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Parere

Parere n. 157/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dal signor -OMISSIS-, elettivamente domiciliato in Ribera nella Via Castelli n. 45, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Scorsone (C.F. SCRGPP80C12H269L) - Pec : giuseppe.scorsone@avvsciacca.legalmail.it – che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti, contro il Comune di Sciacca, in persona del Sindaco pro tempore, per l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comune di Sciacca, notificata il 26 febbraio 2025 in relazione all’immobile sito Sciacca C.da -OMISSIS- identificato in catasto al foglio di mappa -OMISSIS- part. -OMISSIS-, composto da un piano terra con due unità abitative e un primo piano per complessive 4 unità immobiliari.

Giustizia amministrativa202600084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ordinanza di demolizione relativa a un immobile abusivo composto da quattro unità immobiliari, sito nel territorio di Sciacca e realizzato entro la fascia di 150 metri dalla battigia.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione, chiedendone anche la sospensione cautelare, sostenendo: che le strutture essenziali dell’immobile sarebbero state ultimate prima dell’entrata in vigore della l.r. n. 78/1976; che il Comune avrebbe dovuto considerare l’erosione della costa nel calcolo della distanza di 150 metri dalla battigia; che sull’istanza di condono presentata dalla madre comproprietaria si sarebbe formato il silenzio-assenso per il decorso del tempo. Il CGARS ha preliminarmente esaminato la ricevibilità del ricorso e, quindi, l’interesse a ricorrere, rilevando che il diniego di condono era stato notificato anche al ricorrente, il quale non lo aveva impugnato, mentre i ricorsi straordinari proposti dalla madre erano stati dichiarati irricevibili e inammissibili con decreto presidenziale divenuto definitivo. In via subordinata, il Collegio ha esaminato l’infondatezza dei motivi, con particolare riguardo all’onere della prova dell’epoca di ultimazione dell’opera, alla fascia di rispetto dalla battigia e all’eventuale utilizzabilità di una verificazione istruttoria.

Il parere

Il parere è negativo all’accoglimento del ricorso. Il ricorso è stato ritenuto ricevibile sotto il profilo temporale, sebbene irregolare fiscalmente, ma inammissibile per carenza di interesse, poiché le censure riguardavano il diniego di condono ormai definitivo: il ricorrente aveva ricevuto tale diniego il 12 luglio 2023 e non lo aveva impugnato. I ricorsi della madre comproprietaria erano stati dichiarati irricevibili e inammissibili con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 179 del 1° ottobre 2024. Il Collegio ha comunque ritenuto infondati i motivi. Il ricorrente non ha fornito prova dell’ultimazione delle strutture essenziali prima del 31 dicembre 1976; pertanto, il Collegio ha fatto riferimento alla domanda di condono, nella quale l’ultimazione risultava indicata nel 1979, rendendo applicabile il divieto di edificazione entro 150 metri dalla battigia. Neppure è stata fornita prova idonea dell’asserita erosione costiera e della conseguente diversa misurazione della fascia di rispetto. Una verificazione non avrebbe potuto colmare la carenza probatoria della parte, avendo carattere esplorativo. L’istanza cautelare è stata assorbita.

Osservazioni

Carenza di interesse e definitività del diniego di condono

Le censure contro l’ordinanza di demolizione erano incentrate sull’erroneità del diniego di condono, notificato anche al ricorrente e non impugnato da quest’ultimo. Il diniego era divenuto definitivo anche in ragione della declaratoria di irricevibilità e inammissibilità dei ricorsi straordinari proposti dalla madre comproprietaria.

Epoca di ultimazione dell’opera

Il privato aveva l’onere di provare che le strutture essenziali dell’immobile fossero state completate entro il 31 dicembre 1976. Non essendo stata fornita tale prova, il Collegio ha valorizzato l’indicazione contenuta nella domanda di condono, secondo cui i lavori erano terminati nel 1979.

Distanza dalla battigia ed erosione costiera

Il ricorrente non ha fornito elementi utili a dimostrare che l’erosione della costa avesse modificato il limite della battigia in modo tale da escludere l’applicazione della fascia di rispetto di 150 metri.

Verificazione istruttoria

La verificazione o la consulenza tecnica non possono essere disposte per supplire alla carenza probatoria della parte né possono avere carattere esplorativo. Ai sensi dell’art. 63, comma 4, c.p.a., esse presuppongono necessità o indispensabilità dell’accertamento.

