Regolamento (UE) 2018/149
Regolamento delegato (UE) 2018/149 della Commissione, del 15 novembre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1238 per quanto riguarda i requisiti di composizione e le caratteristiche di qualità di latte e prodotti lattiero-caseari ammissibili all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2018/149 aggiorna i parametri tecnici di qualità del burro e del latte scremato in polvere ammissibili all’intervento pubblico e all’aiuto all’ammasso privato. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013 e mira ad allineare le specifiche di prodotto ai miglioramenti tecnici dei metodi di analisi e alle norme igieniche dell’Unione. Le modifiche consistono nella sostituzione delle parti II degli allegati IV e V del regolamento delegato (UE) 2016/1238. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica i requisiti di composizione e le caratteristiche di qualità del burro e del latte scremato in polvere ammessi all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti lattiero-caseari disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2016/1238 nell'ambito dei meccanismi della PAC relativi all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato. In particolare, riguarda i requisiti tecnici di ammissibilità per il burro e per il latte scremato in polvere, con effetti diretti in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore. Non disciplina altri prodotti né modifica il regime sostanziale degli aiuti, ma solo i parametri qualitativi contenuti negli allegati IV e V del regolamento delegato originario.
Regolamento delegato (UE) 2018/149: requisiti di composizione e qualità per burro e latte scremato in polvere
Il regolamento aggiorna i criteri tecnici di ammissibilità del burro e del latte scremato in polvere nell’ambito dell’intervento pubblico e dell’aiuto all’ammasso privato previsti dalla PAC. La Commissione interviene per tener conto dei miglioramenti tecnici nelle metodologie di analisi e per allineare i parametri di qualità alle vigenti norme igieniche dell’Unione.
Contesto e base giuridica
L’atto è adottato dalla Commissione sul fondamento dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Esso modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1238, che disciplina l’intervento pubblico e l’aiuto all’ammasso privato per i prodotti agricoli.
Oggetto della modifica
La modifica riguarda esclusivamente i requisiti di composizione e le caratteristiche di qualità contenuti negli allegati:
- parte II dell’allegato IV, relativa al burro;
- parte II dell’allegato V, relativa al latte scremato in polvere.
Non vengono introdotte nuove procedure di sostegno, né modifiche al meccanismo degli aiuti; l’intervento è limitato agli standard tecnici di prodotto richiesti per l’ammissibilità.
Requisiti del burro
Il nuovo testo definisce il burro come un’emulsione solida, sostanzialmente del tipo "acqua in olio", e stabilisce i seguenti requisiti:
- grasso: minimo 82%;
- acqua: massimo 16%;
- materie secche non grasse: massimo 2%;
- acidità delle materie grasse: massimo 1,2 mmol/100 g di materie grasse;
- indice di perossidi: massimo 0,3 mequiv di ossigeno/1 000 g di materie grasse;
- grassi diversi da quelli del latte: non rilevabili con l’analisi dei trigliceridi;
- caratteristiche organolettiche: almeno quattro punti su cinque per aspetto, gusto e consistenza.
Requisiti del latte scremato in polvere
Per il latte scremato in polvere, l’allegato aggiornato impone i seguenti parametri:
- proteine: minimo 34,0% sull’estratto secco non grasso;
- grasso: massimo 1,00%;
- acqua: massimo 3,5%;
- acidità titolabile: massimo 19,5 ml di soluzione di idrossido di sodio normaldecimo;
- lattati: massimo 150 mg/100 g;
- prova di fosfatasi: negativa, cioè attività fosfatasica uguale o inferiore a 350 mU per litro di latte ricostituito;
- indice di insolubilità: massimo 0,5 ml a 24 °C;
- particelle combuste: massimo 15,0 mg, corrispondenti almeno al disco B;
- microrganismi: massimo 40 000 UFC per grammo;
- latticello: assente;
- siero di latte presamico: assente;
- siero di latte acido: assente oppure al massimo 150 mg/100 g quando si applica la norma ISO 8069.
Definizioni e modalità di controllo
Il regolamento chiarisce alcune definizioni tecniche e i metodi di verifica. In particolare, il latticello è definito come il sottoprodotto della produzione del burro ottenuto dopo zangolatura o burrificazione della crema e separazione della fase grassa solida. Il siero di latte è definito come il sottoprodotto della produzione del formaggio o della caseina ottenuto dall’azione di acidi, caglio e/o processi chimico-fisici.
Per l’assenza di latticello è previsto un controllo senza preavviso nello stabilimento di produzione almeno una volta alla settimana, oppure un’analisi di laboratorio del prodotto finito con un limite massimo di 69,31 mg di PEDP (dipalmitoilfosfatidiletanolamina) per 100 g.
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento interno.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei requisiti per il burro
Sostituisce la parte II dell’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2016/1238. Il burro, quale emulsione solida di tipo "acqua in olio", deve rispettare i seguenti parametri: grasso minimo 82%; acqua massimo 16%; materie secche non grasse massimo 2%; acidità delle materie grasse massimo 1,2 mmol/100 g di materie grasse; indice di perossidi massimo 0,3 mequiv di ossigeno/1 000 g di materie grasse; grassi diversi da quelli del latte non rilevabili con analisi dei trigliceridi; caratteristiche organolettiche almeno quattro punti su cinque per aspetto, gusto e consistenza.
Aggiornamento dei requisiti per il latte scremato in polvere
Sostituisce la parte II dell’allegato V del regolamento delegato (UE) 2016/1238. Il latte scremato in polvere deve presentare: proteine minimo 34,0% sull’estratto secco non grasso; grasso massimo 1,00%; acqua massimo 3,5%; acidità titolabile massimo 19,5 ml di soluzione di idrossido di sodio normaldecimo; lattati massimo 150 mg/100 g; prova di fosfatasi negativa, cioè attività fosfatasica uguale o inferiore a 350 mU per litro di latte ricostituito; indice di insolubilità massimo 0,5 ml (24 °C); particelle combuste massimo 15,0 mg, cioè almeno disco B; microrganismi massimo 40 000 UFC per grammo; latticello assente; siero di latte presamico assente; siero di latte acido assente oppure al massimo 150 mg/100 g quando si applica la norma ISO 8069.
Definizioni tecniche e metodi di controllo
L’allegato II contiene definizioni di latticello e siero di latte e specifica le modalità di verifica per alcuni parametri. L’assenza di latticello può essere verificata con controllo senza preavviso nello stabilimento almeno una volta alla settimana oppure con analisi di laboratorio del prodotto finito, con esito massimo di 69,31 mg di PEDP (dipalmitoilfosfatidiletanolamina)/100 g. Per il siero di latte, il testo definisce il sottoprodotto della produzione del formaggio o della caseina ottenuto dall’azione di acidi, caglio e/o processi chimico-fisici.
Base giuridica e modifica dell’atto delegato originario
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e modifica esclusivamente gli allegati IV e V del regolamento delegato (UE) 2016/1238, senza intervenire su altri aspetti della disciplina dell’intervento pubblico e dell’ammasso privato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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