Parere n. 158/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal signor Giuseppe Valerio Messinese, contro il Comune di Savoca, per l’annullamento D.D.G. n. 1126 del 2 marzo 2026, dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica – Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale- avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria finale di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento del D.D.G. n. 1126 del 2 marzo 2026, recante l’approvazione della graduatoria finale di merito e la dichiarazione dei vincitori di un concorso pubblico; esame della sola istanza cautelare.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso, deducendo l’illegittimità del punteggio attribuitogli perché i quesiti nn. 24, 47 e 54 della prova scritta sarebbero errati. Ha conseguito 20,35 punti, a fronte della soglia di 21 punti necessaria per superare la prova, rimanendo escluso per 0,65 punti e non essendo inserito tra i vincitori. La graduatoria comprende 47 vincitori a fronte dei 63 posti messi a bando. Ai fini cautelari, il Consiglio ha valutato in particolare il quesito n. 24, relativo alla composizione del Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, rilevando che il richiamo al d.lgs. 196/2009 potrebbe essere ambiguo o non corretto e potrebbe aver impedito l’individuazione univoca della risposta esatta. Quanto al periculum in mora, è stato prospettato il rischio che la graduatoria esaurisca la propria validità durante il giudizio, nonché l’ampia capienza della pianta organica regionale e la disponibilità economica per l’assunzione, con 16 posti vacanti nel profilo ECOFI.
Il parere
Limitatamente alla fase cautelare, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto non escludibile, sulla base di una valutazione sommaria, la sussistenza del fumus boni iuris. In particolare, la formulazione del quesito n. 24 è stata considerata potenzialmente ambigua, poiché contiene un’indicazione non corretta della fonte giuridica e può aver generato confusione nella scelta tra le quattro risposte proposte. È stato inoltre ravvisato il periculum in mora nel rischio di scadenza della graduatoria durante il giudizio. Il pregiudizio è stato ritenuto non adeguatamente controbilanciato da un interesse dell’amministrazione al diniego della misura, anche in considerazione della capienza della pianta organica regionale, della disponibilità economica e dei 16 posti vacanti nel profilo ECOFI. Il parere è pertanto favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare e all’ammissione con riserva del ricorrente.
Osservazioni
Quesito n. 24 - Formulazione e indicazione della fonte normativa
In sede cautelare non può essere escluso che il quesito relativo al Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche sia ambiguo, poiché richiama una fonte giuridica non corretta e potrebbe non consentire al candidato di individuare univocamente la risposta esatta.
Quesiti nn. 47 e 54 - Contestazione del punteggio
Le contestazioni relative ai quesiti nn. 47 e 54 sono esposte dal ricorrente, ma il parere cautelare non formula una specifica valutazione autonoma su tali quesiti.
Periculum in mora - Validità della graduatoria e disponibilità dei posti
Il periculum in mora è ravvisato nel rischio che la validità temporale della graduatoria si esaurisca nelle more del giudizio. Assume rilievo anche l’assenza di un apprezzabile interesse dell’amministrazione contrario alla tutela, considerata la capienza della pianta organica regionale, la disponibilità economica e la presenza di 16 posti vacanti nel profilo ECOFI.
Norme richiamate
d.lgs. 196/2009
Il richiamo contenuto nel quesito n. 24 è stato ritenuto potenzialmente non corretto e tale da poter generare ambiguità nell’individuazione della risposta esatta.
Massime di principio
- In sede cautelare, la potenziale ambiguità di un quesito concorsuale, derivante anche dall’indicazione non corretta della fonte normativa, può integrare il fumus boni iuris quando sia idonea a compromettere l’individuazione univoca della risposta esatta.
- Nel ricorso straordinario, l’ammissione con riserva a una procedura concorsuale può essere disposta cautelarmente quando il candidato sia stato escluso per uno scarto minimo e la contestazione relativa alla prova non appaia manifestamente infondata.
- Il periculum in mora può essere ravvisato nel rischio di esaurimento della validità della graduatoria durante il giudizio, soprattutto quando risultino posti vacanti e disponibilità economiche per l’assunzione, senza un apprezzabile interesse pubblico contrario alla misura.
Istanza cautelare nel ricorso straordinario contro la graduatoria concorsuale
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito a sezioni riunite, ha esaminato esclusivamente l’istanza cautelare proposta nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana contro il D.D.G. n. 1126 del 2 marzo 2026. L’atto impugnato approva la graduatoria finale di merito e dichiara i vincitori di un concorso pubblico.
Premesse fattuali
Il candidato ricorrente ha contestato il punteggio assegnatogli nella prova scritta, sostenendo che i quesiti nn. 24, 47 e 54 fossero errati. Dopo la pubblicazione dei risultati nell’area personale del Portale inPA, gli è stato attribuito il punteggio di 20,35, inferiore alla soglia di 21 punti necessaria per il superamento della prova. L’esclusione è avvenuta per uno scarto di 0,65 punti.
La graduatoria finale comprende 47 vincitori, a fronte dei 63 posti previsti dal bando.
Valutazione del fumus boni iuris
Nella fase cautelare, caratterizzata da una valutazione sommaria, il Consiglio ha ritenuto non escludibile la fondatezza della contestazione relativa almeno al quesito n. 24, formulato nei termini: «Ai sensi del d.lgs. 196/2009 il Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche include:».
Il riferimento normativo contenuto nel quesito è stato considerato non corretto e potenzialmente idoneo a generare confusione nel candidato, impedendo l’individuazione univoca della risposta esatta tra le quattro opzioni proposte. Tale profilo è stato ritenuto sufficiente, allo stato degli atti e senza definire il merito della controversia, a non escludere la sussistenza del fumus boni iuris.
Valutazione del periculum in mora
Il pericolo di danno è stato individuato nel rischio che la graduatoria perda validità nelle more della definizione del giudizio, rendendo eventualmente ineffettiva la tutela finale.
Nel bilanciamento degli interessi, il Consiglio ha attribuito rilievo ai seguenti elementi:
- l’ampia capienza della pianta organica regionale;
- la disponibilità economica per procedere all’assunzione;
- la presenza di 16 posti vacanti nel profilo ECOFI;
- l’assenza di un apprezzabile interesse dell’amministrazione contrario alla concessione della tutela cautelare.
Decisione cautelare
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare. Per l’effetto, ha ritenuto che il ricorrente debba essere ammesso con riserva alla procedura concorsuale.
La decisione riguarda esclusivamente la fase cautelare e non definisce in via definitiva la legittimità della graduatoria, né accerta conclusivamente l’erroneità dei quesiti nn. 24, 47 e 54.
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