Istanza cautelare

La domanda di sospensione degli effetti dell’ordinanza di demolizione è stata assorbita in ragione della definizione negativa del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    Il parere è reso nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, quale rimedio giustiziale definito sulla base del parere dell’organo consultivo.

  • art. 23, comma 11, l.r. n. 37/1985

    restano altresì escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976

    La sanabilità delle costruzioni realizzate nella fascia vietata dipende dall’inizio dei lavori prima dell’entrata in vigore della l.r. n. 78/1976 e dal completamento delle strutture essenziali entro il 31 dicembre 1976.

  • art. 15, comma 1, lett. a), l.r. n. 78/1976

    Prevede il limite di 150 metri dalla battigia, applicabile al caso in esame in ragione della mancata prova dell’ultimazione dell’opera entro il termine rilevante.

  • art. 2, comma 3, l.r. n. 15/1991

    La disposizione è stata qualificata dalla Corte costituzionale come norma di interpretazione autentica, chiarendo che il divieto di edificare entro 150 metri dalla battigia operava direttamente e immediatamente anche nei confronti dei privati.

  • sentenza Corte costituzionale n. 72/2025

    Ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, l.r. n. 15/1991 e ha escluso la lesione del legittimo affidamento dei privati sulla possibilità di ottenere la sanatoria.

  • art. 63, comma 4, c.p.a.

    Verificazione e consulenza tecnica possono essere disposte solo quando l’accertamento sia necessario o indispensabile e non possono essere utilizzate per colmare la carenza probatoria della parte o per svolgere indagini esplorative.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il principio di ragionevole durata del processo impone anche alle parti un dovere di cooperazione, incompatibile con richieste istruttorie meramente esplorative.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento presupposto, come il diniego di condono, sia stato notificato al proprietario o comproprietario e non venga tempestivamente impugnato, le censure rivolte contro tale provvedimento non possono essere riproposte mediante l’impugnazione dell’atto consequenziale, come l’ordinanza di demolizione; il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
  • Nelle controversie sulla sanabilità di un abuso edilizio, grava sul privato l’onere di provare l’ultimazione dell’opera entro la data richiesta dalla disciplina condonistica. Soltanto la produzione di concreti e rilevanti elementi di fatto, non adeguatamente esaminati dall’amministrazione, può trasferire su quest’ultima l’onere della prova contraria.
  • In materia di opere realizzate nella fascia di rispetto dalla battigia, la mancata prova dell’ultimazione entro il termine previsto dalla disciplina regionale comporta l’applicazione del divieto di edificazione, senza che il privato possa limitarsi ad allegare genericamente fenomeni erosivi incidenti sulla misurazione della distanza.
  • Nel processo amministrativo, verificazione e consulenza tecnica non possono essere richieste con finalità esplorative o per supplire all’inerzia probatoria della parte; il loro impiego presuppone la necessità o indispensabilità dell’accertamento tecnico.
  • Una norma regionale successiva può avere natura di interpretazione autentica quando chiarisca, senza introdurre una disciplina innovativa, che un divieto già previsto dalla legislazione regionale operava direttamente nei confronti dei privati.

Ordinanza di demolizione e condono edilizio di immobile sito entro 150 metri dalla battigia

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito a Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da un comproprietario contro un’ordinanza di demolizione del Comune di Sciacca relativa a un immobile abusivo composto da quattro unità immobiliari.

Premesse e vicenda amministrativa

La madre del ricorrente, comproprietaria dell’immobile, aveva presentato domanda di condono ai sensi della l. n. 47/1985 e della l.r. n. 37/1985. Il Comune aveva respinto l’istanza con provvedimento notificato sia alla richiedente sia al ricorrente. La madre aveva successivamente proposto ricorsi straordinari contro il diniego di condono e contro la conseguente demolizione, ricorsi dichiarati irricevibili e inammissibili con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 179 del 1° ottobre 2024, conforme a un precedente parere del CGARS.

Divenuto definitivo il diniego di condono, il Comune aveva ingiunto anche al ricorrente la demolizione dell’immobile. Quest’ultimo aveva impugnato l’ordinanza sostenendo che l’opera fosse stata sostanzialmente ultimata prima del 1977, che l’erosione costiera avesse inciso sul calcolo della distanza dalla battigia e che il lungo tempo trascorso sulla domanda di condono avesse determinato il silenzio-assenso.

