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Ordinanza

Ordinanza n. 786/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: del provvedimento prot. -OMISSIS- del 23 ottobre 2025 del Questore della Provincia di Milano, notificato in data 25 ottobre 2025, con il quale veniva ordinato al Sig. -OMISSIS- di allontanarsi dal Comune di Milano entro 48 ore dalla notifica del provvedimento e di non fare ritorno nel medesimo Comune senza la preventiva autorizzazione per un periodo di anni uno, informando la persona interessata che: il divieto di ritorno nel Comune sopra indicato è efficace anche nel caso in cui, al momento della notifica del presente provvedimento, abbia già lasciato il territorio comunale dal quale è stata allontanata; per comprovate esigenze di salute studio e lavoro potrà avanzare richiesta di autorizzazione a recarsi nel Comune a cui è stata inibita mediante istanza motivata da indirizzare alla questura di Milano Divisione polizia anticrimine all'indirizzo di posta elettronica certificata -OMISSIS-; la violazione del divieto di ritorno nel Comune indicato costituisce delitto punito con la reclusione da 6 a 18 mesi con la multa fino a 10.000 €, ai sensi dell'articolo 76 , comma 3 D. Lgs. 159/2011 così come modificato da ultimo dall'art. 3 co. 2 del D.L. 15.09.2023 n. 123; di tutti gli altri presupposti, conseguenti o consequenziali, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202505133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Foglio di via obbligatorio con ordine di allontanamento dal Comune di Milano entro 48 ore e divieto di ritorno per un anno, adottato dal Questore di Milano

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio adottato dal Questore ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, chiedendone anche la sospensione cautelare. Ha dedotto la violazione del contraddittorio, eccesso di potere, violazione dell’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017 e dell’art. 2 del Protocollo CEDU, nonché difetto di motivazione e di istruttoria. Il provvedimento era fondato sulla denuncia a carico del ricorrente per istigazione a delinquere, riferita a dichiarate istigazioni alla commissione di condotte violente antisemite durante una manifestazione pro-Palestina svoltasi a Milano il 18 ottobre 2025. La Questura aveva inoltre valorizzato numerosi precedenti di polizia e un precedente foglio di via obbligatorio, adottato per fatti sostanzialmente analoghi e cessato il 4 giugno 2025. L’Amministrazione ha altresì rappresentato che, dal 27 dicembre 2025, il ricorrente era sottoposto a custodia cautelare in carcere in esecuzione di un’ordinanza cautelare relativa al delitto di associazione con finalità di terrorismo.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando al merito le questioni di rito. In questa fase, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché dal provvedimento impugnato e dalla documentazione emergevano significativi elementi sintomatici della pericolosità sociale del ricorrente, valorizzati dall’Autorità nell’esercizio del potere di adottare il foglio di via. Ha ritenuto carente anche il periculum in mora, in considerazione dell’attuale stato di detenzione del ricorrente, incompatibile con un pregiudizio cautelare attuale derivante dal divieto di ritorno nel Comune. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 159/2011

    Costituisce la base normativa del foglio di via obbligatorio adottato dal Questore nei confronti del soggetto ritenuto socialmente pericoloso.

  • art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011

    È richiamato nel provvedimento impugnato per la sanzione prevista in caso di violazione del divieto di ritorno.

  • art. 13-bis d.l. 14/2017

    Invocato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato dal provvedimento.

  • art. 2 Protocollo CEDU

    Invocato dal ricorrente in relazione alla libertà di circolazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 270-bis c.p.

    Richiamato quanto al delitto per il quale il ricorrente era sottoposto a custodia cautelare in carcere.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di sospensione di un foglio di via obbligatorio non può essere accolta quando il provvedimento e gli atti di causa evidenzino significativi elementi sintomatici della pericolosità sociale del destinatario, tali da escludere il fumus boni iuris.
  • Ai fini della legittimità cautelare di un foglio di via obbligatorio, l’Autorità può valorizzare, nella valutazione della pericolosità sociale, la denuncia per condotte delittuose, i precedenti di polizia e l’esistenza di un precedente foglio di via relativo a fatti sostanzialmente analoghi.
  • Il periculum in mora difetta quando il destinatario del divieto di ritorno si trovi attualmente detenuto, poiché in tale situazione non risulta configurabile un pregiudizio cautelare attuale derivante dall’efficacia del divieto.
  • La valutazione cautelare della domanda di sospensione può limitarsi ai requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, con riserva al giudizio di merito delle questioni di rito.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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