Cassazione Penale, Sentenza n. 8439/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le doglianze attengono a valutazioni di fatto e di prova riservate al giudice di merito e che la motivazione della sentenza d'appello è congrua, esauriente e razionale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma a favore della Cassa delle ammende (la sentenza indica euro tremila).
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato indicato (investimento di un ciclista). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione contestando la valutazione dei giudici di merito: sosteneva di aver effettuato il sorpasso in sicurezza, che il ciclista avrebbe compiuto una improvvisa manovra verso sinistra rendendo inevitabile l'urto, e che la perizia di parte dimostrava come l'impatto fosse determinato dall'urto tra lo specchietto destro dell'auto e il gomito del ciclista. Denunciava l'erronea valutazione del consulente del giudice circa la distanza di sicurezza, la mancata considerazione delle osservazioni del c.t. della difesa e l'ingiustificato diniego della rinnovazione della perizia.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
Norma penale (omicidio colposo) richiamata come titolo di reato in relazione all'incidente con investimento del ciclista; la decisione conferma la responsabilità ritenuta dai giudici di merito in base alle valutazioni probatorie.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Richiamato in riferimento alla requisitoria scritta del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione; norma procedurale utilizzata per la trasmissione delle conclusioni del pubblico ministero.
Giurisprudenza di principio (Sez. U. 13-12-1995, Clarke; Sez. U. 25-11-1995, Facchini)
Principi affermati in tema di sindacato della motivazione: la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dell'attendibilità delle prove quando le motivazioni del giudice di merito siano congrue, esaurienti e logiche; il controllo è limitato a verificare la completezza e la razionalità dell'iter argomentativo.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in materia penale, non è sede per riesaminare le valutazioni di fatto o l'affidabilità delle perizie tecnico-scientifiche quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione congrua e logica.
- Le doglianze che attengono esclusivamente alla ricostruzione fattuale o alla diversa valutazione delle risultanze probatorie sono inammissibili in cassazione se non sono accompagnate da un vizio di motivazione rilevante o da violazione di norme di diritto.
- Per ottenere l'ammissione di un nuovo accertamento peritale in grado di influenzare l'esito del giudizio, è necessario dimostrare in modo specifico perché le prove acquisite siano insufficienti o incongrue e indicare elementi nuovi o contraddizioni strutturali nella valutazione del giudice di merito.
- Chi impugna deve focalizzarsi sul dimostrare errori di diritto, contraddizioni manifeste nella motivazione o omissioni rilevanti nell'esame delle deduzioni delle parti, anziché limitarsi a proporre una diversa interpretazione dei fatti.
- In incidenti stradali con investimento di pedoni o ciclisti, la prova tecnica (perizie biomeccaniche, danni ai veicoli, dinamica dell'urto) è centrale: il successo della censura dipende dalla capacità di contestare puntualmente la valutazione tecnica svolta dal giudice e di evidenziare lacune logiche o incongruenze nella motivazione.
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