Cassazione Civile, Ordinanza n. 32502/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo di un conto corrente acceso da una società di costruzioni presso un istituto di credito, decreto emesso anche nei confronti di alcuni fideiussori. Gli opponenti hanno dedotto l’illegittimità degli addebiti bancari, lamentando condizioni economiche non pattuite, interessi debitori ultralegali e usurari, anatocismo, commissioni di massimo scoperto, oneri e spese, chiedendone la ripetizione. In appello hanno inoltre sostenuto che il giudice di merito non avesse considerato un collegamento negoziale tra l’acquisto di obbligazioni emesse dalla banca e la concessione delle linee di credito utilizzate per finanziare tali investimenti, collegamento che avrebbe inciso sulla valutazione dell’usura. Con il ricorso per cassazione è stato dedotto un solo motivo: nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c., nonché omesso esame della CTU e delle sue conclusioni decisive ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso l’interdipendenza tra credito e investimenti e avesse quindi omesso di valutare il fatto decisivo rappresentato dalla consulenza tecnica e dal rapporto tra operazioni bancarie e acquisto dei titoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza d’appello non fosse affatto apparente, poiché spiegava la ragione dell’esclusione del collegamento tra finanziamenti e investimenti sulla base della distanza temporale tra le operazioni (aperture di credito del 2006 e acquisti obbligazionari del 2009-2011). La Corte ha inoltre applicato le conseguenze previste dall’art. 380-bis c.p.c. e dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando i ricorrenti alle spese, a un’ulteriore somma in favore della controricorrente, a un importo in favore della Cassa delle ammende e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente il controllo sul ragionamento decisorio e non raggiunge il minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio può essere denunciato quando la sentenza sia affetta da nullità processuale, ma non quando si contesti soltanto la valutazione di merito dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame deve riguardare un fatto decisivo discusso tra le parti; non è utilizzabile per ottenere una rivalutazione complessiva del materiale istruttorio.
art. 380-bis c.p.c.
La definizione camerale conforme alla proposta consente l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste, ove ricorrano i presupposti concreti.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
In caso di conformità tra proposta e decisione finale, possono trovare applicazione le condanne per responsabilità aggravata e la somma ulteriore in favore della controparte e della Cassa delle ammende.
artt. 299 e ss. c.p.c.
Il sopravvenuto fallimento/liquidazione giudiziale di una parte nel giudizio di cassazione non determina interruzione del processo.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione del provvedimento deve superare la soglia del minimo costituzionale e consentire il controllo logico-giuridico della decisione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste di vizio di motivazione o omesso esame di un fatto decisivo, persegua una nuova valutazione del compendio istruttorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di comprendere la ratio decidendi e di controllarne la logicità; non basta che sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
- Per escludere la contestualità e il collegamento funzionale tra operazioni economiche rilevanti ai fini della pretesa, il giudice di merito può valorizzare la distanza temporale tra gli atti e tale apprezzamento, se logicamente motivato, è insindacabile in cassazione.
- Nel giudizio di cassazione il sopravvenuto fallimento o la liquidazione giudiziale di una parte non determina l’interruzione del processo, che resta governato dall’impulso d’ufficio.
- La decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può giustificare l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie per abuso del processo previste dall’art. 96 c.p.c., ma la loro applicazione resta rimessa alla verifica concreta delle circostanze del caso.
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