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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15716/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva respinto l'istanza di riesame contro il provvedimento del GIP del 16.9.2022 che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per usura continuata in concorso, aggravata dall'avere commesso il fatto in danno di imprenditori, con metodo mafioso e per agevolare l'operatività della cosca 'ndrangheta Arena. Il ricorso censura: (i) vizio di motivazione e violazione di legge (artt. 272, 273, 274 c.p.p.) sulla sussistenza dei gravi indizi e sull'attualità delle esigenze cautelari; si contesta l'uso delle dichiarazioni delle persone offese (Alfredo Iorio e Giuseppe Giudice), la loro vaghezza temporale e l'inesistenza di un collegamento stabile tra Cavallo e il contesto mafioso; (ii) inosservanza degli artt. 274 lett. c) e 275 comma 3 c.p.p., per la mancata valutazione di misure meno afflittive e per la mancanza di attualità del pericolo di reiterazione, posto che i fatti risalgono al 2012-2014 e i messaggi richiamati risalgono al 2020.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte si risolvessero in una diversa valutazione del compendio indiziario non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione, che qui non ricorrono. Il Collegio ha ritenuto congrua e adeguata la motivazione del Tribunale di Milano: richiamo del provvedimento del GIP di Brescia sul contesto associativo, convergenti dichiarazioni di Iorio e Giudice, riscontri sui tabulati e messaggi telefonici, e cointeressenze tra società riconducibili al ricorrente e soggetti coinvolti in fatture per operazioni inesistenti. Ha inoltre condiviso la valutazione circa la persistenza delle esigenze cautelari alla luce dell'aggravante di matrice mafiosa e della presunzione relativa ex art. 275 comma 3 c.p.p., non superata dalla difesa. Ha ricordato che l'usura è reato a consumazione protratta, per cui la risalenza temporale non esclude l'attualità quando emergano condotte successive (es. richiesta di riscossione con interessi) riscontrate da tabulati e messaggi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • artt. 272, 273, 274 c.p.p.

    Riferimento ai limiti della sindacabilità in cassazione delle decisioni di merito sul fumus e sulle esigenze cautelari; la Corte ricorda che la valutazione dei gravi indizi è sindacabile solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    La presenza dell'aggravante di matrice mafiosa attiva una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere; tale presunzione prevale sulla norma generale di cui all'art. 274 c.p.p. e non è vinta dal mero decorso del tempo

  • art. 416-bis c.p. (aggravante di affiliazione/operatività mafiosa)

    Il giudice ha considerato la funzionalità delle condotte del ricorrente rispetto all'infiltrazione di sodalizi di stampo mafioso nel tessuto economico-imprenditoriale, elemento valutato ai fini della sussistenza della presunzione cautelare

  • art. 192, comma 3 c.p.p.

    Richiamata nella discussione sulla necessità o meno del riscontro delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte osserva che tali dichiarazioni non devono essere riscontrate per essere considerate utili indiziarie

  • DL 137/2020, art. 23 comma 8 (delega Procura Generale)

    Richiesta e trasmissione della requisitoria scritta da parte della Procura Generale nell'ambito del procedimento

  • legge n. 47 del 2015

    Riferimento alla riforma sulle misure cautelari che introduce principi di graduazione delle misure; la Corte però afferma che la presunzione speciale ex art. 275 comma 3 può giustificare la custodia in carcere se non adeguatamente superata

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata ai fini della condanna alle spese e all'ammenda a carico del ricorrente dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è luogo per riesaminare ex novo la valutazione del compendio indiziario: i motivi che si risolvono in una diversa lettura dei fatti sono inammissibili se non indicano specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione
  • La presenza di un'aggravante di matrice mafiosa (art. 416-bis) attiva la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3 c.p.p.; la difesa deve fornire elementi concreti e specifici per superare tale presunzione, non limitarsi a censure generiche o alla sola considerazione del decorso del tempo
  • Il reato di usura può essere valutato come condotta frazionata o prolungata: pagamenti successivi e richieste di restituzione con interessi possono configurare attualità del pericolo nonostante l'origine dei fatti sia anteriore
  • Dichiarazioni delle persone offese, se convergenti e riscontrate da elementi oggettivi (tabulati, messaggi, cointeressenze societarie), possono costituire base sufficiente per la gravità indiziaria; la mancanza di precisione su date o importi non esclude automaticamente affidabilità
  • I tabulati telefonici e i messaggi rinvenuti su dispositivi di terzi possono costituire riscontri utili per la sussistenza degli indizi e per collegare il soggetto indagato ad altri partecipi o contesti criminogeni
  • Nelle impugnazioni contro misure cautelari è essenziale distinguere tra censure di diritto (ammissibili) e mera rivalutazione degli elementi probatori (inammissibile); la strategia difensiva deve quindi mirare a dimostrare vizi formali o ragioni di manifesta illogicità nella motivazione del giudice del riesame
  • La richiesta di misure meno afflittive va motivata con elementi concreti che mostrino l'assenza di attualità e concretezza del pericolo, specialmente quando sussiste la presunzione prevista per i reati con aggravante mafiosa

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