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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6225/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rideterminazione della pena applicata con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per tentata rapina impropria, sul presupposto che la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 (che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 628, secondo comma, c.p., nella parte che non consente la diminuzione fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entità) renda necessario il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità e un nuovo bilanciamento delle circostanze. Dedotta violazione dell'art. 69 c.p. e vizio di motivazione per l'omessa valutazione dell'attenuante da parte del giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse il frutto di un accordo ex art. 444 c.p.p. e che, in tale ipotesi, la rideterminazione della pena in senso più favorevole richieda l'iniziativa delle parti secondo lo schema dell'art. 188 disp. att. c.p.p.; solo in caso di mancato accordo o di pena concordata ritenuta incongrua il giudice dell'esecuzione procede autonomamente ai sensi degli artt. 132-133 c.p. La declaratoria di illegittimità costituzionale (n. 86/2024) non determina automaticamente l'illegalità della pena patteggiata: l'eventuale riconoscimento della lieve entità richiederebbe valutazioni di fatto e un nuovo giudizio di bilanciamento che non possono essere svolti d'ufficio dal giudice dell'esecuzione quando dipendono da apprezzamenti discrezionali; conseguentemente il giudicato sulla sentenza di patteggiamento resta intangibile e il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina del patteggiamento: la sentenza di applicazione della pena scaturisce da accordo tra le parti; conserva effetti di giudicato sui profili di fatto e qualificazione.

  • art. 628 cod. pen., secondo comma

    norma relativa alla rapina impropria

    Norma incriminatrice il cui secondo comma è stata oggetto di scrutinio costituzionale perché non prevedeva la possibilità di ridurre la pena per la lieve entità del fatto

  • Corte costituzionale, sent. n. 86 del 16/04/2024

    dichiarata l'illegittimità dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità

    Ha introdotto la possibilità di riconoscere l'attenuante della lieve entità anche per il reato di rapina impropria, ma non dispone automaticamente effetti sul giudicato delle pene concordate.

  • Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015 (Marcon)

    Principio secondo cui, per sentenze di patteggiamento intervenute prima di una dichiarazione di illegittimità, la rideterminazione della pena richiede iniziativa delle parti (art. 188 disp. att. c.p.p.); il giudice dell'esecuzione interviene solo in mancanza di accordo o per pena incongrua.

  • Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014 (Gatto)

    Affermato che il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena quando interviene una declaratoria di incostituzionalità che incide sulla commisurazione, ma entro i limiti del giudicato e del principio di successione delle leggi penali nel tempo.

  • Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022 (Miraglia)

    Definizione di 'pena illegale': la pena è illegale se, per specie o quantità, non corrisponde alla cornice edittale applicabile; solo in tali casi il giudice dell'esecuzione è obbligato a intervenire.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Parametri per la commisurazione della pena (dispositivi che il giudice dell'esecuzione può usare nella rideterminazione quando è chiamato a farlo).

  • art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

    Schema procedurale cui devono attenersi le parti per proporre una nuova pena dopo intervenuta illegittimità costituzionale quando la sentenza originaria era frutto di patteggiamento.

  • art. 69 cod. pen.

    Norma richiamata nel motivo di ricorso (riguarda la determinazione delle pene e il cumulo), la Corte ha ritenuto la censura infondata.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di integrare o correggere la motivazione dell'atto impugnato; utilizzato per precisare i ragionamenti dell'ordinanza impugnata.

  • art. 27 Cost.

    Rilevanza costituzionale richiamata dalla Corte costituzionale nel giudizio di illegittimità (rapporto con principi di umanità e proporzionalità della pena).

Massime di principio

  • Se la condanna deriva da un patteggiamento ex art. 444 c.p.p., la rideterminazione della pena dopo una declaratoria di incostituzionalità che introduce una nuova attenuante richiede in primo luogo l'iniziativa delle parti (art. 188 disp. att. c.p.p.); il giudice dell'esecuzione interviene autonomamente solo in caso di mancato accordo o di pena concordata ritenuta incongrua.
  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale che rende teoricamente applicabile una nuova attenuante non determina automaticamente la illegittimità della pena patteggiata: occorre valutare se, alla luce degli elementi di fatto già accertati e del giudicato, il fatto rientri effettivamente nella lieve entità e se ciò alteri il bilanciamento delle circostanze.
  • Il giudicato sulla qualificazione del fatto e sugli elementi fattuali resta vincolante per il giudice dell'esecuzione; questi può rideterminare la pena solo nei limiti consentiti dal giudicato e dalle pronunce di merito, evitando rivalutazioni di fatto che esorbitino dalla sfera del giudicato.
  • Il giudice dell'esecuzione non è tenuto ad intervenire d'ufficio per compiere valutazioni discrezionali e possibili (es. nuovo bilanciamento comprensivo della lieve entità) quando tali valutazioni presuppongono accertamenti non coperti dal giudicato; l'azione efficace è la richiesta dell'interessato tramite incidente di esecuzione e/o la proposta di un nuovo accordo tra le parti.
  • Quando, invece, la pena è oggettivamente 'illegale' in senso tecnico (es.: posta al di fuori della cornice edittale applicabile per effetto dell'incostituzionalità), il giudice dell'esecuzione è chiamato a rideterminarla obbligatoriamente.

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