Parere n. 156/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla signora Antonella Maniaci per l’annullamento del d.d.s. n. 9047 del 21 ottobre 2025 dell’Ispettorato dell’agricoltura di Messina, di revoca della concessione di contributi pubblici PSR Regione Sicilia 200/2013 – Misura 121, Bando 2009/2011- 3^ sottofase.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento del d.d.s. n. 9047 del 21 ottobre 2025, recante la revoca di contributi pubblici PSR Regione Sicilia 200/2013 – Misura 121, Bando 2009/2011, terza sottofase.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Ispettorato dell’agricoltura di Messina con cui è stata revocata una concessione di contributi pubblici nell’ambito del PSR Regione Sicilia 200/2013 – Misura 121. Nel corso dell’affare è stata proposta anche una domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato. Il Collegio, nella fase cautelare, ha valutato la sussistenza cumulativa dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha ritenuto necessario acquisire ulteriore documentazione, in particolare il verbale del 18 luglio 2025 e i provvedimenti assessoriali n. 2430 del 17 ottobre 2018 e n. 2456 del 1° luglio 2021.
Il parere
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, rilevando, allo stato di un sommario esame proprio della fase cautelare, l’assenza dei presupposti cumulativi richiesti dall’art. 55 c.p.a. Il Collegio non ha definito il merito del ricorso straordinario e ha disposto un’istruttoria, ponendo a carico dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana l’acquisizione e la produzione del verbale del 18 luglio 2025 e dei due provvedimenti assessoriali richiamati.
Osservazioni
Domanda cautelare
La sospensione del provvedimento impugnato deve essere respinta perché, allo stato degli atti e secondo la valutazione sommaria propria della fase cautelare, non risultano cumulativamente presenti il fumus boni iuris e il periculum in mora richiesti dall’art. 55 c.p.a.
Istruttoria documentale
È necessario acquisire copia del verbale del 18 luglio 2025, menzionato nel provvedimento impugnato, nonché dei provvedimenti assessoriali n. 2430 del 17 ottobre 2018 e n. 2456 del 1° luglio 2021. L’acquisizione e la produzione sono poste a carico dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
fumus boni iuris e periculum in mora
La sospensione cautelare presuppone la sussistenza cumulativa del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto che tali presupposti non risultassero entrambi integrati.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare la sospensione dell’atto impugnato può essere concessa soltanto quando risultino cumulativamente presenti il fumus boni iuris e il periculum in mora; l’assenza anche di uno solo dei due presupposti giustifica il rigetto della domanda cautelare.
- La valutazione cautelare è necessariamente sommaria e non esaurisce l’esame del merito del ricorso.
- Quando gli atti disponibili non consentono una valutazione completa della controversia, il giudice può disporre un’istruttoria documentale e individuare l’amministrazione o l’ufficio tenuto a acquisire e produrre i documenti necessari.
Revoca di contributi PSR e domanda cautelare
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da una privata contro il d.d.s. n. 9047 del 21 ottobre 2025 dell’Ispettorato dell’agricoltura di Messina. Il provvedimento impugnato ha disposto la revoca di una concessione di contributi pubblici nell’ambito del PSR Regione Sicilia 200/2013 – Misura 121, Bando 2009/2011, terza sottofase.
Valutazione cautelare
Il Collegio ha esaminato la domanda di sospensione del provvedimento impugnato secondo il criterio sommario proprio della fase cautelare. Ha ritenuto non cumulativamente presenti i presupposti richiesti dall’art. 55 c.p.a., vale a dire il fumus boni iuris e il periculum in mora.
La carenza dei presupposti cautelari ha condotto al rigetto della domanda di sospensione, senza una definizione del merito del ricorso straordinario.
Istruttoria disposta
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto necessario acquisire ulteriore documentazione per la prosecuzione dell’esame dell’affare. In particolare, devono essere prodotti:
- il verbale del 18 luglio 2025, menzionato nel provvedimento impugnato;
- il provvedimento assessoriale n. 2430 del 17 ottobre 2018;
- il provvedimento assessoriale n. 2456 del 1° luglio 2021.
L’acquisizione e la produzione della documentazione sono state poste a carico dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana.
Esito
Il parere ha quindi natura interlocutoria quanto alla definizione complessiva del ricorso: la domanda cautelare è stata respinta, mentre è stata disposta un’istruttoria documentale finalizzata all’acquisizione degli elementi necessari per l’ulteriore esame della controversia.
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