Cassazione Penale, Sentenza n. 6592/2024 del 14/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per il reato di ricettazione e impugna la sentenza per due motivi principali: 1) prescrizione del reato, sostenendo che il termine estintivo sia maturato il 28/08/2023; 2) vizio di motivazione nella ritenuta inammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis c.p.p. La ricorrente deduce che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto mancante il consenso dell'imputata (che invece era espresso tramite procura speciale) e ha escluso la richiesta per la mancata produzione del programma di trattamento sottoscritto, non tenendo conto che il programma è predisposto dall'UEPE dopo l'ordinanza che dispone la messa alla prova. In allegato risultavano procura speciale, richiesta all'UEPE, richiesta di elaborazione del programma e disponibilità del Comune di Licata per i lavori di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato l'errore della Corte d'appello nel dichiarare inammissibile la richiesta di messa alla prova per presunta mancanza del consenso, dato che la procura speciale comprovava la volontà dell'imputata. Ha inoltre sancito che è illegittimo respingere la richiesta per assenza del programma di trattamento quando lo stesso era stato regolarmente richiesto all'UEPE, richiamando e confermando la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, sent. n. 12721/2019). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rimessa per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che dovrà anche verificare l'eventuale prescrizione del reato.
Norme richiamate
art. 464-bis cod. proc. pen.
art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen.
L'istituto della messa alla prova richiede la predisposizione di un programma di trattamento; tuttavia il consenso dell'imputato può essere espresso anche mediante procura speciale e il mancato allegato del programma non legittima automaticamente il rigetto della richiesta se il programma è stato regolarmente richiesto all'UEPE per essere poi elaborato e prodotto al giudice
art. 464-quater cod. proc. pen.
decisione ex art. 464-quater cod. proc. pen.
La decisione del giudice sulla messa alla prova non può prescindere dalla valutazione dell'idoneità del programma di trattamento; pertanto il programma deve essere elaborato e sottoposto al giudice per consentire una valutazione compiuta
Giurisprudenza - Sez. 3, Sentenza n. 12721 del 17/01/2019 (Blengino)
«è illegittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova motivato dalla mancata produzione del programma di trattamento e la cui elaborazione sia stata tuttavia regolarmente richiesta all'ufficio di esecuzione penale...».
Principio applicato dalla Corte: il mancato deposito immediato del programma non giustifica il rigetto se l'UEPE è stato investito della sua redazione
Prescrizione (principio sostanziale/processuale)
Il P.M. e la difesa avevano concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato sarebbe estinto per prescrizione; la Cassazione ha annullato con rinvio, rimettendo alla Corte d'appello (diversa sezione) anche la verifica dell'eventuale prescrizione
Massime di principio
- La richiesta di messa alla prova può essere validamente proposta tramite procuratore speciale: il consenso dell'imputato non richiede necessariamente la firma diretta se è stata rilasciata una procura specifica.
- La mancata produzione immediata del programma di trattamento non costituisce, di per sé, motivo legittimo di rigetto della domanda di messa alla prova se il programma è stato richiesto all'UEPE; il giudice deve poter valutare l'idoneità del programma una volta che esso venga elaborato e depositato.
- Quando è presentata documentazione completa (procura speciale, richiesta all'UEPE, disponibilità dell'ente per i lavori di pubblica utilità), il giudice d'appello non può dichiarare inammissibile la domanda per vizi formali superabili dalla produzione successiva del programma.
- Se è contestata la prescrizione, la Corte di legittimità può annullare e disporre il rinvio ad altra sezione per un nuovo esame, inclusa la verifica dei termini prescrizionali; quindi, in casi analoghi, va sempre valutata la posizione prescrizionale prima di negare benefici procedurali.
- Per massimizzare le probabilità di accoglimento in casi simili, è opportuno allegare alla domanda: procura speciale specifica, prova dell'avvenuta richiesta di elaborazione del programma all'UEPE e l'impegno o la disponibilità dell'ente per i lavori di pubblica utilità.
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