Cassazione Penale, Sentenza n. 14021/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi impugnano la sentenza d'appello del 25/01/2023. Capodiferro deduce: (i) vizio di motivazione ed errata applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. ("metodo mafioso"), sostenendo che non era emersa percezione da parte della vittima di origine mafiosa dell'azione; (ii) vizio di motivazione sull'aggravante per avere agito "in più persone riunite" (art. 629, comma 2 in relazione all'art. 628, comma 3, n.1 c.p.), contestando la valutazione probatoria degli elementi intercettati; (iii) violazione delle norme sugli indici di valutazione delle circostanze attenuanti (artt. 133, 62 n.6, 62-bis c.p.), lamentando il diniego delle attenuanti generiche nonostante confessione e risarcimento del danno. D'Ambrogio deduce: (i) violazione del divieto di reformatio in peius e carenze motivate nella determinazione della pena dopo riqualificazione (in particolare per il capo 12) ritenuto tentativo di estorsione); (ii) illogicità/contraddittorietà nella gestione delle attenuanti e degli aumenti di pena per reati in continuazione, con specifica censura per l'applicazione dello stesso aumento a reati satellite di diversa gravità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Per Capodiferro: il primo motivo è fondato; l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. ("metodo mafioso") è stata esclusa per carenza di motivazione circa la percezione, anche ipotetica, da parte della vittima della provenienza "mafiosa" del fatto; gli altri due motivi sono invece rigettati (la Corte ha ritenuto congrua la valorizzazione probatoria delle intercettazioni e motivata la negazione delle attenuanti generiche, nonché la limitata riduzione per il risarcimento tardivo). Per D'Ambrogio: rigettate le doglianze sul divieto di reformatio in peius e, in generale, sulla riduzione delle pene, ma accolta la censura relativa all'applicazione identica e non motivata degli aumenti di pena per i reati satellite ai fini della continuazione; la sentenza è stata annullata limitatamente alla misura degli aumenti per la continuazione e rinviata alla Corte d'Appello di Bari (altra sezione) per la rinnovata determinazione della pena e per quantificare gli aumenti. Nel resto i ricorsi sono stati respinti.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante dell'uso del "metodo mafioso" richiede non solo modalità violente o organizzazione, ma la ragionevole percezione da parte della vittima della provenienza dell'azione da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso; l'agire professionale/violento non è sufficiente di per sé.
art. 629, comma 2 in relazione all'art. 628, comma 3, n.1 cod. pen.
L'aggravante per aver agito in più persone riunite può essere riconosciuta in base alla valutazione complessiva delle prove (anche intercettazioni), purché la motivazione sia congrua circa il ruolo attivo dei partecipanti.
art. 133 cod. pen.
Regole di determinazione del trattamento sanzionatorio e delle circostanze (attenuanti/agggravanti); la Corte territoriale deve motivare adeguatamente l'applicazione o il diniego delle attenuanti generiche.
art. 62, n.6 cod. pen.
Circostanza attenuante riconosciuta parzialmente: il risarcimento è valutabile ma il suo effetto può essere ridotto se avvenuto dopo lungo tempo dal reato.
art. 62-bis cod. pen.
Ulteriori disposizioni sulle circostanze attenuanti, richiedono valutazione motivata sull'entità della riduzione.
art. 81 cod. pen.
Limiti e modalità del cumulo e della determinazione dell'aumento di pena in caso di continuazione; il giudice deve motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite nel rispetto del rapporto di proporzione.
art. 606 cod. proc. pen.
Regole di impugnazione e motivazione dei motivi di cassazione; alcune doglianze generiche non sono state ritenute inquadrate nei vizi deducibili ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- Per riconoscere l'aggravante "metodo mafioso" ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. non è sufficiente la violenza o l'organizzazione della condotta: è necessaria la prova, o la ragionevole percezione da parte della vittima, della provenienza mafiosa dell'azione (richiamo esplicito o indici che evochino il potere intimidatorio di una consorteria).
- Le intercettazioni spontanee della parte offesa possono avere maggiore valore probatorio rispetto a dichiarazioni rese in contesti formali (es. alla polizia), purché la valutazione sia motivata e coerente con il quadro probatorio complessivo.
- In caso di concorso di reati in continuazione, il giudice deve motivare distintamente l'aumento di pena attribuito a ciascun reato satellite: non è sufficiente applicare lo stesso aumento a reati di diversa gravità senza adeguata motivazione.
- La riqualificazione del fatto (es. tentativo vs consumazione) può giustificare modifiche della pena anche se il giudice d'appello aumenta o diminuisce singole voci di pena, a condizione che la determinazione sia conforme ai limiti del divieto di reformatio in peius e sia adeguatamente motivata.
- Il riconoscimento e l'entità delle attenuanti (compresa la rilevanza del risarcimento) vanno valutati tenendo conto della gravità del fatto, dei precedenti personali e del tempo intercorso tra il reato e l'eventuale riparazione; il risarcimento tardivo può giustificare una riduzione della rilevanza attenuante.
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