Cassazione Civile, Ordinanza n. 24909/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da due atti collegati: una scrittura privata del 19 novembre 1999, qualificata dagli attori come contratto di permuta avente ad oggetto terreni e quote sociali, e un successivo atto di cessione di quote del 14 gennaio 2000, che gli attori assumevano simulato. Essi chiedevano di dichiarare la simulazione dell’atto del 2000, la nullità del contratto dissimulato del 1999 per contrasto con l’art. 1414, comma 2, c.c. e con l’art. 18 L. 47/1985, oppure in subordine la risoluzione per grave inadempimento, con restituzione dei beni e risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva rigettato simulazione e nullità ma accolto la risoluzione e il danno; la Corte d’appello, in parte, aveva riformato respingendo la domanda risarcitoria e confermando il resto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato il contenuto dell’accordo, gli inadempimenti della controparte e la CTU ai fini del danno; 2) violazione dell’art. 2909 c.c. per avere la Corte d’appello valorizzato il giudicato formato in un precedente giudizio revocatorio, ritenendo che ciò precludesse la prova del danno, mentre secondo i ricorrenti tra revocatoria e azione di credito non vi sarebbe identità di petitum e causa petendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non individuava con precisione il fatto storico omesso, si risolveva nella richiesta di una nuova valutazione del merito e delle prove, e faceva impropriamente leva sulla CTU come se il mancato esame di elementi istruttori integrasse di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché colpiva solo una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, che aveva negato il danno anche per impossibilità di determinarne il quantum sulla base di altre autonome ragioni. La Corte, però, ha precisato che la Corte d’appello aveva errato nel valorizzare il giudicato derivante dal precedente giudizio di revocatoria, poiché in quella sede l’esistenza del credito è accertata solo incidentalmente e senza efficacia di giudicato; nonostante tale correzione motivazionale, il dispositivo è rimasto conforme a diritto. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame richiede l’indicazione puntuale del fatto storico decisivo, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non basta prospettare una diversa lettura delle prove o delle risultanze istruttorie.
art. 360, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge deve investire la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata.
art. 2909 c.c.
L’eccezione di giudicato richiede che la preclusione investa il punto effettivamente coperto da giudicato; in materia di revocatoria l’accertamento dell’esistenza del credito è solo incidentale e non fa stato.
art. 1414, comma 2, c.c.
Richiamato dalle parti come base della dedotta nullità del contratto dissimulato.
art. 18 L. 47/1985
Richiamato dalle parti come ulteriore parametro della dedotta nullità del contratto dissimulato.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo risulti comunque conforme a diritto.
art. 295 c.p.c.
Richiamato per escludere che la revocatoria determini un conflitto di giudicati o una necessaria sospensione della controversia sul credito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non individua in modo preciso il fatto storico decisivo asseritamente omesso e si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.
- L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- In cassazione il motivo deve colpire tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; se ne rimane intatta anche una sola, il ricorso è inammissibile o comunque infondato.
- Nel giudizio di revocatoria ordinaria, l’esistenza del credito è accertata solo in via incidentale e senza efficacia di giudicato; tale accertamento non preclude un successivo giudizio sul credito stesso e non genera conflitto di giudicati.
- La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24867/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24868/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24869/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24870/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24871/2023 del 21/08/2023
- ordinanza_civile · 21 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24872/2023 del 21/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →