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Sentenza

Sentenza n. 13834/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202604053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento della domanda di accesso al beneficio Transizione 5.0, comunicato dal GSE e risultante dal portale telematico, nonché gli atti presupposti e l’art. 12, commi 6 e 9, del decreto interministeriale 24 luglio 2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato domanda per il riconoscimento del credito d’imposta Transizione 5.0, ricevendo inizialmente comunicazione dell’esaurimento delle risorse e, successivamente, l’abilitazione alla piattaforma GSE per completare le fasi di conferma e completamento. Dopo avere trasmesso la comunicazione relativa agli ordini con pagamento a titolo di acconto, apprendeva dal portale l’annullamento della domanda. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 12 del decreto interministeriale 24 luglio 2024 e dell’art. 38 del d.l. 19/2024, il difetto di competenza e di potere, la violazione del principio di legalità, del giusto procedimento e dell’obbligo di motivazione, sostenendo che il GSE avrebbe dovuto rispettare la sequenza delle fasi procedimentali anche dopo l’indisponibilità delle risorse e che il termine del 28 febbraio 2026 non avrebbe potuto decorrere senza il previo perfezionamento delle fasi intermedie. Con il secondo motivo ha dedotto disparità di trattamento, violazione di uguaglianza, proporzionalità e legittimo affidamento rispetto alle imprese che avevano ricevuto la conferma della prenotazione prima del 6 novembre 2025, lamentando tempi insufficienti e incertezza sul riconoscimento del beneficio. Con il terzo motivo ha censurato la lesione dell’affidamento, della buona fede, della trasparenza e dell’autovincolo, assumendo che la comunicazione del GSE del 29 gennaio 2026 non avesse indicato un termine finale perentorio né un obbligo giuridico di completamento. Con il quarto motivo ha contestato la legittimità dell’art. 12, commi 6 e 9, del decreto interministeriale per eccesso di delega, irragionevolezza e contraddittorietà con la disciplina dell’indisponibilità e della nuova disponibilità delle risorse, chiedendo in subordine di qualificare il termine del 28 febbraio 2026 come ordinatorio o decorrente soltanto dopo il perfezionamento della sequenza procedimentale.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente affermato la giurisdizione amministrativa, ritenendo che il beneficio Transizione 5.0 costituisca un finanziamento pubblico anche se erogato nella forma del credito d’imposta. Il GSE, nella fase di prenotazione e verifica dei requisiti, esercita un potere amministrativo con profili di discrezionalità tecnica, distinto dalla successiva fruizione fiscale del credito, di competenza dell’Agenzia delle entrate. Nel merito, il ricorso è stato integralmente respinto. Il primo motivo è infondato: l’art. 12 del decreto interministeriale prevede come termini essenziali il completamento del progetto entro il 31 dicembre 2025 e l’invio della comunicazione di completamento entro il 28 febbraio 2026. Quest’ultimo termine è perentorio, sia per il tenore letterale dell’espressione “in ogni caso entro il 28 febbraio 2026”, sia per la struttura della misura finanziata nell’ambito del PNRR. L’indisponibilità delle risorse ha determinato una sospensione di fatto della procedura, poi ripresa a seguito della disponibilità di ulteriori risorse, senza imporre la ripetizione o il decorso integrale delle fasi intermedie previste per il diverso caso di liberazione di risorse già stanziate mediante rinunce, decadenze o riduzioni. Non sussiste difetto assoluto di motivazione, poiché l’annullamento discendeva dalla mancata produzione tempestiva della documentazione essenziale e le ragioni dell’esclusione erano ricavabili dal mancato assolvimento degli oneri procedimentali da parte dell’impresa. Il secondo motivo è infondato: le imprese che avevano ricevuto la conferma prima del 6 novembre 2025 non si trovavano in situazione identica rispetto a quelle interessate dalla successiva disponibilità di risorse. La disparità di trattamento richiede identità delle situazioni di fatto e una differenza irragionevole, da provare rigorosamente. L’adempimento entro il 28 febbraio 2026 era noto o prevedibile sin dall’origine, sicché la ristrettezza dei tempi non integra violazione della proporzionalità quando il mancato adempimento dipende dalla condotta dell’interessato. Il terzo motivo è infondato: la comunicazione del GSE del 29 gennaio 2026 informava della riapertura della piattaforma, ma non poteva modificare il termine finale già stabilito dal decreto. Prima della verifica positiva dei requisiti e dell’attribuzione del beneficio l’impresa è titolare di un interesse legittimo pretensivo, non di un affidamento qualificato alla conservazione di un incentivo già riconosciuto. La mancata produzione della documentazione necessaria impedisce inoltre la formazione di un legittimo affidamento nelle fasi preliminari. Il quarto motivo è infondato: l’art. 38, comma 17, del d.l. 19/2024 autorizza il decreto interministeriale a disciplinare modalità, contenuti e termini di trasmissione delle comunicazioni, certificazioni e documentazione necessarie a dimostrare la spettanza del beneficio; pertanto il termine perentorio del 28 febbraio 2026 trova adeguata copertura nella fonte primaria. L’interpretazione secondo cui la nuova disponibilità di risorse imporrebbe il decorso di tutti i termini intermedi renderebbe inutilizzabile la misura quando le risorse sopravvengano tardivamente e priverebbe di effetto utile la disciplina attuativa del finanziamento PNRR. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 38 d.l. 19/2024, convertito dalla l. 56/2024

    nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione

    La disposizione introduce il credito d’imposta Transizione 5.0 e demanda al decreto interministeriale la disciplina attuativa, compresi i termini e le modalità di trasmissione della documentazione.

  • art. 38, comma 11-ter, d.l. 19/2024

    Il GSE esercita la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni

    Attribuisce al GSE poteri di verifica formale e sostanziale sul contenuto delle certificazioni.

  • art. 38, comma 16, d.l. 19/2024

    il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo

    Conferisce al GSE il potere di controllare i requisiti tecnici e i presupposti del beneficio e di annullare la prenotazione quando ne rilevi l’assenza.

  • art. 38, comma 17, d.l. 19/2024

    le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo (...) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione

    Costituisce adeguata base legislativa per la disciplina regolamentare dei termini di trasmissione della documentazione, compreso il termine perentorio del 28 febbraio 2026.

  • art. 133, comma 1, lettera o, c.p.a.

    Rileva ai fini della giurisdizione amministrativa in materia energetica.

  • art. 12 decreto interministeriale 24 luglio 2024

    completamento da parte dell’impresa “in ogni caso entro il 28 febbraio 2026”

    Disciplina le comunicazioni e le fasi della procedura Transizione 5.0; il termine del 28 febbraio 2026 è perentorio e non è posponibile per effetto della sopravvenuta disponibilità di risorse.

  • art. 4 decreto interministeriale 24 luglio 2024

    Condiziona l’ammissibilità dei progetti al loro completamento entro il 31 dicembre 2025.

  • art. 3 l. 241/1990

    La sua violazione è stata dedotta, ma il giudice ha escluso il difetto assoluto di motivazione poiché le ragioni dell’annullamento risultavano dal mancato assolvimento degli oneri documentali entro il termine.

  • art. 3 Cost.

    Il principio di uguaglianza non è violato in assenza di identità delle situazioni di fatto e di irragionevole diversità di trattamento.

  • art. 97 Cost.

    È stato richiamato con riferimento ai principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza, senza che il giudice ravvisasse una loro violazione.

Massime di principio

  • Il beneficio pubblico strutturato come credito d’imposta conserva natura di finanziamento pubblico, e la fase procedimentale anteriore all’attribuzione del beneficio rientra nella giurisdizione amministrativa quando l’amministrazione esercita poteri di verifica tecnica e valutazione dei requisiti.
  • Nelle procedure di finanziamento pubblico attuate nell’ambito del PNRR, il termine fissato dalla disciplina attuativa come termine finale per la trasmissione della comunicazione di completamento è perentorio quando ciò risulti dal tenore letterale della disposizione e dalla necessità di rispettare gli obiettivi e la copertura finanziaria della misura.
  • La sopravvenuta disponibilità di nuove risorse non impone necessariamente il ripristino dell’intera sequenza procedimentale prevista per la liberazione di risorse già stanziate; le due fattispecie possono essere distinte quando la disciplina collega la procedura di scorrimento a rinunce, decadenze o riduzioni di importi precedentemente prenotati.
  • Non sussiste disparità di trattamento se le situazioni comparate non sono assolutamente identiche; inoltre, l’onerosità o la ristrettezza di un adempimento noto o prevedibile sin dall’inizio della procedura non viola il principio di proporzionalità quando il mancato adempimento è imputabile all’interessato.
  • Prima dell’esito positivo delle verifiche e dell’attribuzione dell’incentivo, il richiedente è titolare di un interesse legittimo pretensivo e non può vantare un affidamento qualificato alla conservazione del beneficio; una comunicazione meramente informativa sulla riapertura della piattaforma non può derogare al termine finale già stabilito dalla fonte normativa.
  • L’onere di dimostrare, in sede procedimentale e processuale, la sussistenza dei presupposti per l’ammissione a un beneficio pubblico grava sull’interessato; le carenze documentali essenziali che impediscono il completamento dell’istruttoria ricadono nella sua sfera di autoresponsabilità.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e riparto
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivo

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