Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1130/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza al giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7253/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 31.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 18899/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 21.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;

Giustizia amministrativa202506239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 7253/2024, relativa all'accredito di euro 1.500,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 7253/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mediante accredito complessivo di euro 1.500,00. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 21 novembre 2024 e, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva eseguito il giudicato. La ricorrente ha quindi domandato l'ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale, senza contestare l'inadempimento.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché notificato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all'Amministrazione. È stato inoltre ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi dell'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato contenente un obbligo di conformazione a carico della pubblica amministrazione, e perché la ricorrente aveva depositato copia autentica del titolo e dell'attestazione di passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a. Nel merito, il TAR ha accertato l'inadempimento del Ministero e gli ha ordinato di dare piena esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, accreditando euro 1.500,00 sulla Carta elettronica del docente. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un funzionario delegato, con ulteriori 60 giorni dall'insediamento per eseguire il giudicato. Il commissario è stato autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, inclusi l'allocazione della somma in bilancio e il reperimento materiale delle risorse; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del termine di 60 giorni per l'adempimento spontaneo e fino all'effettivo pagamento, con limite massimo pari al 10% della sorte capitale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione coattiva delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo; il ricorso è ricevibile se proposto dopo la sua scadenza.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario contenenti un obbligo di conformazione a carico della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Impone, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per ottemperanza, il deposito della copia autentica del titolo da eseguire e dell'attestazione del suo passaggio in giudicato.

  • art. 21 c.p.a.

    Costituisce, insieme all'art. 114 c.p.a., la base normativa per la nomina e l'operatività del commissario ad acta nell'esecuzione sostitutiva del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per dare esecuzione al comando giudiziale non adempiuto.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

    La penalità di mora è applicabile anche alle condanne pecuniarie; nel caso concreto è stata fissata nella misura degli interessi legali, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo e con limite massimo del 10% della sorte capitale.

  • artt. 24, 103 e 113 Cost.

    Fondano l'obbligo di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e, conseguentemente, l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ricevibile, anche quando riguarda un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione derivante da una sentenza del giudice ordinario, solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
  • Ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il giudice amministrativo può dare esecuzione alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario che impongano alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione, purché il ricorrente depositi il titolo autentico e l'attestazione del passaggio in giudicato.
  • L'amministrazione è tenuta a eseguire integralmente il giudicato anche quando l'obbligazione ha natura pecuniaria; l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'adempimento.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta quale ausiliario del giudice, non organo dell'amministrazione, attribuendogli tutti i poteri necessari, anche contabili e finanziari, per l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro; può essere determinata nella misura degli interessi legali, decorrere dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo e essere assoggettata a un limite massimo proporzionato alla sorte capitale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.