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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31443/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Azione di esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. per ottenere la conclusione del contratto preliminare del 1° luglio 1982, stipulato tra il Comune e la Caif s.n.c., dante causa della ricorrente; la domanda era stata respinta in primo grado e confermata in appello, con valutazioni sulla rilevanza del fallimento della Caif e del subentro del curatore nei rapporti giuridici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per vizio formale: la procura speciale allegata al ricorso era autenticata da un avvocato non iscritto all'albo dei patrocinanti in Cassazione. Per tale motivo la Corte non è entrata nel merito dei tre motivi proposti. Sanzione a carico della ricorrente: condanna al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (euro 6.000 per compensi, maggiorazioni forfettarie del 15%, esborsi euro 200 e accessori di legge) e rilevazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Norma invocata come titolo dell'azione di esecuzione specifica per ottenere l'adempimento conseguente a un contratto preliminare; citata come fondamento dell'azione proposta dalla ricorrente.

  • R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), art. 72

    Richiamata nella discussione sull'effetto del fallimento della Caif: la disciplina fallimentare attribuisce al curatore il subentro nei rapporti giuridici e incide sui diritti trasferibili (tra cui l'esercizio di eventuali opzioni e la qualificazione del trasferimento quale diritto di superficie o proprietà).

  • art. 360 c.p.c.

    Fondamento delle censure di cassazione (violazione di norme e omesso esame di fatto decisivo). La Corte non ha esaminato i motivi di merito in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizi formali.

  • artt. 1362, 1363, 1366 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente come norme sull'interpretazione del contratto e sulla ricerca della comune intenzione delle parti; la Corte d'appello, secondo la ricorrente, non avrebbe valutato correttamente tali profili, ma la Cassazione non ha affrontato il merito per il difetto formale del ricorso.

  • art. 365 c.p.c.

    Riferimento al modello legale dell'atto di impugnazione. La Cassazione ha ritenuto che la procura speciale, priva di autenticazione valida, determini la divergenza dall'atto-tipo previsto dall'art. 365, con conseguente inammissibilità del ricorso.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    Applicata per attestare i presupposti che rendono dovuto il raddoppio del contributo unificato (ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso) a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere autenticata da un avvocato iscritto nell'albo dei patrocinanti in Cassazione: l'autenticazione da parte di un difensore non abilitato rende il ricorso inammissibile anche se la procura è stata rilasciata altresì a un avvocato cassazionista.
  • Un vizio formale del ricorso (difetto di corretta procura/autenticazione) inibisce l'esame dei motivi di merito; pertanto, questioni sostanziali (es. effetti del fallimento sul diritto di superficie o sull'opzione d'acquisto) possono rimanere irrisolte se non si cura la regolarità formale dell'impugnazione.
  • In presenza di una controparte fallita, va verificato il ruolo del curatore e l'effettivo subentro nei rapporti giuridici: la procedura fallimentare può limitare o modificare i rimedi (compresa la natura del trasferimento: proprietà vs diritto di superficie).
  • Prima di proporre impugnazioni in Cassazione è essenziale controllare la correttezza formale dell'atto (data certa della procura, autenticazione valida, sottoscrizioni e deleghe) per evitare l'inammissibilità e le relative condanne alle spese.
  • La condanna alle spese e la possibilità del raddoppio del contributo unificato sottolineano il rischio economico connesso a ricorsi mal preordinati o viziati formalmente.

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