Sentenza del 02/09/2016 n. 4590 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - Trust - Vincolo di destinazione - Imposte ipo-catastali - Imponibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. L’attribuzione patrimoniale di beni immobili al trust, determinando immediatamente la costituzione di un vincolo di destinazione sui beni trasferiti, è soggetta alle imposte ipotecaria e catastale già al momento dell’atto istitutivo o dispositivo. Non è necessario attendere la successiva attuazione della destinazione impressa ai beni.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’assoggettabilità alle imposte ipotecaria e catastale dell’attribuzione di beni immobili a un trust. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l’imposizione non fosse dovuta in assenza dell’effettiva e successiva attuazione della destinazione finale dei beni. La questione era quindi stabilire se il trasferimento dei beni al trust e la conseguente costituzione del vincolo di destinazione fossero già sufficienti a integrare il presupposto delle imposte ipocatastali.
Norme richiamate
Disciplina delle imposte ipotecaria e catastale
L’attribuzione patrimoniale in trust di beni immobili, determinando la costituzione del vincolo di destinazione sui beni trasferiti, va assoggettata alla relativa imposta ipocatastale indipendentemente dalla successiva attuazione della destinazione impressa ai beni stessi.
Il presupposto impositivo è individuato nella costituzione del vincolo di destinazione derivante dall’attribuzione dei beni al trust, senza che sia necessario il successivo trasferimento o l’effettiva realizzazione dello scopo finale.
Massime di principio
- Nel trasferimento di beni immobili a un trust, l’imposizione ipotecaria e catastale può sorgere già con la costituzione del vincolo di destinazione.
- La tassazione non dipende necessariamente dall’effettivo trasferimento finale dei beni ai beneficiari o dalla concreta realizzazione dello scopo del trust.
- Ai fini delle imposte ipocatastali, occorre distinguere il momento in cui viene costituito il vincolo di destinazione dal momento successivo in cui tale vincolo viene attuato o i beni vengono attribuiti ai beneficiari.
- In situazioni analoghe, la presenza di un atto che destina beni immobili a uno scopo determinato può essere sufficiente a integrare il presupposto impositivo, anche se l’operazione non ha ancora prodotto effetti economici finali.
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