Ordinanza n. 68/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza 31 dicembre 2023, n. 404, avente ad oggetto “PROCEDURA APERTA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE PLURIENNALE DI N. TRE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE DI ACQUA E USO IDROELETTRICO AI SENSI DELLA L.R. 9 GIUGNO 2022 N.9 - Provvedimento di indizione e approvazione atti di gara” (pubblicato in data 5 gennaio 2024), del relativo “Disciplinare di gara” (doc. 1 bis) e del “Capitolato Tecnico” (doc. 1 ter), nonché dei relativi allegati e, in particolare, dell'“Allegato A – Indicazioni Progettuali”, “Allegato 1 – Schema domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative”, “Allegato 2 – Patto di Integrità”, “Allegato 3 – Schema attestazione pagamento bollo”, “Allegato 4 – Schema di Contratto di concessione”, “Allegato 5 – Attestazione di avvenuto sopralluogo”, “Allegato 6 – Modello Offerta Tecnica”, “Allegato 7 – Modello Offerta Economica”, “Allegato 8 – PEF”, “Allegato 11 – Relazione Generale Descrittiva PE/D/92”, “Allegato 14 – Rapporto di fine concessione - PE/D/92”; nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente tra cui: - la deliberazione della Direzione Generale della Regione, DPC017 del 20 dicembre 2023, n. 899, pubblicata sul B.U.R.A. in data 24 gennaio 2024, avente ad oggetto “LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 2022, N. 9 – ART. 7 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI UN PREVALENTE INTERESSE PUBBLICO AD UN DIVERSO USO DELLE ACQUE, INCOMPATIBILE IN TUTTO O IN PARTE CON IL MANTENIMENTO DELL'USO A FINE DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA PER LE CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE AD USO IDROELETTRICO SCADUTE” nonché di ogni atto ulteriormente presupposto, connesso e conseguente tra cui la nota ARTA prot. n. 502579 del 14 dicembre 2023 (sconosciuta alla ricorrente) e, per quanto occorrer possa, la determinazione della Direzione Generale della Regione, DPC017, 30 agosto 2023, n. 505 (doc. 3) avente ad oggetto “OGGETTO: LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 2022, N. 9 – ART. 7. VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DI UN PREVALENTE INTERESSE PUBBLICO AD UN DIVERSO USO DELLE ACQUE, INCOMPATIBILE IN TUTTO O IN PARTE CON IL MANTENIMENTO DELL'USO A FINE DI PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA PER LE CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE AD USO IDROELETTRICO SCADUTE”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di indizione e approvazione degli atti di una procedura aperta per l'assegnazione in concessione pluriennale di tre grandi derivazioni idroelettriche, unitamente agli atti regionali presupposti relativi alla verifica dell'interesse pubblico a un diverso uso delle acque
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha proposto ricorso per l'annullamento della deliberazione dell'Agenzia regionale dell'Abruzzo per la committenza che ha indetto e disciplinato la procedura aperta per l'assegnazione in concessione pluriennale di tre grandi derivazioni idroelettriche, nonché del disciplinare, del capitolato tecnico e dei relativi allegati. Sono stati inoltre impugnati gli atti regionali presupposti concernenti la verifica della sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, incompatibile, in tutto o in parte, con la prosecuzione dell'uso idroelettrico, compresa una nota dell'ARTA e, per quanto occorrer potesse, una precedente determinazione regionale. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di legittimità dedotti, né descrive specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito delle censure e non ha disposto l'annullamento degli atti impugnati. Rilevato che il ricorso era stato rinviato dalla pubblica udienza del 27 marzo 2024 a data da destinare, che non risultavano ulteriori sviluppi procedimentali e che nessuna parte aveva sollecitato la definizione del giudizio nel merito, il Collegio ha ritenuto opportuno verificare, prima dell'eventuale rifissazione dell'udienza e nell'ottica dell'efficiente gestione del ruolo, la permanenza dell'interesse alla decisione. Le parti sono state quindi invitate a dichiarare l'eventuale permanenza dell'interesse entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ogni ulteriore determinazione ordinatoria è stata riservata all'esito delle manifestazioni delle parti.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, c.p.a.
prima dell’eventuale rifissazione del ricorso a udienza, l’opportunità di verificare la permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'esigenza di una gestione efficiente del ruolo e della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione prima di rifissare il ricorso all'udienza.
Massime di principio
- Prima di rifissare a udienza un ricorso rinviato e rimasto senza sviluppi procedimentali, il giudice amministrativo può invitare le parti a verificare e manifestare la permanenza dell'interesse alla decisione, riservando ogni ulteriore determinazione all'esito.
- La mancata sollecitazione della definizione nel merito, unitamente all'assenza di sviluppi procedimentali, giustifica una verifica interlocutoria dell'attualità dell'interesse al ricorso, senza anticipare la decisione sull'eventuale improcedibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 275/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 276/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 277/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 278/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 279/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 8 mag 2026Ordinanza n. 280/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →