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Parere

Parere n. 154/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Quesito in merito alla possibile estensione della misura di sostegno all'occupazione di cui all'art. 1 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, alla luce della disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato.

Giustizia amministrativa202600074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione ConsultivaParere su quesito

Compatibilità con la disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato della misura regionale di sostegno alle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall’art. 1 della l.r. Sicilia 5 gennaio 2026, n. 1.

Esito

FAVOREVOLE CON CONDIZIONI

La questione giuridica

La Regione Siciana ha chiesto se, in relazione alla misura di sostegno all’occupazione prevista dall’art. 1 della l.r. n. 1/2026, risultino integrati i requisiti di autonomia istituzionale, procedurale ed economico-finanziaria elaborati dalla CGUE nelle sentenze Azzorre e UGT-Rioja e se, conseguentemente, la misura possa essere considerata non selettiva sul piano territoriale e sottratta agli artt. 107 e 108 TFUE. La misura consiste in un contributo a fondo perduto, per il triennio 2026-2028, pari ordinariamente al 10% e, in determinati casi, al 15% del costo del personale assunto a tempo indeterminato da operatori economici privati con unità produttiva in Sicilia. Essa è finanziata mediante un apposito plafond del Fondo Sicilia, con stanziamento di 150 milioni di euro per ciascun anno, ed è stata assoggettata, nelle more dell’accertamento dei requisiti di autonomia, ai limiti del regolamento de minimis. Il quesito riguardava specificamente la selettività territoriale, nonché la possibilità di qualificare il parere come accertamento idoneo a superare la clausola de minimis. Nel corso dell’istruttoria sono stati richiesti chiarimenti sulla provenienza delle risorse e sulle esclusioni settoriali e soggettive previste dalla misura.

Il parere

Il Consiglio ha precisato anzitutto che il parere reso su un quesito non ha natura giurisdizionale né può costituire un accertamento giudiziale dei requisiti indicati dalla CGUE. La Sezione consultiva non è un giudice ai sensi del diritto nazionale o unionale e può fornire soltanto un ausilio esegetico all’amministrazione, ove in altra sede sia giuridicamente possibile procedere all’accertamento previsto dall’art. 1, comma 8, della l.r. n. 1/2026. Ha inoltre chiarito che il quesito concerne la sola selettività territoriale. I parametri Azzorre non escludono, infatti, la necessità di verificare ulteriori profili di selettività materiale, secondo il test in tre fasi fondato sull’individuazione del sistema di riferimento, sulla comparabilità degli operatori differenziati e sulla giustificazione della differenziazione in base alla struttura del sistema. Quanto ai parametri Azzorre, la Sezione ha ritenuto sussistenti elementi idonei a sostenere l’autonomia istituzionale e procedurale della Regione Siciliana, alla luce dell’art. 116 Cost., dello Statuto speciale approvato con l. cost. n. 2/1948 e delle competenze legislative regionali in materia di industria, commercio, legislazione sociale e lavoro. L’autonomia economica e finanziaria, invece, non può essere desunta dalla sola iscrizione contabile delle risorse nel bilancio regionale o dalla loro imputazione al Fondo Sicilia. Essa ricorre soltanto se il plafond sia effettivamente ed esclusivamente alimentato da entrate proprie regionali, tributarie o patrimoniali, senza risorse statali o sovranazionali e senza meccanismi di compensazione statale. A tale condizione la misura può essere considerata generale nell’ambito territoriale siciliano e priva di selettività territoriale ai sensi dell’art. 107 TFUE. Il parere non si pronuncia sugli obblighi di comunicazione alla Commissione europea né sugli eventuali ulteriori profili di selettività materiale.

Osservazioni

Natura del parere consultivo

Il parere su un quesito non costituisce accertamento giudiziale dei requisiti di autonomia elaborati dalla CGUE e non consente alla Sezione consultiva di sostituirsi al giudice nazionale competente nell’accertamento concreto dei fatti e nell’applicazione del diritto unionale.

Selettività territoriale e ulteriori profili di selettività

Il test di triplice autonomia riguarda soltanto la selettività territoriale. Anche qualora essa sia esclusa, devono essere valutati gli eventuali profili di selettività materiale, considerando le imprese beneficiarie ed escluse, la loro comparabilità e la giustificazione della differenziazione secondo la natura e la struttura del sistema.

Autonomia istituzionale e procedurale della Regione Siciliana

Sussistono elementi idonei a sostenere che la Regione Siciliana disponga di autonomia istituzionale e procedurale, in ragione dell’art. 116 Cost., dello Statuto speciale e della potestà legislativa regionale nelle materie dell’industria, del commercio, della legislazione sociale e del lavoro.

Autonomia economica e finanziaria

La mera iscrizione delle risorse nel bilancio regionale o la loro imputazione al Fondo Sicilia non dimostra la provenienza esclusivamente regionale né l’assenza di compensazioni. Il requisito è integrato soltanto se il fondo è alimentato esclusivamente da entrate tributarie o patrimoniali della Regione Siciliana, senza risorse statali o sovranazionali e senza flussi compensativi statali.

