Cassazione Penale, Sentenza n. 32850/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la rideterminazione del fine pena con computo dei periodi di liberazione anticipata già concessi. La Procura generale aveva emesso nuovi provvedimenti di determinazione delle pene concorrenti, modificando i cumuli parziali e individuando un ulteriore momento concorsuale antecedente, corrispondente all'inizio di una detenzione per custodia cautelare. Il giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, aveva ritenuto che il pubblico ministero potesse modificare il precedente provvedimento di cumulo, poiché la questione relativa all'anteriorità della detenzione del 1986 non sarebbe stata già decisa con efficacia preclusiva, e aveva rideterminato la pena da eseguire. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, il vizio di motivazione per avere il giudice rigettato la richiesta di revoca del provvedimento del pubblico ministero del 24 giugno 2024, nonostante l'assenza di fatti nuovi o nuove questioni giuridiche e l'intervenuta pronuncia del giudice dell'esecuzione, confermata dalla Corte di cassazione, sui criteri di individuazione dei momenti concorsuali. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione relativa all'identificazione dei momenti concorsuali operata nel provvedimento del pubblico ministero. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbite le ulteriori censure, affermando che il provvedimento di cumulo ex art. 663 c.p.p. ha natura amministrativa ed è normalmente modificabile o revocabile, ma che tale possibilità incontra il limite della precedente pronuncia del giudice dell'esecuzione sugli stessi elementi, in assenza di fatti nuovi. Nel caso concreto, la questione sull'erroneità del primo momento concorsuale era già stata esaminata dal giudice dell'esecuzione e dalla Corte di cassazione, che ne aveva escluso la rilevanza perché la soluzione adottata era più favorevole al condannato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto manifestamente illogica la decisione impugnata nella parte in cui aveva considerato non preclusa la modifica del cumulo, poiché la questione dell'anteriorità della detenzione del 1986 era già stata specificamente esaminata in precedenti provvedimenti giurisdizionali e la relativa soluzione era stata ritenuta favorevole al condannato in applicazione del favor rei. Ne consegue che, in mancanza di elementi nuovi, la precedente pronuncia del giudice dell'esecuzione impediva al pubblico ministero di modificare il cumulo con riferimento a elementi già valutati. Il provvedimento è stato annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, Ufficio GIP, in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 663 c.p.p.
Il provvedimento di cumulo delle pene concorrenti emesso dal pubblico ministero ha natura amministrativa, è normalmente revocabile o modificabile per mantenere aggiornata la posizione esecutiva del condannato, ma non può essere modificato, in assenza di elementi nuovi, rispetto agli elementi già esaminati e decisi dal giudice dell'esecuzione.
artt. 670-676 c.p.p.
Sono richiamati con riguardo alla competenza del giudice dell'esecuzione sulle questioni relative al rapporto esecutivo e al computo delle pene.
art. 665, comma 4, c.p.p.
È richiamato per individuare, in relazione all'art. 663 c.p.p., l'organo del pubblico ministero competente all'emissione del provvedimento di cumulo.
art. 173 disp. att. c.p.p.
È richiamato quale norma ai cui limiti espositivi la Corte dichiara di attenersi nella sintesi dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Il provvedimento di cumulo delle pene concorrenti emesso dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 663 c.p.p. ha natura amministrativa e, di regola, può essere revocato o modificato per assicurare il costante aggiornamento della posizione esecutiva del condannato.
- La possibilità di modificare il provvedimento amministrativo di cumulo delle pene concorrenti è preclusa, in assenza di elementi nuovi, quando gli stessi elementi di fatto o le medesime questioni siano già stati esaminati e decisi dal giudice dell'esecuzione.
- La pronuncia del giudice dell'esecuzione sul rapporto esecutivo conferisce stabilità giurisdizionale alle questioni decise e costituisce il limite alla successiva modifica dell'ordine di esecuzione delle pene concorrenti da parte del pubblico ministero.
- Quando una precedente determinazione del cumulo contiene un errore, la sua modifica non è consentita se la soluzione già adottata è stata espressamente esaminata e ritenuta più favorevole al condannato in applicazione del principio del favor rei.
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