Corte di giustizia, Sentenza C-666/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1° agosto 2025. — CM e DS contro Volkswagen AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Omologazione dei veicoli a motore – Direttiva 2007/46/CE – Articolo 18, paragrafo 1 – Articolo 26, paragrafo 1 – Articolo 46 – Regolamento (CE) n. 715/2007 – Articolo 5, paragrafo 2 – Veicoli a motore – Motore diesel – Emissioni di agenti inquinanti – Riduzione delle emissioni di ossido di azoto (NOx) limitata da un “intervallo termico” – Impianto di manipolazione – Tutela degli interessi del singolo acquirente di un veicolo munito di un impianto di manipolazione illecito – Installazione di tale impianto dopo la messa in servizio del veicolo – Diritto al risarcimento per atto illecito del costruttore di tale veicolo – Causa di esonero – Errore inevitabile del costruttore circa l’illiceità dell’impianto di manipolazione – Principio di effettività – Risarcimento adeguato del danno – Modalità di calcolo del risarcimento – Forcella di risarcimento. — Causa C-666/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ribadisce che la normativa UE sull’omologazione e sulle emissioni tutela anche l’interesse del singolo acquirente a ricevere un veicolo non munito di impianti di manipolazione vietati. Ne deriva un diritto al risarcimento nei confronti del costruttore, che non può essere neutralizzato da un errore inevitabile basato su omologazioni effettive o ipotetiche. La Corte conferma inoltre che il divieto di impianti di manipolazione vale anche se il dispositivo illecito è installato dopo la messa in servizio del veicolo. Quanto alla quantificazione, ammette l’imputazione dei benefici d’uso e una forcella massima del 15% del prezzo d’acquisto, purché il danno sia risarcito in modo adeguato.
Rinvio pregiudiziale su responsabilità del costruttore per impianti di manipolazione illeciti installati su veicoli diesel, errore inevitabile, impianto successivo all’omologazione e criteri di liquidazione del risarcimento.
La questione giuridica
Se, in un’azione risarcitoria dell’acquirente di un veicolo munito di un impianto di manipolazione vietato dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 715/2007, il costruttore possa essere esonerato invocando un errore inevitabile sull’illiceità dell’impianto fondato su un’omologazione CE effettiva o ipotetica; se il diritto al risarcimento sussista anche quando l’impianto illecito sia stato installato dopo l’omologazione tramite aggiornamento software; e se il diritto UE consenta di imputare al risarcimento i vantaggi d’uso del veicolo e di fissarne un tetto massimo pari al 15% del prezzo di acquisto.
Principio di diritto
L’acquirente di un veicolo munito di un impianto di manipolazione illecito ha, in base alla direttiva 2007/46 letta con il regolamento n. 715/2007, un diritto al risarcimento nei confronti del costruttore se subisce un danno; tale diritto non può essere escluso per il solo fatto che il costruttore invochi un errore inevitabile sull’illiceità dell’impianto, neppure se fondato su un’omologazione CE effettiva o ipotetica. Il diritto al risarcimento sussiste anche quando l’impianto illecito sia stato installato dopo l’omologazione tramite aggiornamento software. Gli Stati membri possono disciplinare le modalità di liquidazione, compresa l’imputazione dei vantaggi d’uso e un limite massimo del 15% del prezzo di acquisto, purché il risarcimento resti adeguato e non renda impossibile o eccessivamente difficile la tutela effettiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 1999/44/CE
- Direttiva 2007/46/CE
- Articolo 18, paragrafo 1, direttiva 2007/46/CE
- Articolo 26, paragrafo 1, direttiva 2007/46/CE
- Articolo 30, paragrafo 1, direttiva 2007/46/CE
- Articolo 46, direttiva 2007/46/CE
- Regolamento (CE) n. 715/2007
- Articolo 3, punto 10, regolamento (CE) n. 715/2007
- Articolo 4, paragrafi 1 e 2, regolamento (CE) n. 715/2007
- Articolo 5, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 715/2007
- Articolo 13, regolamento (CE) n. 715/2007
- Regolamento (CE) n. 692/2008
- Articolo 10, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 692/2008
- Codice civile tedesco (BGB), articoli 276, 823 e 826
- Regolamento (UE) 2018/858
- Direttiva (UE) 2019/771
Responsabilità del costruttore per impianti di manipolazione illeciti e criteri di risarcimento
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Ravensburg in due controversie tra acquirenti di veicoli diesel Volkswagen e il costruttore, relative al risarcimento del danno derivante dalla presenza di impianti di manipolazione vietati.
