Sentenza del 26/05/2015 n. 1835 - Comm. Trib. Prov. Siracusa
Procedimento Tributario - Procedimento - Estinzione di società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese - Effetti - Cessazione della materia del contendere - Sussistenza - Successione dei soci - Esclusione - Necessità di nuovi atti impositivi nei confronti dei soci - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli effetti processuali della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese mentre il giudizio era ancora pendente. Occorreva stabilire se i soci e i liquidatori potessero subentrare automaticamente nella posizione processuale della società e se gli atti impositivi potessero produrre effetti nei loro confronti senza l'emissione di nuovi atti.
La decisione
La cancellazione della società determina la sua estinzione e impedisce la prosecuzione del giudizio nei suoi confronti. Deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Non si verifica una successione processuale automatica tra la società estinta, i soci e i liquidatori. Dopo l'estinzione, l'Amministrazione finanziaria deve eventualmente esercitare una nuova e distinta azione nei confronti dei soci e dei liquidatori, mediante specifici nuovi atti impositivi e nel rispetto dei diversi presupposti previsti dalla legge.
Norme richiamate
Art. 2495 del Codice civile
In seguito all'estinzione della società di capitali, sorge per i creditori una nuova e diversa azione nei confronti dei soci e dei liquidatori
La norma non determina una successione automatica dei soci o dei liquidatori nella posizione della società estinta, ma fonda un'autonoma azione dei creditori, soggetta a presupposti e modalità diversi.
Disciplina della cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese
In caso di cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese, avvenuta lite pendente, va dichiarata cessata la materia del contendere
La cancellazione produce l'estinzione della società anche durante il processo; venendo meno il soggetto destinatario dell'azione, il giudizio non può proseguire nei suoi confronti.
Massime di principio
- La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese durante un giudizio tributario comporta, di regola, l'estinzione della società e la cessazione della materia del contendere.
- I soci e i liquidatori non subentrano automaticamente nel processo né diventano destinatari degli stessi atti impositivi emessi contro la società.
- Per agire nei confronti di soci o liquidatori, l'Amministrazione deve emettere nuovi atti impositivi, specificamente motivati e fondati sui presupposti propri della responsabilità di ciascun soggetto.
- La responsabilità dei soci e quella dei liquidatori devono essere valutate separatamente, senza presumere una responsabilità generalizzata derivante dalla sola estinzione della società.
- La tutela prevista dall'art. 2495 del Codice civile configura un rapporto nuovo e distinto rispetto a quello originario tra Amministrazione e società.
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