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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24170/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Trieste del 7/02/2020 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: Mohammad Ajaz era stato condannato a 3 anni di reclusione e euro 260.000 di multa per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, lett. a), d), 3-bis e 3-ter, lett. b) d.lgs. 25/7/1998 n.286) per aver trasportato 22 clandestini il 26/6/2015; Antonio Pellegrino era stato condannato a 10 mesi e 20 giorni e euro 20.000 di multa per analogo reato relativo al trasporto di 4 clandestini il 12/8/2015. Mohammad deduceva violazioni di legge e vizio di motivazione, lamentando che la Corte d'appello avesse limitato il proprio esame ad approvare il vaglio sommario del G.U.P., avesse dato valutazioni incongruenti sulle dichiarazioni del coimputato Saboor e non avesse adeguatamente motivato l'aggravante di profitto indiretto; Pellegrino censurava la gravità dell'entità della pena come irragionevole rispetto al minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Mohammad la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero riconducibili a una rivalutazione dei fatti e della credibilità dei testimoni, materie inammissibili in sede di legittimità salvo vizio di legge o illogicità della motivazione; la Corte ha confermato che la motivazione di merito era chiara e congrua, richiamando le dichiarazioni oculari (testimone Grazioso) e delle persone trasportate che smentivano la tesi difensiva di ignoranza sulla presenza di clandestini, e ha ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante per profitto indiretto identificata nell'aspettativa di ottenere un lavoro dai trafficanti. Per Pellegrino la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla determinazione della pena, essendo la scelta del giudice di merito esercizio di discrezionalità motivata in conformità agli artt.132 e 133 c.p. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.lgs. 25 luglio 1998 n.286 (Testo Unico immigrazione), art.12

    Norma di riferimento per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la Corte ha ritenuto configurati i reati contestati secondo i commi e lettere richiamati.

  • Codice di procedura penale, art.192

    Richiamato in relazione alla valutazione della prova; la Cassazione ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito.

  • Codice di procedura penale, art.533

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di motivazione e apprezzamento probatorio; la Corte ha ritenuto le censure meramente fattuali.

  • Costituzione, art.111

    Il ricorrente invocava il diritto alla motivazione. La Cassazione ha invece ritenuto la motivazione del giudice di merito chiara e congrua.

  • Codice di procedura penale, art.606

    Limiti delle categorie di vizio sindacabili in Cassazione; la Corte ha applicato tali limiti escludendo la riqualificazione dei fatti.

  • Codice penale, artt.132 e 133

    Principi per la determinazione della pena; la Corte ha sottolineato la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena, che non è sindacabile salvo illogicità o arbitrio.

  • Codice penale, art.114

    Richiamato in relazione al calcolo di attenuanti (errore del primo grado nel computo) e alla rideterminazione della pena in appello.

  • Codice di procedura penale, art.616

    Base normativa per la condanna al pagamento delle spese e dell'importo da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 35848 del 16/05/2019, Samara)

    Precisa che il 'profitto indiretto' comprende l'aspettativa di arricchimento o un vantaggio apprezzabile, anche non strettamente economico; principio applicato nel caso per l'aggravante.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non procede a una nuova valutazione dei fatti o della credibilità dei testimoni: i motivi che si limitano a proporre una diversa interpretazione dei fatti sono inammissibili.
  • Per essere accolto in Cassazione un ricorso deve rilevare vizi di diritto, errori nella motivazione tali da configurare illogicità o contraddittorietà, non semplici dissensi sulla valutazione probatoria.
  • Nell'ambito del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il 'profitto indiretto' può consistere in un'aspettativa di vantaggio (anche non monetario) e sufficiente ad integrare l'aggravante quando adeguatamente dimostrato.
  • La determinazione della pena è attività discrezionale del giudice di merito; la Corte di legittimità sindaca solo la presenza di ragionamento illogico o arbitrario, non la valutazione di merito coerente e motivata.
  • Le doglianze sulla motivazione devono confrontarsi concretamente con il percorso argomentativo del giudice di merito: censure aspecifiche o reiterazioni di argomentazioni già respinte sono inammissibili.
  • In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare i ricorrenti alle spese processuali e a un contributo alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

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