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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40575/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricci era stato sottoposto a giudizio con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) per detenzione illegale di un fucile monocanna marca Falco cal. 8 (matricola A81911) acquistato da Giuseppe Santoro e per la detenzione senza denuncia di n.83 cartucce (n.20 già esplose), fatti accertati in Carovigno il 9/01/2023 e in Mesagne fino al 22/04/2024. Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza sostenendo che il tribunale, nell'omologare l'accordo, ha omesso l'applicazione della pena pecuniaria obbligatoria prevista per il reato previsto dagli artt. 2 e 7 legge n.895/1967, violando l'art. 448 comma 2-bis c.p.p. (erronea applicazione di legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha rilevato che il reato comporta, oltre alla reclusione, la pena pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 13.333,00 e che l'omissione di tale pena nella sentenza di patteggiamento ha determinato l'illegalità dell'accordo. Per tale motivo la sentenza è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, affinché le parti possano rinegoziare l'accordo ex art. 444 c.p.p. su basi corrette o, in mancanza, il giudizio prosegua nella forma ordinaria.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento: consente l'accordo tra parti e l'omologazione giudiziale della pena; l'omologazione è invalida se la pena applicata è illegale o incompleta.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamata come criterio di legittimità della decisione: la sentenza deve rispettare le previsioni di legge in tema di pena; omissioni di pene previste dalla legge incidono sulla validità dell'omologazione.

  • artt. 2 e 7 legge n. 895/1967

    multa da euro 2.000,00 sino ad euro 13.333,00

    Le norme sostanziali sui reati concernenti armi prevedono, oltre alla reclusione, una sanzione pecuniaria obbligatoria; la sua mancata applicazione rende la pena complessiva illegale.

  • art. 697 cod. pen.

    Norma penale ricompresa nei fatti per la detenzione illegale di armi e munizioni; assieme alle norme della legge 895/1967 compone il quadro sanzionatorio richiesto.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente per erronea applicazione della legge penale (vizi di diritto nella sentenza impugnata).

  • art. 23 d.l. n. 137 del 2020

    Riferimento formale alla possibilità di requisitoria scritta del Pubblico ministero nei limiti previsti dalla norma, qui richiamata per l'atto di impugnazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 44948 del 16/10/2019 (Perdicaro)

    Principio già affermato: l'illegalità della pena nel patteggiamento invalida l'accordo e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza che lo abbia recepito.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010 (Calibè)

    Regola che, in caso di annullamento per vizi del patteggiamento, gli atti possono essere rimessi al giudice di merito affinché le parti rinegozino l'accordo su corrette basi o si proceda nel rito ordinario.

Massime di principio

  • Se un patteggiamento omette l'applicazione di una pena obbligatoria prevista dalla legge (es. multa prevista dal rito sostanziale), l'accordo è invalido e la sentenza di omologazione può essere annullata per illegittimità della pena.
  • L'annullamento per illegittimità della pena nel patteggiamento può essere pronunciato senza rinvio e gli atti inviati al giudice di merito per permettere la rinegoziazione dell'accordo o la prosecuzione del processo in forma ordinaria.
  • Non è ammissibile correggere quale mero errore materiale l'omissione di una pena obbligatoria: si tratta di vizio che incide sulla validità dell'accordo sostanziale tra le parti.
  • Prima di omologare un patteggiamento il giudice deve verificare che la composizione delle pene (sia detentive sia pecuniarie o altre accessorie) sia conforme alla legge; la parte pubblica (PM) può impugnare la sentenza se ciò non avviene.
  • In casi analoghi, le parti possono essere rimesse nella posizione di rinegoziare il patteggiamento su basi giuridiche corrette o affrontare il giudizio con le garanzie del rito ordinario.

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