato la revoca della sospensione condizionale operata dal Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), perché il ricorrente aveva commesso un delitto (art. 216 L.F.) nel quinquennio successivo alla concessione del beneficio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando l'esecuzione della pena è condizionatamente sospesa, il termine per l'estinzione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata (art. 172, comma 5): la revoca ha natura dichiarativa e gli effetti risalgono al momento in cui si è verificata la condizione. Inoltre la Corte ha richiamato la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 172 che esclude l'estinzione se è accertata la recidiva o se il condannato riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole durante il tempo necessario per l'estinzione. Nel caso concreto la dichiarazione di recidiva specifica, divenuta irrevocabile il 18/04/2012, pur essendo antecedente all'inizio del decorso prescrizionale, è intervenuta dopo la sentenza che aveva inflitto la pena sospesa e rende dunque operativa la causa di preclusione all'estinzione; perciò è irrilevante che le successive condanne riguardassero fatti anteriori al dies a quo. Conseguentemente la revoca della sospensione è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    La revoca della sospensione condizionale della pena può essere disposta quando si verifica la condizione prevista (commissione di un altro delitto nei termini di cui all'art. 163). Il provvedimento di revoca ha natura dichiarativa quando la condizione si è già verificata.

  • art. 163 cod. pen.

    Stabilisce il termine (quinquennio) entro il quale la commissione di un altro delitto comporta la revoca della sospensione condizionale; qui è stato ritenuto verificato il delitto del 18/05/2005.

  • art. 172 cod. pen.

    "la pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni" (oltre a quanto previsto dal comma 5 e dall'ultimo comma)

    Comma 5: quando l'esecuzione è subordinata a una condizione, il tempo per l'estinzione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata (es.: irrevocabilità della sentenza che rende eseguibile la pena). Ultimo comma: esclude l'estinzione per i recidivi e per chi, durante il tempo necessario per l'estinzione, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole; la dichiarazione di recidiva irrevocabile, anche se resa prima dell'inizio del decorso prescrizionale ma dopo la sentenza che ha inflitto la pena sospesa, preclude l'effetto estintivo.

Massime di principio

  • Se la pena è sospesa condizionatamente, il termine per l'estinzione decorre non dalla pronuncia di eventuali provvedimenti successivi ma dal momento in cui viene meno la condizione che rende eseguibile la pena (es.: irrevocabilità della sentenza che ne consente l'esecuzione).
  • La revoca della sospensione condizionale ha natura dichiarativa: i suoi effetti sostanziali risalgono al momento in cui si è verificata la condizione che la giustifica, indipendentemente dalla data del provvedimento di revoca.
  • La dichiarazione di recidiva qualificata resa con sentenza irrevocabile costituisce causa ostativa all'estinzione della pena quando interviene dopo la sentenza che ha inflitto la pena sospesa anche se antecedente all'effettivo decorso del termine prescrizionale; in questi casi la recidiva dimostra la propensione a delinquere e impedisce l'operatività dell'estinzione.
  • Una condanna successiva per reati della "stessa indole" preclude l'estinzione solo se, oltre ad essere irrevocabile durante il periodo necessario per l'estinzione, concerne fatti commessi in un momento tale da rendere ragionevole il rimprovero al condannato (in generale la giurisprudenza scarta come ostativa la condanna che riguarda fatti anteriori al dies a quo della prescrizione).
  • In situazioni analoghe è fondamentale verificare tre date: a) la data di irrevocabilità della sentenza che ha inflitto la pena sospesa (data da cui, se mancano cause ostative, decorre la prescrizione), b) la data di irrevocabilità della sentenza che accerta la recidiva o la successiva condanna per reati della stessa indole, e c) la data di commissione dei reati oggetto delle successive condanne; l'interazione di questi elementi decide se opera o meno l'estinzione per prescrizione.

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