Fatti e procedimento principale
CM e DS avevano acquistato veicoli Volkswagen di seconda mano muniti, rispettivamente, di un impianto di rilevamento del banco di prova e di un intervallo termico che riduceva il ricircolo dei gas di scarico a basse temperature, con conseguente aumento delle emissioni di NOx. Nel caso di DS, dopo un aggiornamento software autorizzato, risultava installato un ulteriore intervallo termico. Entrambi agivano contro Volkswagen AG chiedendo un risarcimento, mentre il giudice tedesco dubitava della compatibilità con il diritto UE di alcune soluzioni ricavate dalla giurisprudenza nazionale.
Normativa rilevante
La Corte richiama principalmente:
- la direttiva 2007/46/CE, in particolare gli articoli 18, paragrafo 1, 26, paragrafo 1, 30, paragrafo 1, e 46;
- il regolamento (CE) n. 715/2007, soprattutto l’articolo 5, paragrafo 2, oltre agli articoli 3, punto 10, 4, paragrafi 1 e 2, e 13;
- il regolamento (CE) n. 692/2008, articolo 10, paragrafo 1;
- come contesto, la direttiva 1999/44/CE e il BGB tedesco.
Prima questione: errore inevitabile e omologazione CE
La Corte afferma che le disposizioni della direttiva 2007/46, lette con l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 715/2007, tutelano gli interessi specifici del singolo acquirente e gli attribuiscono un diritto a che il veicolo non sia munito di un impianto di manipolazione vietato. Ne consegue che gli Stati membri devono prevedere un diritto al risarcimento quando l’impianto abbia causato un danno.
La Corte esclude che il costruttore possa sottrarsi alla responsabilità invocando un errore inevitabile sull’illiceità dell’impianto basato sul fatto che l’autorità nazionale abbia rilasciato l’omologazione CE del veicolo o dell’impianto, oppure che avrebbe confermato la liceità dell’impianto se interpellata. Un’omologazione CE non equivale infatti a una validazione definitiva della liceità dell’impianto, specie quando la sua illiceità emerge successivamente; accettare una simile difesa renderebbe il risarcimento eccessivamente difficile e violerebbe il principio di effettività.
Seconda questione: impianto installato dopo l’omologazione mediante aggiornamento software
La Corte precisa che il divieto di impianti di manipolazione non dipende dal momento in cui il dispositivo è stato installato. Sia il testo dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 715/2007, sia il suo contesto e obiettivo di elevata tutela ambientale impongono che i dispositivi di controllo delle emissioni rispettino la normativa, indipendentemente dal fatto che siano montati originariamente o successivamente alla messa in circolazione.
Di conseguenza, l’acquirente ha diritto al risarcimento anche se l’impianto illecito è stato installato dal costruttore tramite aggiornamento software dopo l’omologazione CE del veicolo.
Terza questione: imputazione dei vantaggi d’uso e limite massimo del 15%
La Corte ricorda che, in assenza di disciplina UE sulle modalità di calcolo, spetta agli Stati membri stabilire le regole di liquidazione del danno, purché il risarcimento sia effettivo e adeguato. In questo quadro, non è contrario al diritto dell’Unione imputare all’importo dovuto i benefici derivanti dall’uso del veicolo, né fissare una forcella risarcitoria fino al 15% del prezzo di acquisto, sempre che ciò non conduca a un ristoro inadeguato.
Spetta quindi al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, tali meccanismi assicurino una compensazione sufficiente del danno subito dagli acquirenti.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- il costruttore non può invocare un errore inevitabile fondato su un’omologazione CE effettiva o ipotetica per escludere la responsabilità;
- il diritto al risarcimento sussiste anche quando l’impianto illecito sia installato dopo l’omologazione tramite aggiornamento software;
- il diritto UE non osta, in linea di principio, all’imputazione dei vantaggi d’uso e a un tetto del 15% del prezzo di acquisto, purché il risarcimento resti adeguato.
Principio affermato
La tutela dell’acquirente di un veicolo diesel munito di un impianto di manipolazione vietato impone un diritto al risarcimento effettivo nei confronti del costruttore; tale tutela non può essere elusa tramite l’errore inevitabile ancorato a un’omologazione CE, né viene meno se il dispositivo illecito è installato successivamente alla messa in servizio. Le modalità nazionali di quantificazione sono ammesse solo se non comprimono in modo sproporzionato l’effettività del ristoro.
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