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Sentenza

Sentenza n. 225/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento “- del provvedimento Prot. n. 2331/2024 del 31 ottobre 2024, notificato in data 18 novembre 2024, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento; e per la condanna ex art. 34 c.p.a. dell’Amministrazione intimata all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio ed al riesame del provvedimento impugnato”;

Giustizia amministrativa202500270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di inammissibilità dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sull'avvenuto raggiungimento del periodo massimo di soggiorno per lavoro stagionale e sulla mancata dimostrazione dei requisiti per la conversione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, ha lamentato la mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, con conseguente lesione delle facoltà di partecipazione procedimentale. L'Amministrazione ha sostenuto di avere predisposto la comunicazione, ma di avere consegnato direttamente il diniego quando lo straniero si era presentato allo sportello, ritenendo che non vi fossero margini per la conversione in assenza della menzione di una richiesta di nulla osta. Il ricorrente aveva presentato l'istanza il 22 aprile 2024, prima della scadenza del permesso per lavoro stagionale, allegando un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Secondo il giudice, l'istanza era stata presentata erroneamente come domanda di rinnovo anziché di conversione e l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare il contraddittorio, informare l'interessato dell'incompletezza e consentirgli di integrare la documentazione mediante la richiesta del nulla osta allo sportello unico per l'immigrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto illegittima la mancata comunicazione dei motivi ostativi, poiché nei procedimenti a istanza di parte l'adempimento previsto dall'art. 10-bis l. n. 241/1990 costituisce un obbligo espresso dell'Amministrazione e non una facoltà discrezionale. Il contraddittorio avrebbe potuto consentire al ricorrente di chiarire l'oggetto della domanda e di regolarizzarla, tenuto conto del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato allegato, mediante la richiesta del nulla osta necessario alla conversione. Il giudice ha inoltre richiamato il dovere di soccorso istruttorio e i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione. L'Amministrazione dovrà riesercitare il potere nel rispetto degli effetti conformativi della sentenza. È stata disposta la rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, a carico della Questura di Torino.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

    Nei procedimenti a istanza di parte, la comunicazione dei motivi ostativi prima dell'adozione del provvedimento negativo costituisce un obbligo legale dell'Amministrazione, non rimesso alla sua discrezionalità, quando il contraddittorio possa consentire all'interessato di chiarire o integrare la domanda.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990

    L'Amministrazione deve consentire la regolarizzazione o integrazione della documentazione incompleta quando ciò sia necessario per chiarire la domanda e definire correttamente l'istanza.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede

    Il principio di collaborazione e buona fede impone all'Amministrazione di segnalare l'incompletezza dell'istanza e di consentire all'interessato di fornire gli elementi necessari, anziché adottare immediatamente un diniego.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione è richiamata nel provvedimento impugnato con riferimento ai requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

  • art. 34 c.p.a.

    È richiamato nella domanda del ricorrente per ottenere misure idonee alla tutela della situazione giuridica dedotta e il riesame del provvedimento.

Massime di principio

  • Nei procedimenti amministrativi a istanza di parte, la comunicazione dei motivi ostativi prevista dall'art. 10-bis l. n. 241/1990 costituisce un obbligo dell'Amministrazione e non una facoltà discrezionale; la sua omissione è illegittima quando il contraddittorio avrebbe potuto incidere sull'esito del procedimento.
  • Quando l'istanza amministrativa sia formulata in modo improprio o incompleto, ma dagli atti allegati emerga la possibile effettiva pretesa dell'interessato, l'Amministrazione deve attivare il contraddittorio e il soccorso istruttorio, consentendo i chiarimenti e le integrazioni documentali necessarie, anziché respingere immediatamente la domanda.
  • I principi di collaborazione e buona fede di cui all'art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 impongono all'Amministrazione di informare l'interessato dell'incompletezza della domanda e di consentirgli di regolarizzarla quando la carenza documentale sia superabile e la finalità dell'istanza sia desumibile dagli elementi disponibili.
  • L'annullamento del provvedimento negativo adottato senza preavviso dei motivi ostativi comporta il riesercizio del potere amministrativo nel rispetto degli effetti conformativi derivanti dalla sentenza, senza determinare automaticamente il riconoscimento del titolo richiesto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleSoccorso istruttorioBuona fede e correttezza della PAEffetto conformativo e riedizione del potere

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