Sentenza n. 2078/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia a) della comunicazione di aggiudicazione della procedura telematica per l’affidamento diretto del servizio di conferimento della frazione organica (CER 20.01.08); b) della Determinazione Dirigenziale n. 652 del 14 ottobre 2025 (R.G. 59/2025), recante l’aggiudicazione definitiva in favore della società Ecologia Italiana S.r.l.; c) del verbale di confronto preventivi prot. n. 10174 del 1° ottobre 2025, nonché di ogni altro verbale o atto istruttorio relativo alla procedura; d) della nota di riscontro e rigetto dell’istanza di riesame in autotutela (prot. n. 11321 del 29 ottobre 2025); e) del bando-disciplinare di gara e dei relativi allegati, nella parte in cui risultino, anche indirettamente, lesivi dell’interesse qui fatto valere in giudizio; f) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale e conseguente anche non conosciuto, riferibile alla procedura oggetto di causa; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra il Comune di Macerata Campania e la controinteressata o altro operatore economico diverso dalla ricorrente, nelle more della decisione della presente controversia; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente a subentrare nel medesimo contratto, ove stipulato anteriormente alla decisione di merito, per la parte residua, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 del Codice del Processo Amministrativo; nonché in via subordinata, accertare la responsabilità dell’Amministrazione ex art. 30 c.p.a. e condannarla al risarcimento del danno per perdita di chance, nella misura da determinarsi in via equitativa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva del servizio di conferimento della frazione organica dei rifiuti urbani, con esclusione implicita dell’offerta della ricorrente per asserita mancata indicazione dei costi della manodopera
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di affidamento diretto semplificato del servizio di conferimento della frazione organica, svolta ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, lamentando che la propria offerta, trasmessa tempestivamente tramite piattaforma telematica, fosse stata illegittimamente esclusa e che il servizio fosse stato aggiudicato a un operatore con un prezzo meno conveniente. Ha dedotto: violazione dei principi del risultato, della fiducia, della proporzionalità, della buona fede e del favor partecipationis; violazione e falsa applicazione dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, sostenendo di avere indicato i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza nell’allegato n. 12 contenuto nel file-busta firmato digitalmente; travisamento dei fatti e difetto di istruttoria per mancata verifica del contenuto del file caricato; violazione dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023 per omessa attivazione del soccorso istruttorio; difetto di motivazione, motivazione postuma e violazione del contraddittorio procedimentale; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, economicità e buon andamento. Ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, nonché in via subordinata il risarcimento del danno da perdita di chance. Il Comune ha respinto l’istanza di autotutela sostenendo che l’indicazione dei costi della manodopera fosse mancante e non sanabile mediante soccorso istruttorio. In giudizio, la ricorrente ha prodotto la ricevuta di caricamento della busta digitale, l’impronta informatica, l’allegato n. 12 firmato digitalmente prima della scadenza e recante l’indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che, pur trattandosi formalmente di un affidamento diretto, la stazione appaltante aveva invitato più operatori e si era autovincolata a un confronto delle offerte secondo il criterio del minor prezzo; doveva quindi rispettare il metodo procedurale prescelto. L’esclusione è stata ritenuta illegittima perché la ricostruzione dell’amministrazione, secondo cui l’offerta sarebbe stata priva dell’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, è stata smentita dalla documentazione prodotta. La busta digitale firmata e caricata sulla piattaforma conteneva l’allegato n. 12, espressamente riferibile a tali elementi, recante la relativa indicazione; l’allegato risultava inoltre firmato digitalmente il 29 settembre 2025, prima della scadenza del termine e dell’invio dell’offerta. La ricorrente ha così assolto l’onere probatorio mediante i documenti nella propria disponibilità, non potendo disporre dei log della piattaforma. Il TAR ha precisato che l’indicazione dei costi della manodopera non è, in quanto tale, suscettibile di soccorso istruttorio, ma ha escluso che nel caso concreto vi fosse stata un’omissione, essendo il dato già contenuto nella documentazione tempestivamente caricata. Poiché l’offerta della ricorrente presentava il minor prezzo, il giudice ha annullato l’aggiudicazione, dichiarato l’inefficacia del contratto stipulato con l’aggiudicataria e disposto il subentro della ricorrente. Per assicurare la continuità del servizio, l’inefficacia è stata differita alla data dell’effettivo subentro oppure, in alternativa, al trentesimo giorno dalla comunicazione della sentenza, entro il quale l’amministrazione avrebbe dovuto procedere all’aggiudicazione; sono state fatte salve le prestazioni medio tempore eseguite dall’attuale aggiudicataria. La domanda risarcitoria è stata dichiarata improcedibile perché proposta soltanto in via subordinata e assorbita dall’accoglimento delle domande principali. Il Comune è stato condannato alle spese, mentre le spese nei confronti della controinteressata sono state compensate.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023
La procedura è stata formalmente qualificata come affidamento diretto semplificato, pur essendo stata preceduta dall’invito di più operatori e dal confronto dei preventivi.