Ricevibilità e interesse a ricorrere

Il Collegio ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché notificato al Comune entro 120 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di demolizione. L’irregolarità fiscale non ha impedito l’esame della ricevibilità.

Il ricorso è stato tuttavia dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Le doglianze non riguardavano vizi propri dell’ordinanza di demolizione, ma contestavano il diniego di condono, già notificato al ricorrente il 12 luglio 2023. Poiché il ricorrente non aveva impugnato il diniego e i ricorsi della madre erano stati definiti negativamente con provvedimento divenuto definitivo, non era più possibile rimettere in discussione la condonabilità dell’immobile attraverso l’impugnazione dell’atto repressivo consequenziale.

Disciplina della fascia di rispetto dalla battigia

Il CGARS ha comunque esaminato i motivi nel merito, ritenendoli infondati.

L’art. 23, comma 11, della l.r. n. 37/1985 esclude dalla sanatoria le costruzioni realizzate in violazione dell’art. 15, lett. a), della l.r. n. 78/1976, salvo che siano state iniziate prima dell’entrata in vigore di quest’ultima legge e che le strutture essenziali siano state completate entro il 31 dicembre 1976.

Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 72/2025, con la quale è stata respinta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della l.r. n. 15/1991. Secondo la Consulta, tale disposizione ha natura interpretativa e ha chiarito che il divieto di costruire entro 150 metri dalla battigia operava direttamente e immediatamente anche nei confronti dei privati, non soltanto quale limite alla pianificazione urbanistica.

La Corte costituzionale ha inoltre escluso che la disciplina interpretativa avesse leso un legittimo affidamento sulla sanabilità degli abusi. Il CGARS ha richiamato, in proposito, anche la propria sentenza n. 841 del 3 novembre 2025, secondo cui la disciplina regionale del 1985 non poteva generare un affidamento qualificato alla sanatoria, considerato il quadro normativo regionale precedente.

Onere della prova sull’epoca di realizzazione

Il Collegio ha applicato il principio, richiamato dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1924 del 7 marzo 2025 e dalla sentenza n. 5547 del 24 giugno 2024, secondo cui spetta al privato dimostrare che l’opera abusiva è stata ultimata entro la data utile per la sanatoria.

L’onere può essere temperato quando il privato produca elementi concreti e rilevanti, come aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive o certificazioni, e il Comune non li esamini adeguatamente o fornisca elementi incerti sulla data dell’abuso. Nel caso esaminato, il ricorrente non aveva però fornito alcuna prova idonea. Il Collegio ha quindi valorizzato l’indicazione contenuta nella stessa domanda di condono, dalla quale risultava che i lavori erano stati ultimati nel 1979, data successiva al termine del 31 dicembre 1976.

Ne è conseguita l’applicabilità del divieto di edificazione entro 150 metri dalla battigia.

Erosione costiera e misurazione della distanza

Il ricorrente aveva allegato che l’erosione provocata dalle mareggiate avrebbe modificato nel tempo la posizione della battigia e, di conseguenza, la distanza dell’immobile dal limite costiero.

Il CGARS ha ritenuto che anche tale deduzione fosse priva di adeguato supporto probatorio. Il privato, gravato dell’onere di dimostrare il fatto posto a fondamento della censura, non aveva prodotto elementi sufficienti a confutare gli accertamenti comunali.

Verificazione e consulenza tecnica

Il Collegio ha escluso che la carenza probatoria potesse essere colmata mediante una verificazione. Ai sensi dell’art. 63, comma 4, c.p.a., la verificazione e la consulenza tecnica sono strumenti utilizzabili quando l’accertamento dei fatti o l’acquisizione di valutazioni tecniche siano necessari o indispensabili.

Tali strumenti non possono trasformarsi in indagini esplorative né essere utilizzati per supplire all’inerzia della parte nella produzione della prova. Il principio è stato collegato anche alla ragionevole durata del processo e al dovere di cooperazione delle parti previsto dall’art. 2, comma 2, c.p.a.

Conclusioni

Il CGARS ha espresso parere negativo sull’accoglimento del ricorso, ritenendolo inammissibile per carenza di interesse e, comunque, infondato nel merito. L’istanza cautelare è stata assorbita. Il provvedimento dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche menzionate, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioIstruttoria processualeRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelareRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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