Obblighi comunicativi e selettività materiale

Restano estranei al parere gli obblighi comunicativi nei confronti della Commissione europea e la verifica di eventuali ulteriori profili di selettività diversi dalla selettività territoriale.

Norme richiamate

  • art. 1 l.r. Sicilia 5 gennaio 2026, n. 1

    La misura è concessa, nelle more dell’accertamento dei requisiti di autonomia istituzionale, procedurale e finanziaria, nei limiti del regolamento de minimis; per l’attuazione è autorizzata la spesa di 150.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028.

    La disposizione istituisce il contributo regionale per le assunzioni a tempo indeterminato e subordina provvisoriamente la concessione ai limiti de minimis, rimettendo la possibile esclusione di tali limiti alla verifica dei requisiti di autonomia unionale.

  • art. 107 TFUE

    La misura deve essere selettiva per costituire, tra gli altri requisiti, un aiuto di Stato.

    La selettività territoriale può essere esclusa quando il territorio dell’ente infra-statale costituisce il sistema di riferimento autonomo, purché siano integrati cumulativamente i parametri Azzorre; restano da verificare gli ulteriori profili di selettività materiale.

  • art. 108 TFUE

    Il parere non esamina gli obblighi di notifica o comunicazione alla Commissione europea, espressamente lasciati fuori dall’oggetto del quesito.

  • CGUE, Grande Sezione, 6 settembre 2006, causa C-88/03, Azzorre

    Una misura applicabile uniformemente nel territorio di un ente infra-statale non è territorialmente selettiva se l’ente dispone cumulativamente di autonomia istituzionale, procedurale ed economico-finanziaria.

  • CGUE, Sez. III, 11 settembre 2008, cause riunite C-428/06-C-434/06, UGT-Rioja

    Spetta al giudice nazionale verificare se gli enti territoriali dispongano di autonomia istituzionale, procedurale ed economico-finanziaria.

    I trasferimenti finanziari generali non escludono di per sé l’autonomia finanziaria; essa viene meno quando esista una relazione causale tra la misura adottata dall’ente e un sostegno finanziario statale compensativo.

  • art. 116 Cost.

    Costituisce, insieme allo Statuto speciale, il fondamento dell’autonomia istituzionale della Regione Siciliana.

  • l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2, Statuto speciale della Regione Siciliana

    Riconosce alla Regione Siciliana un ordinamento politico, amministrativo e giuridico differenziato e fonda le competenze legislative regionali rilevanti ai fini dell’autonomia istituzionale e procedurale.

  • artt. 14, lett. d) ed e), e 17, lett. f), Statuto speciale della Regione Siciliana

    Riconoscono competenze legislative regionali in materia di industria, commercio, legislazione sociale e lavoro, idonee a sostenere l’autonomia procedurale nell’adozione della misura.

  • regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, 13 dicembre 2023

    Aiuti de minimis per complessivi 300.000 euro per ciascuna impresa nel periodo di tre anni.

    Costituisce il limite provvisorio entro il quale la misura è stata prevista dall’art. 1, comma 8, della l.r. n. 1/2026, nelle more dell’accertamento dei requisiti di autonomia.

  • Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, 2016/C 262/01

    Paragrafo 5.3, Selettività regionale.

    Recepisce i criteri Azzorre e UGT-Rioja per valutare l’assenza di selettività territoriale delle misure regionali.

Massime di principio

  • Un parere consultivo reso su un quesito non ha natura giurisdizionale e non può costituire l’accertamento giudiziale, richiesto dal diritto unionale, dei fatti e dei requisiti di autonomia di un ente infra-statale.
  • La selettività territoriale di una misura adottata da un ente infra-statale può essere esclusa quando il territorio dell’ente costituisce il sistema di riferimento autonomo, ma solo se ricorrono cumulativamente autonomia istituzionale, autonomia procedurale e autonomia economico-finanziaria.
  • L’autonomia economico-finanziaria di un ente infra-statale richiede che il costo della misura gravi effettivamente ed esclusivamente sull’ente e che le risorse utilizzate provengano da entrate proprie, tributarie o patrimoniali, senza compensazioni statali o sovranazionali; la sola iscrizione contabile delle risorse nel bilancio dell’ente non è sufficiente.
  • L’esclusione della selettività territoriale non esaurisce la verifica richiesta dall’art. 107 TFUE: devono essere esaminati anche gli eventuali profili di selettività materiale mediante confronto tra beneficiari ed esclusi, valutazione della comparabilità e verifica della giustificazione della differenziazione nella struttura del sistema.
  • La possibilità di qualificare una misura come generale nel territorio di un ente autonomo non esonera dall’esame degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea, quando previsti dal diritto dell’Unione.

Misura regionale di sostegno all’occupazione e aiuti di Stato

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede consultiva, ha esaminato il quesito della Presidenza della Regione e dell’Assessorato regionale dell’economia sulla compatibilità con gli artt. 107 e 108 TFUE della misura prevista dall’art. 1 della l.r. Sicilia 5 gennaio 2026, n. 1.

La disposizione riconosce, per il triennio 2026-2028, un contributo a fondo perduto ai datori di lavoro privati con almeno un’unità produttiva in Sicilia che assumano lavoratori a tempo indeterminato. Il contributo è ordinariamente pari al 10% del costo annuale del personale e può raggiungere il 15% in presenza di specifiche condizioni, tra cui misure di welfare aziendale, investimenti per salute e sicurezza, riduzione dell’orario di lavoro, assunzione di donne o di lavoratori ultracinquantenni disoccupati da almeno due anni.

Struttura della misura

Sono esclusi, tra gli altri, il settore agricolo, salvo l’agroindustria, il lavoro domestico, i rapporti di apprendistato, gli enti pubblici economici, gli IACP, le società derivanti da privatizzazioni, le aziende speciali, diversi consorzi, gli enti morali e gli enti ecclesiastici. La fruizione è inoltre subordinata alla regolarità contributiva, al rispetto degli obblighi di assunzione dei disabili e delle norme in materia di lavoro, salute e sicurezza.

La misura è finanziata con 150 milioni di euro per ciascun esercizio del triennio, mediante un apposito plafond nell’ambito del Fondo Sicilia. Il comma 8 dell’art. 1 stabilisce che, nelle more dell’accertamento dei requisiti di autonomia previsti dal diritto dell’Unione, il contributo sia concesso nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 sugli aiuti de minimis.

Limiti della funzione consultiva

La Sezione ha escluso che il parere richiesto possa valere come accertamento giudiziale dei requisiti affermati dalla CGUE. Il Consiglio, quando è chiamato a rispondere a un quesito, svolge attività consultiva e non giurisdizionale; non è quindi un “giudice” ai sensi del diritto interno o unionale competente a verificare definitivamente i fatti e ad applicare il diritto dell’Unione in una controversia.

Il parere può tuttavia fornire un ausilio interpretativo all’amministrazione, qualora in altra sede si ritenga giuridicamente possibile procedere all’accertamento previsto dal comma 8 dell’art. 1 della legge regionale.

Selettività territoriale e selettività materiale

La Sezione ha chiarito che il quesito riguarda la sola selettività territoriale. Secondo la giurisprudenza Azzorre e UGT-Rioja, una misura applicata soltanto nel territorio di un ente infra-statale non è necessariamente selettiva se quel territorio può costituire il sistema di riferimento autonomo, in presenza dei tre requisiti di autonomia istituzionale, procedurale ed economico-finanziaria.

Tale verifica non esaurisce però l’analisi richiesta dall’art. 107 TFUE. Anche una misura territorialmente non selettiva può presentare selettività materiale. Occorre quindi individuare il sistema di riferimento, verificare se la misura differenzi operatori comparabili e accertare se la differenziazione sia giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema. Il parere non ha esaminato questi ulteriori profili, per carenza di dati quantitativi e perché estranei all’oggetto specifico del quesito.

Autonomia istituzionale e procedurale

La Sezione ha ritenuto che esistano numerosi elementi per sostenere la sussistenza dell’autonomia istituzionale e procedurale della Regione Siciliana. Tali elementi derivano dall’art. 116 Cost., dallo Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e dalle competenze legislative regionali nelle materie dell’industria, del commercio, della legislazione sociale e del lavoro, previste dagli artt. 14, lett. d) ed e), e 17, lett. f), dello Statuto.

La misura risulta adottata dalla Regione senza poteri di veto, ratifica o ingerenza statale quanto alla sua configurazione sostanziale e finanziaria. Né le procedure di consultazione o concertazione, né il successivo sindacato giurisdizionale sull’atto regionale sono incompatibili, di per sé, con l’autonomia procedurale.

Autonomia economica e finanziaria

Il requisito più problematico è quello economico-finanziario. La Regione aveva sostenuto che la provenienza regionale delle risorse risultasse dalla loro iscrizione nel bilancio regionale e dalla collocazione nel Fondo Sicilia.

La Sezione ha ritenuto tale argomento non sufficiente. L’imputazione contabile al bilancio regionale non dimostra necessariamente che le risorse siano esclusivamente regionali e non assicura l’assenza di finanziamenti statali o sovranazionali. L’autonomia economico-finanziaria può essere riconosciuta soltanto se:

  • il plafond è alimentato esclusivamente da entrate proprie della Regione Siciliana;
  • tali entrate sono di natura tributaria o patrimoniale, anche extratributaria;
  • non intervengono risorse statali o sovranazionali;
  • non esistono meccanismi di compensazione finanziaria da parte dello Stato o di altre regioni;
  • il costo degli incentivi grava integralmente sul bilancio regionale.

Conclusione

Il parere è favorevole con la condizione relativa alla prova dell’effettiva autonomia economica e finanziaria. La misura può essere considerata generale nell’ambito del territorio siciliano e priva di selettività territoriale ai sensi dell’art. 107 TFUE soltanto se la Regione dimostra che le risorse del Fondo Sicilia destinate al plafond provengono esclusivamente da entrate regionali tributarie o patrimoniali e che non operano flussi compensativi statali.

Restano fuori dal parere gli obblighi comunicativi nei confronti della Commissione europea e la verifica di eventuali ulteriori profili di selettività materiale.

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