Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41133/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso in cassazione contestava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva accolto il reclamo del detenuto Carlo Greco contro il provvedimento della Casa circondariale che aveva negato l'accesso in istituto ai membri dell'associazione C.R.I.S.I. Onlus per l'attuazione di un percorso di giustizia riparativa (progetto Ri.Me Abruzzo). Il Ministero deduceva: (i) incompatibilità ontologica fra il regime dell'art. 41-bis e l'accesso ai programmi di giustizia riparativa (richiamando artt. 43 e 44 d.lgs. 150/2022); (ii) contrasto con le esclusioni previste per i reati di cui all'art. 4-bis e con le valutazioni sui benefici penitenziari (artt. 4-bis e 15-bis Ord. pen.); (iii) impossibilità di esecuzione del provvedimento per mancanza di centri/legittimazione dei referenti del progetto (art. 17 Ord. pen. e artt. 61, 62, 63, 64, 92 d.lgs. 150/2022).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la decisione impugnata e il precedente provvedimento conforme del Magistrato di sorveglianza. La Corte ha valutato che, secondo l'art. 44, comma 2, d.lgs. n. 150/2022 (accesso ai programmi di giustizia riparativa "in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse"), il detenuto ancora in esecuzione della pena non può essere ammesso ai programmi di giustizia riparativa finché la pena sia in esecuzione, indipendentemente dal regime detentivo (compreso il 41-bis). Pertanto la pronuncia del Tribunale che aveva autorizzato l'accesso è stata annullata.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    Regime detentivo speciale; la Corte ha ritenuto che il 41-bis di per sé non autorizza l'accesso ai programmi di giustizia riparativa quando la pena è ancora in esecuzione, ma non ha escluso che la disciplina complessiva possa incidere sulle misure di accesso.

  • artt. 43 e 44, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    "si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse"

    La Corte interpreta l'art. 44, comma 2, nel senso che l'accesso ai programmi di giustizia riparativa nella fase esecutiva è possibile solo dopo l'esecuzione della pena/ misura; dunque se la pena è ancora in esecuzione l'ammissione non è consentita.

  • art. 4-bis, Ord. pen.

    Prevede esclusioni e limitazioni inerenti a taluni delitti (collegati a criminalità organizzata) nell'accesso a benefici; la controversia citava il rischio che la partecipazione a programmi riparativi sia inidonea a garantire benefici per i reati di cui all'art. 4-bis salvo determinate condizioni (collaborazione, assenza di collegamenti).

  • art. 15-bis, Ord. pen.

    Norma relativa a misure/benefici penitenziari; il ricorso sosteneva che l'accesso ai programmi non dovrebbe modificare le esclusioni previste dalla normativa sui benefici per i reati gravi.

  • art. 17, Ord. pen.

    Riferimento alla disciplina organizzativa ed esecutiva degli istituti penitenziari; richiamato in relazione all'assenza di centri o legittimazione dei referenti per l'effettiva esecuzione del programma nel carcere.

  • artt. 61, 62, 63, 64, 92, d.lgs. n. 150/2022

    Norme collegate all'organizzazione e funzionamento dei programmi di giustizia riparativa; citate in relazione alla presunta ineffettiva implementazione dei centri e dei referenti che impedirebbe l'esecuzione del provvedimento impugnato.

  • art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen.

    "la decisione del Tribunale di sorveglianza è riscorribile per cassazione per violazione di legge..."

    Stabilisce la possibilità di ricorso per cassazione avverso le decisioni del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge: la Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile in base a questa norma.

  • art. 129-bis, cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa nell'ambito del procedimento penale; citata nella discussione sull'impugnabilità di specifici provvedimenti relativi ai programmi.

  • art. 568, comma 1, cod. proc. pen.

    Principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: richiamato per distinguere i casi in cui un provvedimento è impugnabile e per argomentare sull'ammissibilità di ricorsi avverso provvedimenti relativi a programmi di giustizia riparativa.

  • art. 7 del d.l. 4 luglio 2024, n. 92 (modifica art. 41-bis)

    "dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: \"f-bis) l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa\""

    Modifica normativa che introduce esplicitamente l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa per i soggetti sottoposti a 41-bis; la Corte ha ritenuto che tale novella non incidesse sul quadro normativo applicabile al caso di specie.

Massime di principio

  • L'accesso ai programmi di giustizia riparativa in fase esecutiva è disciplinato dall'art. 44 d.lgs. 150/2022: se la norma parla di accesso "dopo l'esecuzione" delle misure, il soggetto ancora in esecuzione della pena non può essere ammesso finché la pena rimane in esecuzione.
  • Il regime 41-bis non determina automaticamente un diritto o un divieto assoluto all'accesso ai programmi riparativi: la valutazione dipende dallo stato di esecuzione della pena e dalla disciplina speciale applicabile, nonché da eventuali successivi interventi normativi espliciti.
  • Le decisioni del Tribunale di sorveglianza sono impugnabili in Cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4-bis; quindi le questioni giuridiche sulla interpretazione delle norme che regolano l'accesso ai programmi possono essere sottoposte al sindacato di legittimità.
  • La mera disponibilità di operatori/associazioni esterne non supera l'impedimento derivante dalla mancata conclusione/esecuzione della pena: anche se un programma esiste, l'ammissione è condizionata ai limiti stabiliti dalla legge.
  • Eventuali esclusioni normative (es. aggiunta della lettera f-bis all'art. 41-bis) possono cambiare il quadro applicabile: è necessario verificare la disciplina vigente al momento della decisione e la sua portata retroattiva/non retroattiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.