Cassazione Penale, Sentenza n. 1599/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato ricondotto all'art. 393 cod. pen. (riqualificazione dell'originaria imputazione di estorsione), denunciando principalmente vizio di motivazione per avere la Corte di appello fondato la condanna quasi esclusivamente sulla testimonianza di El Nitualli Adel Saad Hassan senza adeguata verifica della sua attendibilità soggettiva e intrinseca e senza valutare correttamente le dichiarazioni contrarie (moglie dell'imputato, la collaboratrice di studio Sara De Giovanni). Inoltre deduceva vizio per il mancato esame della richiesta del beneficio della non menzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul primo motivo (vizio di motivazione e inadeguata valutazione della prova testimoniale), ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che la decisione di merito avesse illegittimamente fondato la condanna sulla sola deposizione di un testimone occasionale senza verificare rapporti di interesse, attendibilità intrinseca, e senza confrontare adeguatamente tale dichiarazione con le altre risultanze istruttorie; pertanto ha disposto ulteriori approfondimenti istruttori da parte della Corte d'appello. Il motivo relativo al beneficio della non menzione è stato assorbito e non deciso nel merito.
Norme richiamate
art. 393 cod. pen.
Norma richiamata per la qualificazione del fatto contestato; la Corte d'appello aveva riqualificato l'originaria imputazione come delitto previsto da tale articolo
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato come principio che regola la valutazione della prova testimoniale nell'ambito del libero convincimento del giudice; la Cassazione ha rilevato che la Corte di appello non ha correttamente applicato i criteri di verifica dell'attendibilità soggettiva e intrinseca del testimone, come richiesto da questa norma
art. 189 cod. proc. pen.
Norma richiamata a corollario del principio del libero convincimento: la Cassazione richiama il regime probatorio che non prevede valutazioni predeterminate ma impone al giudice di motivare la fiducia accordata alle singole prove
art. 193 cod. proc. pen.
Richiamato insieme agli altri articoli sul tema della prova testimoniale; la Cassazione ha sottolineato che la testimonianza "fa prova fino a prova contraria" ma che tale presunzione è "juris tantum" e richiede verifica in concreto dell'affidabilità del teste
Massime di principio
- Una condanna non può fondarsi esclusivamente su una singola testimonianza occasionale senza che il giudice abbia verificato e motivato l'attendibilità soggettiva (rapporti, interessi, presenza) e intrinseca (coerenza, dettaglio, compatibilità con altre prove) del teste
- Se emergono dubbi sull'attendibilità di alcune fonti (es. parte civile) il giudice deve procedere a un esame rigoroso e comparativo delle altre risultanze probatorie prima di ritenere provato il fatto
- Il principio del libero convincimento impone che il giudice motivi perché ritiene credibile una testimonianza e come la stessa si armonizzi o contrasti con le altre prove; motivazioni sintetiche o elusorie possono determinare annullamento e rinvio
- In caso di conflitto testimoniali è essenziale valutare la posizione fisica dei testimoni, la loro possibile contiguità/interesse, l'assenza o presenza di testimoni terzi e la plausibilità della dinamica descritta
- Per la difesa: contestare l'unica fonte probatoria dominante richiedendo accertamenti sugli aspetti soggettivi e intrinseci della testimonianza e promuovere prove di riscontro; per l'accusa: cercare elementi di corroborazione (documenti, altri testimoni, elementi oggettivi) quando la prova centrale è testimoniale
- Quando la Corte di merito trascura di compiere gli accertamenti necessari sulla attendibilità delle prove testimoniali la Cassazione è incline ad annullare e rinviare per integrazione istruttoria
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