Cassazione Penale, Sentenza n. 13011/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Lanusei del 27/09/2024 che aveva condannato la ricorrente alla pena di euro 200,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 674 cod. pen. La ricorrente deduceva: (1) vizio della motivazione e richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non l'ha commesso (lettura alternativa delle dichiarazioni rese), (2) violazione di legge per il rigetto della domanda di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sostenendo che non era provata l\"abitualità della sua condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse esaustiva e non affetta da contraddittorietà o manifesta illogicità: il Tribunale aveva valutato e respinto la lettura alternativa proposta dalla difesa dopo aver esaminato contributi delle parti civili, testi e rilevazioni fotografiche. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico, in quanto non si confrontava con la motivazione del Tribunale che aveva ritenuto la condotta continua e non occasionale e aveva escluso la minima offensività. Per effetto dell\"inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali ai sensi dell\"art. 616 c.p.p., a versare euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende in via equitativa e a rimborsare le spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in euro 4.600,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 674 cod. pen.
Norma richiamata come fattispecie penale contestata all\"imputata; la sentenza di merito ha ritenuto sussistente il fatto in base alla motivazione sulle prove raccolte
art. 131-bis cod. pen.
La difesa deduceva l\"applicabilità della causa di non punibilità per abitualità non provata; il Tribunale ha escluso la non punibilità ritenendo la condotta non occasionale, e la Cassazione ha ritenuto il motivo generico e non idoneo a criticare quella valutazione di fatto
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato nel rilievo sul principio dell\""oltre ogni ragionevole dubbio" introdotto dalla legge 20/02/2006, n.46; la Corte osserva che ciò non ha mutato la natura del sindacato di legittimità sulla motivazione, che resta limitato ai vizi di motivazione manifesti e alle violazioni di legge
legge 20 febbraio 2006, n. 46
Citata per l\"introduzione del principio dell\""oltre ogni ragionevole dubbio" nell\"art. 533 c.p.p.; la Corte ricorda che tale modifica non amplia il sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria già operante
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l\"onere delle spese del procedimento a carico della ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Citate con riferimento ai criteri per la liquidazione equitativa alla Cassa delle Ammende; la Corte ha valutato che il ricorso non sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha fissato l\"importo equitativo di euro 3.000,00
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023)
Richiamata per l\"orientamento secondo cui la duplicità di ricostruzioni alternative non integra un vizio di motivazione se l\"una e l\"altra sono state esaminate dal giudice di merito
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non annulla per mera divergenza di ricostruzione dei fatti se il giudice di merito ha fornito una motivazione coerente e ha esaminato le versioni alternative; il ricorso deve dimostrare un vizio manifesto della motivazione o un errore di diritto.
- Le impugnazioni che si limitano a proporre una lettura alternativa delle prove, senza individuare contraddizioni, incongruenze palesi o violazioni di legge nella motivazione, sono spesso dichiarate inammissibili.
- La deduzione dell\"applicabilità della causa di non punibilità (es. art. 131-bis) richiede un concreto e specifico confronto con i fatti valutati dal giudice di merito; argomentazioni generiche sono inefficaci in sede di legittimità.
- La valutazione della continuità o occasionalità della condotta e della offensività minima è valutazione di fatto del giudice di merito difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte ricorrente può essere condannata alle spese del procedimento e a somme equitative (Cassa delle Ammende) se non si ravvisa carattere doloso o colposo grave nella determinazione del ricorso.
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