Sentenza del 18/12/2015 n. 25488 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava l’avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni notificato il 21 marzo 2006, con cui erano state revocate le agevolazioni fiscali fruite per l’acquisto, con atto registrato il 28 aprile 2005, di immobili nel Comune di Castiglione della Pescaia. Sosteneva che la variante organica al PRG, approvata con Delibera n. 625 del 31 gennaio 1994, avesse contenuto attuativo e consentisse l’edificazione, pur non essendo formalmente denominata piano particolareggiato, sicché spettava il regime agevolato previsto dall’art. 33, comma 3, della L. n. 388/2000. Con il primo motivo denunciava violazione di legge; con il secondo, vizio di motivazione, perché la CTR non aveva spiegato in concreto perché la variante non fosse equiparabile a un piano attuativo né quali ulteriori prove fossero necessarie.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi: la CTR aveva escluso l’equiparabilità della variante valorizzandone la denominazione e la natura generale, senza esaminarne concretamente il contenuto e senza motivare perché non consentisse risultati edificatori analoghi a quelli di un piano particolareggiato. La sentenza della CTR della Toscana è stata cassata con rinvio ad altra sezione della stessa Commissione, che dovrà svolgere le verifiche sul contenuto dello strumento urbanistico, decidere nuovamente nel merito e pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità. La cassazione non riconosce direttamente l’agevolazione: rimette al giudice del rinvio l’accertamento dei presupposti.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3
Essa deve, pertanto, ritenersi applicabile tutte le volte in cui l'immobile si trovi in un'area soggetta ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini dell'edificabilità, gli stessi risultati del piano particolareggiato, non rilevando che si tratti di uno strumento di programmazione secondaria e non di uno strumento attuativo, essendo possibile che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni e non vi sia necessità di un piano particolareggiato, con la conseguenza che, in tal caso, il piano regolatore generale, ai fini in esame, funge anche da piano particolareggiato.
L’agevolazione per il trasferimento di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati non dipende dalla denominazione formale dello strumento. Occorre verificare in concreto se lo strumento urbanistico consenta un’edificazione con risultati equivalenti a quelli del piano particolareggiato; anche il PRG o una sua variante possono soddisfare il requisito se esauriscono le prescrizioni necessarie.
Massime di principio
- Per stabilire se un’area rientri nell’agevolazione urbanistica, conta la sostanza e l’effettiva capacità edificatoria dello strumento, non il suo nome o la sua classificazione formale.
- Il giudice deve esaminare concretamente il contenuto della variante o del PRG e spiegare quali caratteristiche manchino perché lo strumento sia equiparabile a un piano particolareggiato; non è sufficiente affermare in astratto che si tratta di uno strumento generale.
- La cassazione con rinvio per insufficiente esame e motivazione non attribuisce automaticamente il beneficio fiscale: il giudice di rinvio deve accertare i presupposti in fatto, compreso il rispetto della condizione temporale di utilizzazione edificatoria entro cinque anni dal trasferimento.
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