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Sentenza

Sentenza n. 9602/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’esecuzione della Sentenza n. 12833/2024 del 12.12.2024, del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, NRG 21634/2023, notificata tramite PEC in data 16.12.2024, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202508191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 12833/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 12833/2024, notificata via PEC e passata in giudicato. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo derivante dal titolo giudiziale. Il Ministero non ha fornito chiarimenti o indicazioni idonei a dimostrare la corretta esecuzione della sentenza. È stata inoltre proposta domanda di condanna al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovato l'inadempimento dell'Amministrazione e applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Ha affermato che dal giudicato deriva il diritto della ricorrente a conseguire la prestazione riconosciuta e che i relativi presupposti non possono essere nuovamente sindacati nel giudizio di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi previa richiesta della ricorrente e per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo che la nomina preventiva del commissario ad acta costituisca ragione esimente rispetto alla discrezionale applicazione dell'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La condanna al pagamento di penalità di mora nel giudizio di ottemperanza è oggetto di valutazione discrezionale e può essere esclusa in presenza di ragioni ostative; nel caso concreto, la nomina del commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento è stata ritenuta ragione esimente.

  • Cass. 13533/2001

    Il giudice richiama i principi in tema di onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore, ritenendo che l'Amministrazione, a fronte dell'allegato inadempimento, avrebbe dovuto fornire chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del titolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore allega l'inadempimento del debitore pubblico, l'Amministrazione deve fornire chiarimenti e indicazioni idonei a dimostrare la corretta esecuzione del giudicato; in mancanza, la pretesa esecutiva può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti obbligatori.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti della pretesa già riconosciuta dal titolo giudiziale passato in giudicato; il giudice deve assicurare l'attuazione concreta del comando decisorio.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento, anche senza compenso e con facoltà di delega.
  • La condanna alla penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. è discrezionale e può essere negata quando, in relazione alle circostanze concrete, la nomina del commissario ad acta costituisca una misura sufficiente e una ragione esimente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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