Sentenza n. 1552/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-/ ter, notificato in data 24.10.2022, con cui il Prefetto della Provincia di Torino ha vietati al dott. -OMISSIS- la detenzione di qualsiasi tipo di arma, di munizione e materiale esplodente, nonché disposto il sequestro amministrativo delle armi di proprietà del dott. -OMISSIS- con facoltà di procedere alla alienazione delle armi medesime entro il termine di 150 giorni dalla notifica del provvedimento, pena la confisca delle stesse ai sensi dell’art. 6 c. 5 della legge 22 maggio 1975 n. 152; - di tutti gli altri atti presupposti, preordinati, conseguenti o comunque connessi del procedimento, compresi, ma non solo: - la nota 23.03.2022 con cui il Prefetto della provincia di Torino ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato alla eventuale adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, il sequestro amministrativo delle armi e la facoltà di alienazione, nonché gli atti presupposti, incluso l'avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 39 T.U.L.P.S. e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, anche in relazione all'art. 3 della legge n. 241/1990. Ha sostenuto che lo stato di agitazione manifestato dalla moglie durante la perquisizione fosse dovuto al contesto e non fosse indicativo di una futura condotta violenta; che le modalità di custodia delle armi, con caricatore inserito e rifornito, fossero consentite e comunque non pericolose in assenza di minori o altri soggetti conviventi; che il procedimento penale pendente riguardasse reati di natura finanziaria estranei all'uso delle armi e non potesse fondare una prognosi di abuso; e che l'amministrazione non avesse adeguatamente considerato le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il provvedimento prefettizio si fondava invece sulle modalità di custodia delle armi, collocate in armadi privi di adeguate chiusure di sicurezza, con caricatori inseriti e riforniti, nonché sull'indagine penale a carico dell'interessato e sulle circostanze emerse durante la perquisizione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha qualificato il potere prefettizio ex art. 39 T.U.L.P.S. come ampiamente discrezionale, cautelare e preventivo, diretto a prevenire possibili abusi e non a sanzionare un abuso già verificatosi. La detenzione e il porto d'armi non costituiscono un diritto soggettivo ordinario, sicché l'autorità di pubblica sicurezza può formulare una prognosi negativa sull'affidabilità anche sulla base di elementi indiziari e di fatti non direttamente riferibili all'uso delle armi, purché specifici e adeguatamente istruiti e motivati. Nel caso concreto, le modalità di custodia — armi cariche, con caricatore inserito, riposte in armadi privi di adeguata chiusura di sicurezza — sono state ritenute contrarie all'obbligo di diligenza imposto dall'art. 20 della legge n. 110/1975 e idonee, da sole, a sorreggere il giudizio di inaffidabilità. Anche il procedimento penale pendente, pur relativo a fatti estranei all'uso delle armi e senza condanna definitiva, poteva essere valutato quale elemento sintomatico di una non completa affidabilità, considerata la natura preventiva del potere. Il TAR ha inoltre escluso il difetto di istruttoria e motivazione in relazione alle osservazioni ex art. 10-bis, rilevando che l'amministrazione le aveva esaminate e ritenute insufficienti, dandone conto nel provvedimento. La valutazione amministrativa non è risultata manifestamente illogica o irragionevole e, pertanto, non è stata sindacata nel merito.
Norme richiamate
art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate [...] Le autorizzazioni possono essere negate [...] a chi non può provare la sua buona condotta.
Distingue i casi di potere vincolato dell'autorità di pubblica sicurezza da quelli nei quali è esercitata una valutazione discrezionale sulla buona condotta e sull'affidabilità del soggetto.
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti [...] alle persone ritenute capaci di abusarne.
Attribuisce al Prefetto un potere cautelare e preventivo, fondato su una prognosi di possibile abuso; non occorre dimostrare che l'abuso si sia già verificato.
art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
La licenza può essere ricusata [...] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Conferma la rilevanza della buona condotta e dell'affidamento di non abuso nell'esercizio dei poteri di polizia in materia di armi, anche in presenza di fatti non direttamente connessi all'uso delle armi.
art. 20, comma 1, legge 22 maggio 1975, n. 110
La custodia delle armi [...] e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.
Impone al detentore specifici doveri di prudenza e scrupolosità, con misure idonee a impedire che l'arma sia facilmente appresa e utilizzata da terzi, inclusi familiari.
art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241
Richiede che il provvedimento amministrativo sia motivato; nel caso concreto il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione sulle modalità di custodia, sull'indagine penale e sulla valutazione di inaffidabilità.
art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241
Le osservazioni del privato devono essere considerate, ma possono essere disattese quando l'amministrazione ne esponga le ragioni e le ritenga insufficienti rispetto alla valutazione di affidabilità.
art. 699 c.p.
È richiamato per evidenziare che la circolazione armata è oggetto di un generale divieto, rispetto al quale la detenzione e il porto d'armi rappresentano situazioni eccezionali.
art. 4, comma 1, legge 22 maggio 1975, n. 110
È richiamato, insieme all'art. 699 c.p., per fondare la natura eccezionale della disponibilità di armi e l'ampiezza dei poteri preventivi dell'autorità di pubblica sicurezza.
Massime di principio
- Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e può essere esercitato sulla base di una ragionevole prognosi di possibile abuso, senza necessità di dimostrare un abuso già verificatosi.
- La valutazione di affidabilità nella detenzione e nell'uso delle armi rientra nell'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza e può considerare, purché adeguatamente istruiti e motivati, anche fatti non direttamente connessi all'impiego delle armi e procedimenti penali non ancora definiti con condanna.
- La custodia delle armi deve essere improntata a particolare diligenza e deve impedire, per quanto possibile, che l'arma sia facilmente appresa e utilizzata da terzi; la conservazione di armi cariche, con caricatore inserito, in armadi privi di adeguate chiusure di sicurezza può costituire elemento sufficiente per una prognosi negativa di affidabilità.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione prefettizia di inaffidabilità è limitato alla verifica dell'esistenza di elementi di fatto, dell'adeguatezza dell'istruttoria e della motivazione e dell'assenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella discrezionale dell'amministrazione.
- L'obbligo di esaminare le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è assolto quando l'amministrazione le consideri e ne esponga le ragioni di insufficienza o irrilevanza rispetto alla decisione finale.
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