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
L’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza è richiesta a pena di esclusione; tuttavia, nel caso concreto, l’omissione è stata esclusa perché tali dati risultavano già nell’allegato tempestivamente caricato.
art. 101, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023
Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare l’offerta economica quanto all’indicazione dei costi della manodopera; tale limite non opera però quando si accerti che l’indicazione era già presente nella documentazione trasmessa.
art. 121 c.p.a.
La declaratoria di inefficacia del contratto è stata disposta in relazione all’annullamento dell’aggiudicazione.
art. 122 c.p.a.
Il giudice ha disposto l’inefficacia del contratto e il subentro, differendo la decorrenza dell’inefficacia per garantire la continuità del servizio e facendo salve le prestazioni già eseguite.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
La disposizione è stata richiamata quale base del potere di adottare le misure conseguenti all’annullamento e di modulare la decorrenza dell’inefficacia contrattuale in funzione dell’interesse pubblico.
art. 120, comma 6, c.p.a.
Nelle controversie relative alle procedure di affidamento la sentenza può essere redatta in forma semplificata, con sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto risolutivo.
art. 74 c.p.a.
La norma è stata richiamata insieme all’art. 120, comma 6, c.p.a. per giustificare la forma semplificata della decisione.
Massime di principio
- Quando una stazione appaltante, pur ricorrendo formalmente all’affidamento diretto, invita più operatori e stabilisce un confronto delle offerte secondo un determinato criterio, si autovincola al rispetto del metodo procedurale e dei criteri di valutazione previamente individuati.
- L’esclusione per mancata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza è illegittima quando la documentazione tempestivamente caricata e firmata digitalmente contiene già tali indicazioni, anche se esse non sono state rinvenute o considerate dalla stazione appaltante.
- Il soccorso istruttorio non può integrare ex post l’offerta economica con l’indicazione originariamente omessa dei costi della manodopera; diverso è il caso in cui il dato sia già presente nella documentazione trasmessa entro il termine, poiché in tal caso non si realizza alcuna integrazione dell’offerta.
- L’operatore economico può assolvere l’onere probatorio relativo al contenuto dell’offerta telematica mediante la produzione dei documenti nella propria disponibilità, quali la ricevuta di caricamento, la busta digitale firmata e l’allegato sottoscritto prima della scadenza; non può essergli richiesto di produrre i log della piattaforma quando questi sono nella disponibilità dell’amministrazione.
- Quando l’offerta illegittimamente esclusa è quella con il minor prezzo nell’ambito del criterio previamente stabilito dalla stazione appaltante, l’annullamento dell’aggiudicazione può accompagnarsi alla declaratoria di inefficacia del contratto e al subentro dell’operatore ricorrente, con modulazione temporale dell’inefficacia per salvaguardare la continuità di un servizio di interesse pubblico.
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