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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25386/2021 del 20/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino straniero, originario del Bangladesh, aveva visto respinta dal Tribunale di Ancona l’opposizione contro il diniego di protezione adottato dalla competente Commissione territoriale. Ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La Corte, però, non è entrata nel merito delle censure: ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità del ricorso perché la procura speciale per il giudizio di cassazione risultava viziata. In particolare, nei procedimenti soggetti all’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, la procura deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificarne espressamente la data di rilascio. Nel caso concreto la procura recava soltanto l’autenticazione della firma con la formula "è autentica", senza alcuna attestazione della posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per invalidità della procura speciale. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui, nelle controversie rientranti nell’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, la procura deve contenere espressamente l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore circa tale posteriorità, anche con un’unica sottoscrizione. Non sono state liquidate spese, perché il Ministero si era costituito solo ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008

    «La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima»

    La disposizione introduce un requisito speciale di validità della procura per il ricorso per cassazione nelle controversie ivi regolate: la data deve essere successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare espressamente tale posteriorità.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come disciplina generale della procura speciale, rispetto alla quale l’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 introduce una regola speciale.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato come norma generale sulla procura speciale per il ricorso per cassazione, derogata dalla disciplina speciale applicabile alla materia.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato solo per la costituzione del Ministero ai fini dell’eventuale partecipazione al giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle controversie in materia di protezione internazionale soggette all’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è soggetta a un requisito formale rafforzato: deve risultare in modo esplicito che sia stata rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La mera autenticazione della firma del conferente non è sufficiente, se non accompagna anche la certificazione del difensore circa la data di rilascio della procura e la sua posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto.
  • La mancanza di tale requisito comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione, senza necessità di esaminare i motivi di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

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