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Sentenza

Sentenza n. 1300/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento, del provvedimento di DASPO del Questore della Provincia di Lucca (N.-OMISSIS-), adottato in data -OMISSIS- e notificato in pari data al sig. -OMISSIS-, con il quale viene fatto divieto, ex art. 6 della l. 401/89, per la durata di anni 5 (CINQUE) “di accedere…all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si svolgono manifestazioni sportive del gioco del calcio calendarizzate e pubblicizzate, a qualsiasi livello agonistico, professionistico (serie A, B, C-Lega PRO), dilettantistico (serie D, Eccellenza, Promozione, 1° 2° e 3° Categoria) nonché giovanile, anche amichevole e/o per finalità benefiche (con arbitri di qualsivoglia federazione), nonché alle partite della nazionale italiana e di tutte le squadre italiane o estere che verranno disputate nel territorio nazionale e all'estero. E' fatto altresì divieto a -OMISSIS--OMISSIS-, per la stessa durata, nello specifico di accedere ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto delle persone che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive della Squadra della Lucchese Libertas ed in particolare: ove tali incontri si disputino presso lo stadio "Porta Elisa" a Lucca è fatto divieto, nelle quattro ore precedenti e nelle tre ore successive allo svolgimento delle suddette manifestazioni sportive, di accedere alle strade e piazze meglio specificate e dettagliate nel provvedimento questorile:

Giustizia amministrativa202503186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Lucca recante DASPO per cinque anni, con divieto di accesso agli stadi e agli impianti sportivi e alle aree interessate dagli spostamenti dei tifosi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 6, comma 1, della l. 401/1989 e l’eccesso di potere per difetto e inesistenza dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. In particolare, ha contestato di avere partecipato agli scontri tra tifoserie avvenuti presso l’area di servizio Versilia Est dell’Autostrada A12. L’amministrazione aveva fondato l’identificazione su un breve video di scarsa qualità, sull’abbigliamento del soggetto ripreso, su un’annotazione di polizia formulata in termini dubitativi, su messaggi WhatsApp dal contenuto generico e sull’analisi delle celle telefoniche. Il ricorrente ha sostenuto che tali elementi non dimostrassero la sua presenza sul luogo degli scontri.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il DASPO, ritenendo assorbente il vizio di difetto di istruttoria nell’identificazione del destinatario. Il video, di pochissimi secondi e ripreso da un’autovettura in movimento, non consentiva un’identificazione attendibile. Anche l’abbigliamento non costituiva un elemento individualizzante, trattandosi di una felpa comune. L’annotazione di polizia esprimeva soltanto una possibilità, attraverso la formula “potrebbe individuarsi”, e non una ricostruzione certa o altamente probabile. I messaggi WhatsApp non erano collegati dimostrativamente agli scontri e il loro linguaggio generico non superava la soglia del “più probabile che non”. Inoltre, i dati telefonici indicavano che l’utenza non aveva agganciato celle nella zona della Versilia e risultava nuovamente attiva a Lucca poco dopo la conclusione degli scontri, circostanza ritenuta incompatibile, o comunque fortemente difficilmente conciliabile, con la presenza del ricorrente sul luogo. Il giudice ha ricordato che per il DASPO non è richiesta la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma occorrono elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, fondati su un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità; nel caso concreto tali elementi mancavano. L’amministrazione è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    “ai fini dell'adozione della misura amministrativa di prevenzione del D.A.SPO.”

    Il DASPO è una misura amministrativa di prevenzione adottabile sulla base di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità; non è necessaria la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma non sono sufficienti mere deduzioni o ipotesi non adeguatamente corroborate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Per l’adozione del DASPO non è richiesta la prova della condotta oltre ogni ragionevole dubbio, ma l’amministrazione deve disporre di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare un giudizio probabilistico di elevata attendibilità circa l’attribuzione della condotta al destinatario.
  • Il difetto di istruttoria ricorre quando l’identificazione del destinatario del DASPO si fonda su immagini di scarsa qualità, abbigliamento comune, annotazioni meramente dubitative e comunicazioni non specificamente collegate ai fatti contestati, senza ulteriori elementi individualizzanti.
  • Dati telefonici che non collocano l’interessato nel luogo degli scontri e ne attestano la presenza altrove in un momento temporalmente incompatibile con il rientro dal luogo dei fatti possono assumere valore contrario all’ipotesi accusatoria e devono essere adeguatamente considerati dall’amministrazione.
  • Nel procedimento volto all’adozione del DASPO, il parametro del “più probabile che non” costituisce una soglia probatoria minima: messaggi generici o indizi non collegati con sufficiente precisione all’evento contestato non sono idonei a sostenerne l’adozione.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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