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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39094/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato con riferimento a più sentenze di condanna (dieci sentenze), sostenendo che l'esistenza di ulteriori condanne renderebbe evidente un nuovo e unitario disegno criminoso; censura specifica sulla mancata ricognizione del vincolo di continuazione tra le sentenze nn. 8 e 9.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato l'inammissibilità dell'istanza di continuazione per la maggior parte delle sentenze perché si trattava di mera riproposizione di richieste già rigettate dalla stessa Corte d'appello in tre precedenti occasioni, senza elementi nuovi idonei a fondare una rivalutazione (art. 666 c.p.p.). Quanto ai reati indicati ai nn. 8 e 9, la Corte territoriale aveva motivato l'assenza di continuazione rilevando la mancanza di elementi che dimostrassero una preventiva programmazione unitaria, anche alla luce del consistente intervallo temporale (9 mesi) fra le condotte; la Cassazione ha ritenuto la censura generica e priva di elementi concreti. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile, con decreto motivato, la richiesta manifestamente infondata o mera riproposizione di istanza già rigettata: impedisce la reiterazione della medesima domanda senza elementi nuovi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla Corte di cassazione, con condanna alle spese e al versamento stabilito a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 81 cod. pen. (secondo comma)

    art. 81, comma 2, cod. pen.

    Norma che disciplina la continuazione di reati e il cumulo delle pene; la sua applicazione richiede la prova di un comune disegno criminoso e non è automatica di fronte alla mera reiterazione di reati.

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo

    Stabilisce che la continuazione richiede la prova che, al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali; la presenza isolata di indicatori non è sufficiente se i reati sono frutto di determinazione estemporanea.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011 (De Martino) e Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016

    Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011; Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016

    Affermano che la pronuncia del giudice dell'esecuzione che rigetta la richiesta di continuazione preclude la riproposizione della stessa istanza, anche se limitata ad alcuni reati considerati nella pronuncia originaria.

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018 (Bencivenga)

    Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018

    Sottolinea l'onere del condannato, in sede di esecuzione, di allegare elementi specifici che dimostrino la preventiva programmazione unitaria dei reati, per evitare che la continuazione si confonda con l'abitualità delinquenziale.

Massime di principio

  • Una istanza di riconoscimento della continuazione già più volte rigettata dalla stessa Corte è normalmente inammissibile ai sensi dell'art. 666 c.p.p., salvo che non emergano elementi nuovi e specifici.
  • Chi chiede il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, ha l'onere di allegare elementi concreti e circostanziati che indichino un comune disegno criminoso (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, abitudini programmate, programmazione al momento del primo reato).
  • La mera reiterazione di reati, la prossimità temporale o l'identità del bene giuridico leso, se non accompagnate da indicatori concreti di una preventiva programmazione, non sono sufficienti a fondare la continuazione.
  • Intervalli temporali significativi (es. diversi mesi) tra le condotte possono ostare al riconoscimento della continuazione, salvo prova contraria di una pianificazione unitaria.
  • Prima di riproporre istanze già rigettate è necessario acquisire e allegare nuovi elementi di fatto o di prova; in mancanza, il ricorrente rischia l'inammissibilità e la condanna a spese e somme a favore della Cassa delle ammende.

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