Ordinanza n. 78/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della ordinanza emessa dal Comune di Soverato, Settore n. 4, Lavori Pubblici – Demanio, Ufficio per le Espropriazioni del -OMISSIS-, avente ad oggetto lavori di valorizzazione dell’area spondale del torrente -OMISSIS-, implementazione delle risorse idriche e creazione di un interporto dell’area urbana da riqualificare, ordinanza di occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione; - del verbale di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza dell’immobile in via della Galleria di proprietà di -OMISSIS-; - di tutti gli atti istruttori, connessi, presupposti e consequenziale, di ogni genere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione e verbale di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza dell’immobile
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’ordinanza del Comune di Soverato relativa all’occupazione temporanea di aree non soggette a espropriazione, adottata nell’ambito dei lavori di valorizzazione dell’area spondale di un torrente, implementazione delle risorse idriche e creazione di un interporto urbano, nonché il verbale di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza dell’immobile di sua proprietà. Il periculum in mora è stato individuato nel rischio che l’occupazione e lo svolgimento dei lavori pregiudicassero l’accesso dei mezzi di soccorso alla sua abitazione. Il testo non specifica ulteriori motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha accolto in forma conformativa la domanda cautelare, senza sospendere espressamente gli atti impugnati: ha disposto che il Comune di Soverato riesamini l’intera vicenda, assicurando che i lavori non ostacolino il possibile accesso dei mezzi di soccorso all’abitazione della ricorrente. La misura è stata giustificata dal contemperamento tra gli interessi pubblici alla realizzazione delle opere e gli interessi privati della ricorrente, anche alla luce delle sue dichiarate precarie condizioni di salute. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 14 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha adottato una misura cautelare conformativa di riesame.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- In sede cautelare il giudice amministrativo può adottare una misura conformativa di riesame, anziché sospendere tout court il provvedimento impugnato, quando tale soluzione consenta di bilanciare adeguatamente l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera e la posizione privata esposta a un pregiudizio concreto.
- Quando lo svolgimento di lavori pubblici rischia di compromettere l’accesso dei mezzi di soccorso a un’abitazione, il riesame amministrativo deve assicurare che l’esecuzione dell’intervento non elimini o renda irragionevolmente difficoltoso tale accesso; la tutela cautelare può essere modulata in funzione di questa esigenza.
- La tutela cautelare deve tenere conto delle condizioni personali e sanitarie dichiarate dalla parte privata nella ponderazione degli interessi coinvolti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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